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Document 62013CN0527

    Causa C-527/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 7 ottobre 2013 — Lourdes Cachaldora Fernández/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de Seguridad Social (TGSS)

    GU C 9 del 11.1.2014, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.1.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 9/17


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 7 ottobre 2013 — Lourdes Cachaldora Fernández/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de Seguridad Social (TGSS)

    (Causa C-527/13)

    2014/C 9/26

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Tribunal Superior de Justicia de Galicia

    Parti

    Ricorrente: Lourdes Cachaldora Fernández

    Convenuti: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de Seguridad Social (TGSS)

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio (1), del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, osti a una norma interna, come la settima disposizione aggiuntiva, numero 1, regola 3, lettera b), della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale spagnola), che incide essenzialmente su di un gruppo femminile e secondo cui la copertura delle omissioni contributive, presenti nel periodo di riferimento della base di calcolo di una pensione di invalidità permanente contributiva e successive a un impiego a tempo parziale, viene effettuata prendendo in considerazione le basi contributive minime vigenti in ciascun momento e ridotte secondo il coefficiente di lavoro a tempo parziale di detto impiego precedente all’omissione contributiva, laddove nell’ipotesi di lavoro a tempo pieno non si verificano riduzioni.

    2)

    Se la clausola 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 97/81/CE del Consiglio (2), del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, osti a una norma interna, come la settima disposizione aggiuntiva, numero 1, regola 3, lettera b), della Ley General de la Seguridad Social de España, che incide essenzialmente su di un gruppo femminile e secondo cui la copertura delle omissioni contributive, presenti nel periodo di riferimento della base di calcolo di una pensione di invalidità permanente contributiva e successive a un impiego a tempo parziale, viene effettuata prendendo in considerazione le basi contributive minime vigenti in ciascun momento e ridotte secondo il coefficiente di lavoro a tempo parziale di detto impiego precedente all’omissione contributiva, laddove nell’ipotesi di lavoro a tempo pieno non si verificano riduzioni.


    (1)  GU 1979 L 6 del 10.1.1979, pag. 24.

    (2)  GU 1988 L 14 del 20.1.1998, pag. 9.


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