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Document 62013CN0034

    Causa C-34/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 23 gennaio 2013 — Monika Kušionová/SMART Capital, a.s.

    GU C 141 del 18.5.2013, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 141/9


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 23 gennaio 2013 — Monika Kušionová/SMART Capital, a.s.

    (Causa C-34/13)

    2013/C 141/14

    Lingua processuale: lo slovacco

    Giudice del rinvio

    Krajský súd v Prešove

    Parti

    Ricorrente: Monika Kušionová

    Convenuta: SMART Capital, a. s.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e la direttiva 2005/29/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22), alla luce dell’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretate nel senso che è a loro contraria la disposizione normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 151j, paragrafo 1, del codice civile, in combinato disposto con le ulteriori disposizioni della normativa pertinente nel procedimento principale, che consente al creditore, senza valutazione delle clausole contrattuali da parte di un giudice, di esigere la prestazione derivante da clausole contrattuali vessatorie procedendo all’esecuzione sul bene immobile dato in garanzia di proprietà del consumatore, malgrado tra le parti esista un contrasto in ordine alla questione se si tratti di clausole contrattuali vessatorie.

    2)

    Se le disposizioni normative dell’Unione europea indicate nella prima questione ostino ad una norma di diritto interno, come l’articolo 151j, paragrafo 1, del codice civile, in combinato disposto con le ulteriori disposizioni della normativa pertinente nel procedimento principale, che consentono al creditore di esigere la prestazione derivante da clausole contrattuali vessatorie procedendo all’esecuzione sul bene immobile dato in garanzia di proprietà del consumatore, senza valutazione delle clausole contrattuali da parte di un giudice, malgrado tra le parti esista un contrasto in ordine alla questione se si tratti di clausole contrattuali vessatorie.

    3)

    Se la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 marzo 1978 nella causa [106/77], Simmenthal (3), debba intendersi nel senso che, nell’interesse del conseguimento dello scopo delle direttive menzionate nella prima questione, alla luce dell’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il giudice nazionale disapplicherà le disposizioni di diritto interno, quale l’articolo 151j, paragrafo 1, del codice civile, in combinato disposto con le ulteriori disposizioni della normativa pertinente nel procedimento principale, che consentono al creditore di esigere una prestazione derivante da clausole contrattuali vessatorie procedendo all’esecuzione sul bene immobile dato in garanzia di proprietà del consumatore, senza valutazione delle clausole contrattuali da parte di un giudice, evitando così, malgrado tra le parti esista un contrasto, il controllo giudiziale d’ufficio delle clausole contrattuali.

    4)

    Se l’articolo 4 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale, inserita in un contratto concluso con un consumatore — da questi stipulato senza l’assistenza di un avvocato — che consente al creditore di procedere all’esecuzione stragiudiziale sul bene dato in garanzia senza controllo di un giudice, è elusiva del principio fondamentale del diritto dell’Unione relativo al controllo giudiziale d’ufficio delle clausole contrattuali ed è pertanto abusiva anche in un contesto in cui la formulazione di siffatta clausola contrattuale proviene da una norma di diritto interno.


    (1)  GU L 95, pag. 29.

    (2)  GU L 149, pag. 22.

    (3)  Racc. pag. 629.


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