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Document 62013CN0384

    Causa C-384/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 5 luglio 2013 — Estación de Servicio Pozuelo 4, S.L./GALP Energía España S.A.U.

    GU C 274 del 21.9.2013, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 274 del 21.9.2013, p. 5–6 (HR)

    21.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 274/9


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 5 luglio 2013 — Estación de Servicio Pozuelo 4, S.L./GALP Energía España S.A.U.

    (Causa C-384/13)

    2013/C 274/15

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Tribunal Supremo

    Parti

    Ricorrente: Estación de Servicio Pozuelo 4, S.L.

    Convenuta: GALP Energía España S.A.U.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se un contratto come quello controverso nel procedimento principale, che prevede la costituzione di un diritto di superficie a favore del fornitore di prodotti petroliferi per un periodo di 45 anni, affinché quest’ultimo costruisca una stazione di servizio e la ceda in affitto al proprietario del terreno per un lasso di tempo pari a quello del menzionato diritto, con imposizione di un obbligo di acquisto esclusivo nello stesso periodo, possa essere considerato di importanza minore e si sottragga al divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, CE (attuale articolo 101, paragrafo 1, TFUE), in relazione, principalmente, all’esigua quota di mercato detenuta dal fornitore, non superiore al 3 %, rispetto alla quota di mercato totale detenuta da soli tre fornitori, pari all’incirca al 70 %, sebbene la sua durata ecceda la durata media dei contratti di norma conclusi sul mercato considerato.

    2)

    In caso di risposta negativa e qualora il contratto debba essere esaminato ai sensi dei regolamenti n. 1984/83 (1) e n. 2790/99 (2), se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 2790/99, in combinato disposto con l’articolo 5, lettera a), del medesimo regolamento, possa essere interpretato nel senso che, non essendo il rivenditore proprietario dei terreni ed essendo la durata residua del contratto superiore a cinque anni al 1o gennaio 2002, il contratto diviene inefficace il 31 dicembre 2006.


    (1)  Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5).

    (2)  Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).


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