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Document 62013CN0405

    Causa C-405/13: Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — Commissione europea/Romania

    GU C 260 del 7.9.2013, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 260 del 7.9.2013, p. 29–29 (HR)

    7.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 260/38


    Ricorso proposto il 17 luglio 2013 — Commissione europea/Romania

    (Causa C-405/13)

    2013/C 260/68

    Lingua processuale: il rumeno

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, O. Beynet, L. Nicolae, in qualità di agenti)

    Convenuta: Romania

    Conclusioni della ricorrente

    La Commissione chiede che la Corte voglia:

    dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre le disposizioni di cui agli articoli 2 (punto 1), 3 [paragrafo 5, lettera b), paragrafi 7 e 8 nonché paragrafo 9, lettera c)], 5, 7 (paragrafo 4), 9 (paragrafi da 1 a 7), 10 (paragrafi 2 e 5), 11 (paragrafo 8), 13 [paragrafi 4 e 5, lettera b)], 16 (paragrafi 1 e 2), 25 (paragrafo 1), 26 [paragrafo 2, lettera c)], 31 (paragrafo 3), 34 (paragrafo 2), 37 [paragrafo 1, lettere k), p) e q), paragrafo 3, lettere b) e d), nonché paragrafi da 10 a 12], 38 (paragrafo 1), 39 (paragrafi 1, 4 e 8), e al punto 1 dell’allegato I della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (1), o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione europea, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49, paragrafo 1 della summenzionata direttiva;

    condannare la Romania, ai sensi delle previsioni ex articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, a pagare una penalità di EUR 30 228,48 per ogni giorno di ritardo per la violazione dell’obbligo di comunicare le misure necessarie per la trasposizione della direttiva 2009/73/CE, a decorrere dal giorno della pronuncia della presente sentenza;

    condannare la Romania alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il termine per la trasposizione della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 3 marzo 2011.


    (1)  GU L 211, pag. 55.


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