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Document 62013CJ0395

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 novembre 2014.
    Commissione europea contro Regno del Belgio.
    Inadempimento di uno Stato - Acque reflue urbane - Direttiva 91/271/CEE - Articoli 3 e 4 - Obbligo di raccolta - Obbligo di trattamento.
    Causa C-395/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2347

    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    6 novembre 2014 ( *1 )

    «Inadempimento di uno Stato — Acque reflue urbane — Direttiva 91/271/CEE — Articoli 3 e 4 — Obbligo di raccolta — Obbligo di trattamento»

    Nella causa C‑395/13,

    avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 12 luglio 2013,

    Commissione europea, rappresentata da O. Beynet ed E. Manhaeve, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Regno del Belgio, rappresentato da T. Materne e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da E. Gillet e A. Lepièce, avocats,

    convenuto,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, A. Rosas, E. Juhász (relatore), D. Šváby e C. Vajda, giudici,

    avvocato generale: J. Kokott

    cancelliere: V. Tourrès, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 maggio 2014,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che il Regno del Belgio, non avendo garantito la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane di 57 piccoli agglomerati aventi un numero di abitanti equivalenti (in prosieguo: un «AE») superiore a 2000 e inferiore a 10000, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva»).

    Contesto normativo

    2

    Il terzo e l’ottavo considerando della direttiva così recitano:

    «(…) per evitare ripercussioni negative sull’ambiente, dovute allo scarico di acque reflue urbane trattate in modo insufficiente, occorre, su un piano generale, sottoporre tali acque a trattamento secondario;

    (...)

    (…) occorre effettuare controlli sugli impianti di trattamento, sulle acque recipienti e sullo smaltimento dei fanghi, al fine di garantire la protezione dell’ambiente dalle conseguenze negative dello scarico di acque reflue».

    3

    Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva:

    «La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

    Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue».

    4

    L’articolo 2 della direttiva dispone:

    «Ai fini della presente direttiva si intende per:

    1)

    “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento;

    (...)

    4)

    “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;

    5)

    “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

    6)

    “1 [AE]”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno;

    7)

    “Trattamento primario”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico e/o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD 5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;

    8)

    “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell’allegato I;

    (...)».

    5

    L’articolo 3 della direttiva è così redatto:

    «1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

    (...)

    entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2000 e 15 000.

    (...)

    Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

    2.   Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I sezione A. (...)».

    6

    L’articolo 4 della direttiva prevede:

    «1.   Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

    (...)

    entro il 31 dicembre 2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2000 e 10 000.

    (...)

    3.   Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I sezione B. (...)

    4.   Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti».

    7

    L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva così dispone:

    «Le autorità competenti o gli organismi abilitati esercitano controlli:

    sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell’allegato I B, secondo le procedure di controllo stabilite nell’allegato I D;

    (...)».

    8

    L’allegato I della direttiva, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», è formulato nel modo seguente:

    «A. Reti fognarie (...)

    Per le reti fognarie vanno prese in considerazione le prescrizioni relative al trattamento delle acque reflue.

    La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie vanno effettuate adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:

    del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane,

    il contenimento delle perdite;

    della limitazione dell’inquinamento delle acque recipienti, dovuto a tracimazioni causate da piogge violente.

    B. Scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti (...)

    1.

    La progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti.

    2.

    Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1.

    (...)

    D. Metodi di riferimento per il controllo e la valutazione dei risultati

    1.

    Gli Stati membri assicurano l’applicazione di un metodo di controllo che corrisponda almeno al livello dei requisiti sotto descritti.

    (...)

    2.

    I campioni su ventiquattro ore o proporzionali alla portata sono raccolti nel medesimo punto, esattamente definito, allo sbocco e, se necessario, all’entrata dell’impianto di trattamento per controllare la loro conformità con i requisiti alle acque reflue scaricate specificati nella presente direttiva.

    Si applicano le buone prassi internazionali di laboratorio al fine di ridurre al minimo il deterioramento dei campioni nel lasso di tempo che intercorre tra la raccolta e l’analisi.

    3.

    Il numero minimo annuo di campioni è fissato in base alla dimensione dell’impianto di trattamento, con raccolta ad intervalli regolari nel corso dell’anno:

    2000 – 9 999 a.e.:

    12 campioni nel primo anno.

    4 campioni negli anni successivi, se si può dimostrare che nel primo anno l’acqua è conforme alle disposizioni della direttiva; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell’anno successivo devono essere prelevati 12 campioni.

    (...)».

    9

    I titoli dei punti A e B dell’allegato I della direttiva 91/271 rinviano ad una nota a piè di pagina che reca il testo seguente:

    «Poiché non è possibile costruire reti fognarie e impianti di trattamento in modo che tutte le acque reflue possano venire trattate in situazioni come quelle determinate da piogge singolarmente abbondanti, gli Stati membri decidono le misure per contenere l’inquinamento da tracimazioni dovute a piogge violente. Tali provvedimenti possono essere basati sui tassi di diluizione o sulla capacità rispetto alla portata di tempo asciutto o possono specificare un numero accettabile di tracimazioni all’anno».

    10

    La tabella 1 di detto allegato I è intitolata: «Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva». Essa ha il seguente formato:

    «Parametri

    Concentrazione

    Percentuale minima di riduzione (...)

    (...)

    Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20°C) senza nitrificazione (...)

    25 mg/l O2

    70‑90

    40 A norma dell’articolo 4, paragrafo 2

    (...)

    Richiesta chimica di ossigeno (COD)

    125 mg/l O2

    75

    (...)

    (...)

    (...)

    (...)

    (...)»

    11

    È previsto, sotto il titolo di tale tabella 1, che «si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione».

    12

    Il titolo della terza colonna di detta tabella 1 rinvia ad una nota a piè di pagina che specifica quanto segue:

    «Riduzione in rapporto al carico dell’affluente».

    13

    Il titolo della seconda riga della stessa tabella 1 rinvia ad una nota a piè di pagina che è così formulata:

    «Questo parametro può essere sostituito dai seguenti: carbonio organico totale (TOC), o richiesta totale di ossigeno (TOD), nel caso in cui si possa stabilire una relazione tra il BOD5 e il parametro sostitutivo».

    14

    Risulta dalla tabella 1 dell’allegato I della direttiva che la «richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20° C) senza nitrificazione» degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane soggette ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva deve soddisfare una condizione di concentrazione massima di 25 mg/l d’ossigeno o essere ridotta al minimo al 70% dei valori d’ingresso in tali impianti, e che la «richiesta chimica di ossigeno (COD)» di detti scarichi non deve eccedere il valore massimo di concentrazione di 125 mg/l di ossigeno o deve essere ridotta del 75% rispetto ai valori all’ingresso in tali impianti.

    La fase precontenziosa

    15

    Con lettera del 29 maggio 2007, la Commissione ha chiesto alle autorità belghe di fornirle dati relativi all’osservanza degli obblighi di raccolta e di trattamento ad esse imposti dagli articoli 3 e 4 della direttiva. Dette autorità hanno risposto a tale domanda il 15 luglio 2009. Dall’esame di detta risposta risultava che, in un numero importante di agglomerati aventi un AE di più di 2000 e di meno di10000, detti «piccoli agglomerati», le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva non venivano rispettate. La Commissione, pertanto, ha inviato al Regno del Belgio, il 25 novembre 2009, una lettera di diffida.

    16

    In seguito all’analisi della risposta fornita dalle autorità belghe a tale lettera di diffida con lettere del 29 gennaio e del 10 marzo 2010, la Commissione è pervenuta alla conclusione che, in diversi agglomerati, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva continuavano a non essere rispettate. Di conseguenza, essa ha inviato, il 28 aprile 2011, al Regno del Belgio un parere motivato. In seguito alla risposta delle autorità belghe al parere motivato e allo scambio di documenti che ne è conseguito, la Commissione è pervenuta alla constatazione che 57 agglomerati, sia nella Regione fiamminga sia nella Regione vallona, continuavano a non conformarsi alle disposizioni della direttiva e ha, quindi, deciso di proporre il presente ricorso.

    Sul ricorso

    Argomenti delle parti

    17

    La Commissione afferma, facendo valere il punto 25 della sentenza Commissione/Spagna (C‑219/05, EU:C:2007:223), che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva impone un obbligo di raccolta, il quale, in conformità alla giurisprudenza della Corte, costituisce un obbligo di risultato esatto, formulato in modo chiaro ed inequivoco, affinché, nel termine impartito dalla direttiva, tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati entrino nel sistema fognario. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva imporrebbe un obbligo di trattamento, secondo cui gli Stati membri devono provvedere a che la totalità delle acque reflue urbane che entrano nel sistema fognario costituito in applicazione dell’articolo 3 della direttiva sia, prima di essere scaricata delle acque riceventi, assoggettata ad un trattamento secondario oppure a un trattamento equivalente, effettuato mediante un procedimento che consenta di rispettare i requisiti della tabella 1 dell’allegato I della direttiva.

    18

    Inoltre, dal considerando 8 della direttiva risulterebbe che gli Stati membri devono provvedere a che sia applicato un metodo di vigilanza degli impianti di trattamento che risponda ai requisiti descritti al punto D dell’allegato I della direttiva. Così, secondo la Commissione, il fatto che esista un impianto di trattamento e che il suo funzionamento sia stato constatato mediante un prelievo unico di campioni i cui valori puntuali rispetterebbero i requisiti della tabella 1 dell’allegato I della direttiva non è sufficiente a dimostrare la conformità del trattamento delle acque reflue urbane assicurato da tale impianto ai requisiti previsti dall’articolo 4 della direttiva. Spetterebbe, infatti, agli Stati membri provvedere a che, in conformità ai requisiti del punto D dell’allegato I della direttiva, il buon funzionamento degli impianti di trattamento sia controllato mediante il prelievo di almeno dodici campioni sul periodo di un anno.

    19

    La Commissione osserva che la direttiva non si applica agli agglomerati aventi un AE minore di 2000, in modo che la mancata raccolta di acque reflue urbane corrispondenti a un AE minore di 2000 non è, di per sé, costitutiva di una violazione dell’articolo 3 della direttiva. Inoltre, malgrado il fatto che la direttiva richieda un tasso di raccolta del 100%, la Commissione, nell’ambito dell’esercizio del proprio potere discrezionale di avviare una procedura d’infrazione, ha ritenuto nella fattispecie che fosse sufficiente un tasso di raccolta del 98%, limitandosi a richiedere anche che il residuo 2% del carico non raccolto non rappresenti un AE pari o superiore a 2000. La Commissione sostiene inoltre, riferendosi al punto 25 della sentenza Commissione/Grecia (C‑440/06, EU:C:2007:642), che, in quanto taluni agglomerati non dispongono di reti fognarie che consentono di raccogliere, in conformità ai requisiti di cui all’articolo 3 della direttiva, il 98% delle acque reflue urbane che essi scaricano, l’obbligo di assoggettare la totalità degli scarichi ad un trattamento secondario o equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, non è, a maggior ragione, soddisfatto.

    20

    In base a tali considerazioni, la Commissione constata che la situazione di un agglomerato della Regione fiamminga non è conforme all’articolo 4 della direttiva e che la situazione di 56 agglomerati della Regione vallona non è conforme né all’articolo 4 né, letti in combinato disposto, agli articoli 3 e 4 della direttiva.

    21

    Il governo belga contesta gli argomenti della Commissione, secondo cui la conformità del funzionamento dell’impianto di trattamento con l’articolo 4 della direttiva deve essere valutata alla luce del punto D dell’allegato I della direttiva. Infatti, non sussisterebbe alcun fondamento giuridico che imponga un periodo di campionamento di un anno, dato che l’articolo 4 della direttiva si riferisce non al punto D dell’allegato I, bensì al punto B di tale allegato, il quale non imporrebbe l’obbligo di prelevare campioni su un periodo di almeno un anno successivo all’attivazione dell’impianto di trattamento affinché l’agglomerato di cui trattasi sia considerato in conformità con l’articolo 4 della direttiva.

    22

    Il governo belga osserva che è l’articolo 15 della direttiva a riferirsi al punto D dell’allegato I. Tuttavia, tale articolo non verrebbe menzionato nel ricorso e non sarebbe pertanto oggetto del procedimento. Si dovrebbe quindi concludere che, in conformità all’articolo 4 e all’allegato I, punto B, della direttiva, qualora sia stato attivato un impianto di trattamento per provvedere alle esigenze di un agglomerato e i primi risultati delle analisi dimostrino che la composizione degli scoli è conforme alle norme iscritte nella tabella 1 dell’allegato I della direttiva, gli obblighi derivanti dalla direttiva sarebbero adempiuti.

    23

    Il governo belga, pur non contestando che la Commissione dispone del potere discrezionale di considerare che un agglomerato non è conforme all’articolo 3 della direttiva qualora meno del 98% delle sue acque reflue urbane vengano raccolte, sostiene che siffatta posizione è assai rigorosa, sproporzionata e non conforme all’obiettivo della direttiva in quanto, in tal caso, il rischio ambientale è del tutto marginale, se non inesistente, e ciò a maggior ragione in quanto, negli agglomerati belgi considerati nel loro insieme, il tasso di raccolta di tali acque era superiore al 98 %.

    24

    Pur riconoscendo che la Regione vallona non ha eseguito tutti i suoi obblighi derivanti dagli articoli 3 e 4 della direttiva nel termine assegnato da quest’ultima, il governo belga afferma che era assolutamente impossibile per tale Regione rispettare integralmente tali obblighi tenuto conto dei vincoli di ordine materiale, tecnico e di bilancio ai quali essa doveva fare fronte.

    25

    Alla luce delle informazioni e dei risultati contenuti negli allegati del controricorso depositato dal governo belga, la Commissione ha circoscritto l’oggetto del suo ricorso alle censure relative non più a 57, ma a 48 agglomerati.

    26

    Così, per i quindici agglomerati di Aywaille, di Baelen, di Blegny, di Chastre, di Grez‑Doiceau, di Jodoigne, di Lasne, d’Obourg, d’Oreye, d’Orp, di Raeren, di Sart‑Dames‑Avelines, di Soiron, di Sombreffe e d’Yvoir‑Anhée, la Commissione considera, alla luce delle informazioni menzionate al punto precedente, che il tasso di raccolta delle acque reflue urbane non raggiunge il 98 %. Ne deriverebbe un inadempimento all’obbligo di raccolta come prescritto dall’articolo 3 della direttiva, il che comporterebbe anche un inadempimento all’obbligo di trattamento previsto all’articolo 4 della direttiva.

    27

    Riguardo ai 31 agglomerati di Bassenge, di Chaumont‑Gistoux, di Chièvres, di Crisnée, di Dalhem, di Dinant, d’Écaussinnes, d’Estinnes, di Feluy‑Arquennes, di Fexhe‑Slins, di Fosses‑la‑Ville, di Godarville, di Hannut, di Havré, di Jurbise, de Le Rœulx, di Leuze, di Lillois‑Witterzée, di Profondeville, di Rotheux‑Neuville, di Saint‑Georges‑sur‑Meuse, di Saint‑Hubert, di Sirault, di Sprimont, di Villers‑la‑Ville, di Villers‑le-Bouillet, di Virginal‑Hennuyères, di Walcourt, di Welkenraedt, di Wépion e di Wiers, la loro mancata conformità con l’obbligo di trattamento previsto all’articolo 4 della direttiva sarebbe dimostrata in quanto tali agglomerati non dispongono di un impianto di trattamento.

    28

    Riguardo ai due agglomerati di Gaurain‑Ramecroix e di Hélécine, essi, sebbene provvisti di impianti di trattamento, non sarebbero in conformità con l’articolo 4 della direttiva, in quanto non sarebbero stati effettuati i prelievi di dodici campioni, previsti in tale articolo, nel corso del primo anno di funzionamento di detti impianti.

    29

    Tali 48 agglomerati sono situati nella Regione vallona.

    30

    La Commissione aggiunge che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire difficoltà pratiche o amministrative per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti da una direttiva. Inoltre, essa rileva, da un lato, che il legislatore dell’Unione europea, cosciente dell’ampiezza dei lavori infrastrutturali da realizzare per l’attuazione della direttiva, ha concesso agli Stati membri un termine sufficientemente lungo, cioè di 14 anni, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2005, per conformarsi ai loro obblighi riguardanti agglomerati come quelli in parola e, dall’altro, che essa ha depositato il suo ricorso nella presente controversia quasi 8 anni dopo la scadenza di tale termine.

    Giudizio della Corte

    31

    Va constatato, anzitutto, che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva impone un preciso obbligo di risultato, formulato in modo chiaro ed inequivoco, affinché, entro il 31 dicembre 2005, tutte le acque urbane che provengono da agglomerati il cui AE si colloca tra 2000 e 15 000 entrino in un sistema fognario delle acque reflue urbane (v., per analogia, sentenze Commissione/Spagna, EU:C:2007:223, punto 25, e Commissione/Grecia, EU:C:2007:642, punto 25).

    32

    Ciò considerato, la Commissione è l’unica competente a decidere se sia opportuno avviare un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento e per quale comportamento od omissione imputabile allo Stato membro interessato tale procedimento debba essere intrapreso (v., in tal senso, sentenze Commissione/Germania, C‑431/92, EU:C:1995:260, punto 22; Commissione/Germania, C‑476/98, EU:C:2002:631, punto 38, e Commissione/Grecia, C‑394/02, EU:C:2005:336, punto 28).

    33

    Nella fattispecie, la Commissione ha quindi deciso di avviare un procedimento di dichiarazione d’inadempimento, in conformità alla sua prassi generale in materia di raccolta delle acque reflue urbane negli agglomerati, secondo cui, malgrado il fatto che la direttiva richieda un tasso di raccolta del 100 %, essa avvia tale procedimento soltanto per gli agglomerati il cui tasso di raccolta è inferiore al 98 %, oppure qualora il residuo non raccolto del 2% rappresenti un AE superiore o uguale a 2000.

    34

    In base a tali considerazioni, la Commissione, desistendo parzialmente dal petitum iniziale del suo ricorso riguardante taluni agglomerati alla luce delle informazioni fornite dal governo belga, chiede in definitiva che si constati che i quindici agglomerati che figurano al punto 26 della presente sentenza non sono conformi all’obbligo di raccolta prescritto dall’articolo 3 della direttiva.

    35

    È pacifico che tali quindici agglomerati sono citati nella tabella che compare all’allegato 1 del controricorso del governo belga, depositato alla Corte il 15 ottobre 2013. In tale tabella viene indicato che, alla data summenzionata, detti agglomerati non soddisfacevano i requisiti di cui all’articolo 3 della direttiva, come definiti nella fattispecie dalla Commissione.

    36

    Il governo belga non fa riferimento a situazioni come quelle previste all’articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, della direttiva, che consentono agli Stati membri di derogare agli obblighi riguardanti l’installazione di una rete fognaria e che derivano dall’articolo 3 della direttiva.

    37

    Tale governo osserva tuttavia che la decisione della Commissione, come risultante dal punto 33 della presente sentenza, è, nella fattispecie, troppo rigorosa e sproporzionata, in quanto gli agglomerati belgi, considerati nel loro complesso, assicurano un tasso di raccolta delle acque reflue urbane superiore al 98%. Quindi, il rischio per la salute e per l’ambiente sarebbe molto limitato.

    38

    Va osservato, al riguardo, che il sistema della direttiva è articolato intorno alla nozione di «agglomerato», come definita al suo articolo 2. Quindi, gli obblighi degli Stati membri a norma degli articoli 3 e 4 della direttiva, di cui trattasi nella fattispecie, si riferiscono in concreto agli agglomerati e variano in funzione delle dimensioni di questi ultimi. Pertanto, la mancata conformità ai requisiti della direttiva va verificata rispetto ad ogni agglomerato considerato individualmente.

    39

    Comunque, deriva da costante giurisprudenza che l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro interessato quale si presentava allo scadere del termine stabilito nel parere motivato (v. sentenze Commissione/Italia, C‑525/03, EU:C:2005:648, punto 14 e giurisprudenza ivi citata, nonché Commissione/Irlanda, C‑279/11, EU:C:2012:834, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

    40

    Orbene, in risposta ai quesiti posti dalla Corte in udienza, il governo belga ha ammesso che, alla data di scadenza del termine assegnato nel parere motivato, cioè il 28 giugno 2011, i quindici agglomerati cui si riferiscono le censure della Commissione e che sono citati al punto 26 della presente sentenza non soddisfacevano i requisiti di raccolta delle acque reflue urbane previsti all’articolo 3 della direttiva.

    41

    Pertanto, in conformità alla giurisprudenza della Corte, l’obbligo di sottoporre la totalità degli scarichi a un trattamento secondario o equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, non era parimenti soddisfatto (v., in tal senso, sentenza Commissione/Grecia, EU:C:2007:642, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

    42

    Di conseguenza, è giocoforza constatare che, non avendo assicurato la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di Aywaille, di Baelen, di Blegny, di Chastre, di Grez‑Doiceau, di Jodoigne, di Lasne, d’Obourg, d’Oreye, d’Orp, di Raeren, di Sart‑Dames‑Avelines, di Soiron, di Sombreffe e d’Yvoir‑Anhée, il Regno del Belgio non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva.

    43

    La Commissione, desistendo parzialmente dal petitum iniziale del suo ricorso riguardante taluni agglomerati alla luce delle informazioni fornite dal governo belga, chiede che sia dichiarato che i 31 agglomerati che figurano al punto 27 della presente sentenza non ottemperano all’obbligo di trattamento delle acque reflue urbane prescritto all’articolo 4 della direttiva.

    44

    È pacifico che tali 31 agglomerati sono riportati nella tabella che compare all’allegato 1 del controricorso del governo belga, summenzionata, nella quale viene indicato che, alla data del 15 ottobre 2013, tali agglomerati non soddisfacevano i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva.

    45

    Ad ogni modo, il governo belga non contesta che, alla scadenza del termine assegnato nel parere motivato, tali 31 agglomerati non disponessero di impianti di trattamento operativi delle acque reflue urbane e che, di conseguenza, i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva non fossero soddisfatti.

    46

    Per quanto riguarda i due agglomerati citati al punto 28 della presente sentenza, va constatato che, alla data del deposito del ricorso della Commissione, essi disponevano di impianti di trattamento, ma che, in contrasto con quanto previsto dall’allegato I, punto D, della direttiva, nel corso del primo anno del funzionamento di tali impianti non erano stati prelevati dodici campioni.

    47

    Ritenendo quindi che tali agglomerati non soddisfacessero ancora i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva, la Commissione ha mantenuto il proprio ricorso riguardo ad essi. All’udienza, la Commissione ha tuttavia precisato che, con riferimento a questi due agglomerati, essa non intendeva modificare la data alla quale doveva essere valutata la sussistenza di un inadempimento.

    48

    Orbene, il governo belga non contesta che, alla scadenza del termine assegnato nel parere motivato, i due agglomerati di cui trattasi non disponessero di impianti di trattamento e che, di conseguenza, essi non ottemperassero ai requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva.

    49

    Di conseguenza, va constatato che il Regno del Belgio, non avendo assicurato il trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di Bassenge, di Chaumont‑Gistoux, di Chièvres, di Crisnée, di Dalhem, di Dinant, d’Écaussinnes, d’Estinnes, di Feluy‑Arquennes, di Fexhe‑Slins, di Fosses‑la‑Ville, di Godarville, di Hannut, di Havré, di Jurbise, di Le Rœulx, di Leuze, di Lillois‑Witterzee, di Profondeville, di Rotheux‑Neuville, di Saint‑Georges‑sur‑Meuse, di Saint‑Hubert, di Sirault, di Sprimont, di Villers‑la‑Ville, di Villers‑le-Bouillet, di Virginal‑Hennuyères, di Walcourt, di Welkenraedt, di Wépion, di Wiers, di Gaurain‑Ramecroix e di Hélécine, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni di cui all’articolo 4 della direttiva.

    50

    Il governo belga invoca, con riferimento al ritardo nella realizzazione dei lavori necessari per la raccolta e il trattamento secondario delle acque reflue urbane, nonché al conseguente inadempimento dei suoi obblighi derivanti dagli articoli 3 e 4 della direttiva, i vincoli d’ordine materiale, tecnico e budgetario che hanno gravato sulla Regione vallona.

    51

    Va rilevato che il legislatore dell’Unione, conscio dell’ampiezza dei lavori infrastrutturali che l’applicazione della direttiva necessitava e dei costi collegati alla sua completa attuazione, ha concesso agli Stati membri un termine di diversi anni per l’esecuzione dei loro obblighi, termine che scadeva nella fattispecie il 31 dicembre 2005. Comunque, in conformità ad una costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire difficoltà di ordine interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Commissione/Grecia, C‑407/09, EU:C:2011:196, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, nonché Commissione/Irlanda, EU:C:2012:834, punto 71).

    52

    Considerato quanto precede, va constatato che il Regno del Belgio, non avendo assicurato la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di Aywaille, di Baelen, di Blegny, di Chastre, di Grez‑Doiceau, di Jodoigne, di Lasne, d’Obourg, d’Oreye, d’Orp, di Raeren, di Sart‑Dames‑Avelines, di Soiron, di Sombreffe e d’Yvoir‑Anhée, nonché il trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di Bassenge, di Chaumont‑Gistoux, di Chièvres, di Crisnée, di Dalhem, di Dinant, d’Écaussinnes, d’Estinnes, di Feluy‑Arquennes, di Fexhe‑Slins, di Fosses‑la‑Ville, di Godarville, di Hannut, di Havré, di Jurbise, di Le Rœulx, di Leuze, di Lillois‑Witterzée, di Profondeville, di Rotheux‑Neuville, di Saint‑Georges‑sur‑Meuse, di Saint‑Hubert, di Sirault, di Sprimont, di Villers‑la‑Ville, di Villers‑le-Bouillet, di Virginal‑Hennuyères, di Walcourt, di Welkenraedt, di Wépion, di Wiers, di Gaurain‑Ramecroix e di Hélécine, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva.

    Sulle spese

    53

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il Regno del Belgio, non avendo assicurato la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di Aywaille, di Baelen, di Blegny, di Chastre, di Grez‑Doiceau, di Jodoigne, di Lasne, d’Obourg, d’Oreye, d’Orp, di Raeren, di Sart‑Dames‑Avelines, di Soiron, di Sombreffe e d’Yvoir‑Anhée, nonché il trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di Bassenge, di Chaumont‑Gistoux, di Chièvres, di Crisnée, di Dalhem, di Dinant, d’Écaussinnes, d’Estinnes, di Feluy‑Arquennes, di Fexhe‑Slins, di Fosses‑la‑Ville, di Godarville, di Hannut, di Havré, di Jurbise, di Le Rœulx, di Leuze, di Lillois‑Witterzée, di Profondeville, di Rotheux‑Neuville, di Saint‑Georges‑sur‑Meuse, di Saint‑Hubert, di Sirault, di Sprimont, di Villers‑la‑Ville, di Villers‑le-Bouillet, di Virginal‑Hennuyères, di Walcourt, di Welkenraedt, di Wépion, di Wiers, di Gaurain‑Ramecroix e di Hélécine, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

     

    2)

    Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

     

    Firme


    ( *1 )   Lingua processuale: il francese.

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