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Document 62013CJ0255

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2014.
    I contro Health Service Executive.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court (Irlanda).
    Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 19, paragrafo 1, e 20, paragrafi 1 e 2 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 11 – Cittadino di uno Stato membro assicurato nello Stato di residenza – Sopravvenienza di una malattia grave e improvvisa durante le vacanze in un altro Stato membro – Persona obbligata a rimanere in tale secondo Stato per undici anni a motivo della sua malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche in prossimità del luogo in cui essa abita – Fornitura di prestazioni in natura in tale secondo Stato membro – Nozioni di “residenza” e di “dimora”.
    Causa C‑255/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:1291

    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    5 giugno 2014 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 19, paragrafo 1, e 20, paragrafi 1 e 2 — Regolamento (CE) n. 987/2009 — Articolo 11 — Cittadino di uno Stato membro assicurato nello Stato di residenza — Sopravvenienza di una malattia grave e improvvisa durante le vacanze in un altro Stato membro — Persona obbligata a rimanere in tale secondo Stato per undici anni a motivo della sua malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche in prossimità del luogo in cui essa abita — Fornitura di prestazioni in natura in tale secondo Stato membro — Nozioni di “residenza” e di “dimora”»

    Nella causa C‑255/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Irlanda), con decisione del 3 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2013, nel procedimento

    I

    contro

    Health Service Executive,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore), J. Malenovský, A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

    avvocato generale: N. Wahl

    cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2014,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il sig. I, da F. Callanan e L. McCann, SC, nonché da G. Burke, barrister, incaricati da C. Callanan, solicitor;

    per lo Health Service Executive, da S. Murphy, SC, incaricato da Arthur Cox, solicitors;

    per l’Irlanda, da A. Joyce e E. Mc Phillips, in qualità di agenti, assistiti da G. Gilmore, barrister;

    per il governo ellenico, da T. Papadopoulou, in qualità di agente;

    per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e C. Schillemans, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da D. Martin e J. Tomkin, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 marzo 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 19, paragrafo 1, e 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1, e rettifica in GU L 200, pag. 1).

    2

    La domanda di cui trattasi è stata sottoposta nell’ambito di una controversia che vede contrapposto il sig. I, cittadino irlandese, allo Health Service Executive (direzione della sanità pubblica; in prosieguo: lo «HSE»), in merito al rifiuto di quest’ultimo di concedergli un rinnovo ulteriore del formulario E 112 a copertura delle spese relative al trattamento medico che gli è stato erogato in Germania.

    Contesto normativo

    Il regolamento (CEE) n. 1408/71

    3

    Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), è stato sostituito dal regolamento n. 883/2004.

    4

    Conformemente al suo articolo 91 e all’articolo 97 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 284, pag. 1), il regolamento n. 883/2004 è divenuto applicabile il 1o maggio 2010, data a partire dalla quale il regolamento n. 1408/71 è stato abrogato.

    5

    L’articolo 1 del regolamento n. 1408/1971 conteneva le seguenti definizioni:

    «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

    (...)

    h)

    il termine “residenza” indica la dimora abituale;

    i)

    “dimora”, la residenza temporanea;

    (...)».

    6

    L’articolo 22 di tale regolamento, intitolato «Dimora fuori dello Stato competente – Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità – Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adatte», disponeva al suo paragrafo 1:

    «Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, e:

    a)

    il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro,

    oppure

    b)

    che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell’istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede, ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro,

    oppure

    c)

    che è autorizzato dall’istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato,

    ha diritto:

    i)

    alle prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell’erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente;

    i)

    alle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente».

    Il regolamento (CEE) n. 574/72

    7

    Il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), è stato sostituito dal regolamento n. 987/2009 che, conformemente al suo articolo 97, è divenuto applicabile il 1o maggio 2010.

    8

    L’articolo 21 del regolamento n. 574/72, intitolato «Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Lavoratori diversi da quelli di cui all’articolo 20 del regolamento di applicazione», enunciava al suo paragrafo 1:

    «Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), i), del regolamento [n. 1408/71] (…), il lavoratore è tenuto a presentare all’istituzione del luogo di dimora un attestato che certifichi che ha diritto alle prestazioni in natura. Questo attestato, che è rilasciato dall’istituzione competente a richiesta del lavoratore, possibilmente prima che questi lasci il territorio dello Stato membro in cui risiede, indica in particolare, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura, quale è prevista dalla legislazione dello Stato competente. Se il lavoratore non presenta detto attestato, l’istituzione del luogo di dimora si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo».

    9

    Sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 574/72, la commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 ha adottato un modello di certificato relativo all’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), i), di quest’ultimo regolamento, vale a dire il modulo E 111. Tale modulo è stato sostituito, a partire dal 1o giugno 2004, dalla tessera europea di assicurazione malattia.

    10

    Inoltre, detta commissione amministrativa ha adottato un modello per il certificato relativo all’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), i), del regolamento n. 1408/71, ossia il modulo E 112. Tale modulo è stato sostituito, a far data dal 1o maggio 2010, dal modulo S 2.

    Il regolamento n. 883/2004

    11

    I considerando 3 e 15 del regolamento n. 883/2004 sono così formulati:

    «(3)

    Il [regolamento n. 1408/71] è stato modificato e aggiornato in diverse occasioni al fine di tener conto non solo degli sviluppi a livello comunitario, comprese le sentenze della Corte di giustizia, ma anche delle modifiche legislative a livello nazionale. Tali fattori hanno contribuito a rendere complesse e macchinose le norme di coordinamento comunitario. Pertanto, è essenziale sostituire tali norme e, allo stesso tempo, modernizzarle e semplificarle, per raggiungere l’obiettivo della libera circolazione delle persone.

    (...)

    (15)

    È necessario assoggettare le persone che si spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo da evitare il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare».

    12

    L’articolo 1 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Definizioni», così dispone:

    «Ai fini del presente regolamento si intende per:

    (...)

    j)

    “residenza”, il luogo in cui una persona risiede abitualmente;

    k)

    “dimora”, la residenza temporanea;

    (...)

    v

    bis) per “prestazioni in natura” s’intendono:

    i)

    ai sensi del titolo III, capitolo 1 (Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate), le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure. Comprendono le prestazioni in natura per le cure di lunga durata;

    (...)».

    13

    L’articolo 11 di detto regolamento, che rientra nel titolo II di quest’ultimo, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», prevede ai suoi paragrafi 1 e 3:

    «1.   Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

    (...)

    3.   Con riserva degli articoli da 12 a 16:

    a)

    una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

    b)

    un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

    c)

    una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

    d)

    una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

    e)

    qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri».

    14

    Gli articoli 19 e 20 del medesimo regolamento rientrano nel titolo III di quest’ultimo, intitolato «Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di prestazione», e fanno parte del capitolo 1 di detto titolo, relativo alle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate.

    15

    L’articolo 19 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Dimora al di fuori dello Stato membro competente», enuncia al suo paragrafo 1:

    «(...) la persona assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Tali prestazioni sono erogate per conto dell’istituzione competente dall’istituzione del luogo di dimora, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù di tale legislazione».

    16

    L’articolo 20 di detto regolamento, intitolato «Viaggio inteso a ricevere prestazioni in natura — Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza», ai paragrafi 1 e 2 recita:

    «1.   Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, la persona assicurata che si trasferisca in un altro Stato membro per ricevervi prestazioni in natura nel corso della dimora, chiede un’autorizzazione all’istituzione competente. .

    2.   La persona assicurata autorizzata dall’istituzione competente a recarsi in un altro Stato membro al fine di ricevervi cure adeguate al suo stato di salute, beneficia delle prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse assicurata in virtù di tale legislazione. L’autorizzazione è concessa qualora le cure di cui si tratta figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede l’interessato e se le cure in questione non possono essergli praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell’attuale stato di salute dello stesso e della probabile evoluzione della sua malattia».

    Il regolamento n. 987/2009

    17

    A termini del considerando 11 del regolamento n. 987/2009:

    «Gli Stati membri dovrebbero cooperare nel determinare il luogo di residenza delle persone a cui si applicano il presente regolamento e il regolamento (…) n. 883/2004 e, in caso di controversia, dovrebbero tener conto di tutti i relativi criteri per risolvere la questione. Questi possono comprendere i criteri di cui all’articolo di riferimento del presente regolamento».

    18

    L’articolo 11 di detto regolamento, intitolato «Elementi per la determinazione della residenza», ha il seguente tenore:

    «1.   In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento [n. 883/2004], tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso:

    a)

    durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione;

    b)

    la situazione dell’interessato tra cui:

    i)

    la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l’attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell’attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro;

    ii)

    situazione familiare e legami familiari;

    iii)

    esercizio di attività non retribuita;

    iv)

    per gli studenti, fonte del loro reddito;

    v)

    alloggio, in particolare quanto [sia] permanente;

    vi)

    Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

    2.   Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo».

    19

    Secondo quanto indicato al punto 5 della decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (GU 2010, C 106, pag. 13):

    «I documenti necessari all’applicazione dei regolamenti (…) n. 1408/71 e (…) n. 574/72 (cioè modelli della serie E, Tessere europee di assicurazione malattia e certificati sostitutivi provvisori) emessi dalle competenti istituzioni, autorità e altri enti degli Stati membri prima dell’entrata in vigore dei regolamenti (…) n. 883/2004 e (…) n. 987/2009 continueranno a essere validi [anche se i riferimenti riguardano i regolamenti (…) n. 1408/71 e (...) n. 574/72] e le istituzioni, le autorità e gli altri enti degli altri Stati membri ne dovranno tener conto, anche dopo tale data, fino alla scadenza della loro validità, al loro ritiro o sostituzione con i documenti emessi o comunicati ai sensi dei regolamenti (…) n. 883/2004 e (…) n. 987/2009».

    20

    Conformemente al suo punto 6, detta decisione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 987/2009, vale a dire il 1o maggio 2010.

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    21

    Dalla decisione di rinvio e dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che il sig. I è un cittadino irlandese, dell’età di 56 anni, che ha lavorato al contempo in Irlanda e nel Regno Unito.

    22

    Nell’agosto del 2002, mentre era residente in Irlanda, il sig. I si è recato in vacanza in Germania con la sua compagna, la sig.ra B., cittadina rumena. Nel corso delle sue vacanze, il sig. I è stato ricoverato d’urgenza all’Universitätsklinikum Düsseldorf (Germania), ove gli è stato diagnosticato che era stato colto da una rara forma di infarto bilaterale al tronco cerebrale. Il sig. I soffre, da allora, di una grave tetraplegia e della perdita delle funzioni motorie.

    23

    Poco tempo dopo l’insorgenza di tale patologia, è stata diagnosticata una mutazione genetica atta a influenzare in modo pregiudizievole la composizione del sangue del sig. I. Inoltre, dall’inizio del procedimento principale, è emerso che il sig. I aveva contratto un tumore, per il quale gli sono state altresì somministrate delle cure.

    24

    Tenuto conto della gravità del suo stato di salute, il sig. I beneficia, dall’agosto del 2002, di monitoraggio e cure costanti dispensati dai medici specialisti dell’Universitätsklinikum Düsseldorf. Lo stesso si muove unicamente con la sedia a rotelle. Da quando è stato dimesso dall’ospedale nel 2003, vive con la sig.ra B., che si occupa di lui e lo accudisce. Entrambi abitano in un appartamento in affitto, adattato all’uso della sedia a rotelle.

    25

    Il sig. I ha chiesto al Ministro della Protezione sociale irlandese che gli fosse accordata un’indennità d’inabilità, inizialmente negatagli in quanto non risiedeva abitualmente in Irlanda. Lo stesso ha instaurato un procedimento giurisdizionale nel 2008 e quest’ultimo è stato oggetto di una transazione. Tale Ministro ha allora riconsiderato la sua decisione e ha accolto la domanda del sig. I, che da quella data percepisce tale indennità. Secondo il giudice del rinvio, quest’ultima è stata considerata come una prestazione in contanti che, a norma dei regolamenti dell’Unione applicabili in materia di previdenza sociale, l’Irlanda può legittimamente riservare alle persone residenti in detto Stato membro.

    26

    Il sig. I beneficia altresì di una modesta pensione professionale erogata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in ragione della precedente attività lavorativa in detto Stato membro. Non percepisce nessuna indennità né nessuna prestazione in Germania.

    27

    Dal canto suo, la sig.ra B., che ha lavorato in Germania, ha accettato di rassegnare le proprie dimissioni nel corso del 2004 per poter accudire a tempo pieno il sig. I. Essa ha percepito un’indennità di disoccupazione erogata dalla Repubblica federale di Germania. Inoltre, secondo la decisione di rinvio, essa ha chiesto di beneficiare dell’indennità per l’assistenza di una persona invalida che, in Germania, è a carico dell’assicurazione malattia della persona di cui è garantita l’assistenza. Tale domanda è stata respinta in quanto il sig. I è cittadino irlandese e il sistema di previdenza sociale irlandese non prevede una tale indennità.

    28

    Il giudice del rinvio indica che il sig. I, pur essendo estremamente riconoscente al sistema sanitario tedesco, è costretto a vivere in Germania a causa del suo stato di salute e della necessità di cure mediche continue. Al riguardo, detto giudice fa presente i tenui legami che il sig. I avrebbe instaurato con la Repubblica federale di Germania. Quest’ultimo non sarebbe titolare né di un conto bancario in Germania né di nessuna proprietà in detto Stato membro, mentre possiederebbe un conto in una banca irlandese e manterrebbe contatti regolari con i suoi due figli, nati rispettivamente nel 1991 e nel 1994, che vivono in Irlanda. Il sig. I non parlerebbe tedesco e non avrebbe fatto alcuno sforzo per integrarsi in Germania.

    29

    Nella decisione di rinvio è precisato che il sig. I intenderebbe far ritorno in Irlanda, il che presupporrebbe il soddisfacimento di talune condizioni, tra cui risultano la sua idoneità a viaggiare, la disponibilità di un regime di cure equivalente a quello che gli è stato dispensato in Germania e, in particolare, la disponibilità di un alloggio adattato all’uso di una sedia a rotelle. Se tali condizioni fossero soddisfatte, la sig.ra B. lo accompagnerebbe in Irlanda.

    30

    Da quando si è ammalato, il sig. I è stato in grado di viaggiare in talune occasioni all’estero, ma per brevi periodi e sotto controllo medico. Nell’ottobre del 2004 si è recato infatti a Lisbona (Portogallo) per tenervi una conferenza; In qualche occasione si è anche recato in Irlanda, l’ultima volta nel 2009. Tali spostamenti sono stati resi difficoltosi a causa dei problemi di accesso agli aeroporti per un viaggiatore nelle sue condizioni di inabilità. Le parti di cui al procedimento principale concordano sul fatto che per il sig. I è praticamente impossibile recarsi in Irlanda, quanto meno nel caso in cui fosse costretto a viaggiare con i voli di linea.

    31

    I costi dell’assistenza medica erogata al sig. I in Germania sono stati inizialmente presi a carico sulla base del modulo E 111, relativo alla situazione di un assicurato il cui stato renda necessarie immediate prestazioni durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello della sua residenza, e detto modulo gli era stato rilasciato dall’Irlanda. Detto modulo rientra attualmente nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 883/2004.

    32

    Nel marzo del 2003, lo HSE ha modificato lo status del sig. I, rilasciandogli, da quel momento, il modulo E 112. Egli ha pertanto ricevuto l’autorizzazione dall’istituzione competente per recarsi in un altro Stato membro al fine di ricevervi le cure adeguate al suo stato di salute. Tale modulo, che allo stato è previsto dall’articolo 20 del regolamento n. 883/2004, da allora è stato rinnovato una ventina di volte.

    33

    Il 25 novembre 2011 lo HSE ha negato al sig. I la concessione del rinnovo ulteriore del modulo E 112, in quanto risiedeva ormai nel territorio della Repubblica federale di Germania. Il 5 dicembre 2011 il sig. I ha adito la High Court, diretto ad ottenere un’ordinanza nei confronti dello HSE che la obbligasse a continuare a rilasciargli il modulo di cui trattasi.

    34

    Lo HSE ha dichiarato che, tenuto conto della situazione molto specifica del sig. I, avrebbe continuato a coprire ex gratia le spese sanitarie allo stesso dispensate, sulla base del modulo E l06, relativo ai diritti alle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia-maternità nel caso di persone che risiedano in uno Stato diverso da quello competente.

    35

    Il giudice del rinvio reputa che sussistano dubbi riguardo alla questione se, nell’ambito della disciplina dell’Unione relativa alle spese mediche ricevute all’estero, l’assicurato che sia costretto a rimanere in uno Stato membro a causa del suo stato di salute eccezionalmente grave possa «dimorare» in detto Stato ai sensi degli articoli 19 o 20 del regolamento n. 883/2004.

    36

    Detto giudice considera che, sebbene molti degli indicatori enunciati all’articolo 11 del regolamento n. 987/2009 possano suggerire una risposta diversa, il sig. I, alla luce dell’obiettivo e delle finalità che detta disposizione sottende, dovrebbe essere considerato dimorante in Germania.

    37

    Alla luce di tali considerazioni, la High Court ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se un cittadino di uno Stato membro (in prosieguo: il “primo Stato membro”) titolare dell’assicurazione, che sia stato seriamente ammalato per undici anni a causa di una grave patologia manifestatasi per la prima volta mentre costui era residente nel primo Stato membro, ma si trovava in vacanza in un altro Stato membro (in prosieguo: “il secondo Stato membro”), debba essere considerato “dimorante” nel secondo Stato membro per quel periodo, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, o, in subordine, dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004, quando la persona di cui trattasi sia stata effettivamente costretta, a causa della gravità della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche specialistiche, a rimanere fisicamente in quello Stato membro per tale periodo».

    38

    Con lettera del 15 maggio 2014 il giudice del rinvio ha informato la Corte del decesso del sig. I, verificatosi il 7 aprile 2014. In detta medesima lettera, esso dichiara di mantenere la propria questione pregiudiziale in quanto necessiterebbe di una risposta a tale questione ai fini del procedimento nazionale. Pertanto, si deve rispondere alla questione sottoposta dalla High Court.

    Sulla questione pregiudiziale

    39

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, lettere j) e k), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che, ai fini degli articoli 19, paragrafo 1, o 20, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, qualora un cittadino dell’Unione, che risiedeva in un primo Stato membro, sia colpito da una grave e improvvisa malattia mentre si trovava in vacanza in un secondo Stato membro e sia obbligato a rimanere per undici anni in tale Stato a causa di tale malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche nelle vicinanze del luogo in cui abita, il cittadino di cui trattasi deve essere considerato «dimorante» in quest’ultimo Stato membro.

    40

    In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il regolamento n. 1408/71 ha istituito un sistema di coordinamento dei regimi nazionali di previdenza sociale e ha stabilito, al suo titolo II, criteri relativi alla determinazione della normativa applicabile. Queste disposizioni non erano solo dirette a impedire che gli interessati, in mancanza di una normativa che fosse loro applicabile, restassero privi di protezione in materia di previdenza sociale, ma miravano anche a far sì che essi fossero soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l’applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che potessero derivarne (v., in tal senso, sentenza Wencel, C‑589/10, EU:C:2013:303, punti 45 e 46 nonché giurisprudenza ivi citata).

    41

    Se è vero che il regolamento n. 883/2004, come enuncia il suo considerando 3, ha mirato a modernizzare e semplificare le norme di coordinamento delle normative nazionali sulla sicurezza sociale, lo stesso ha conservato i medesimi obiettivi del regolamento n. 1408/71.

    42

    A tale riguardo, il sistema instaurato dal regolamento n. 1408/71 prevedeva che la residenza fosse uno dei criteri di collegamento per la determinazione della normativa applicabile (v., in tal senso, sentenza Wencel, EU:C:2013:303, punto 48). Lo stesso vale per il regolamento n. 883/2004.

    43

    In forza dell’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004, il termine «residenza» designa il luogo in cui una persona risiede abitualmente. Detto termine ha portata autonoma e propria del diritto dell’Unione (v., per analogia, sentenza Swaddling, C‑90/97, EU:C:1999:96, punto 28).

    44

    Come la Corte ha statuito in merito al regolamento n. 1408/71, quando la situazione giuridica di una persona può essere collegata alla normativa di più Stati membri, la nozione di Stato membro nel quale una persona risiede si riferisce allo Stato in cui quest’ultima risiede abitualmente ed in cui si trova altresì il centro abituale dei suoi interessi (v. sentenze Hakenberg, 13/73, EU:C:1973:92, punto 32; Swaddling, EU:C:1999:96, punto 29, e Wencel, EU:C:2013:303, punto 49).

    45

    In tale contesto occorre prendere in considerazione, in particolare, la situazione familiare dell’interessato, i motivi che lo hanno indotto a trasferirsi, la durata e la continuità della residenza, il fatto di disporre eventualmente di un posto di lavoro stabile e l’intenzione del lavoratore quale si può desumere da tutte queste circostanze (v., in tal senso, sentenze Knoch, C‑102/91, EU:C:1992:303, punto 23, e Swaddling, EU:C:1999:96, punto 29).

    46

    L’elenco degli elementi di cui tener conto nella determinazione del luogo di residenza di una persona, elenco elaborato dalla giurisprudenza, risulta attualmente codificato dall’articolo 11 del regolamento n. 987/2009. Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, tale elenco, che non è esaustivo, non prevede alcun ordine di precedenza per i vari elementi indicati al paragrafo 1 di tale articolo.

    47

    Da quanto precede emerge che, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 883/2004, una persona non può disporre, contemporaneamente, di due luoghi di residenza abituale nel territorio di due Stati membri distinti (v., in tal senso, sentenza Wencel, EU:C:2013:303, punto 51), fermo restando che, nell’ambito di detto regolamento, il luogo di residenza di un assicurato diverge necessariamente dal suo luogo di dimora.

    48

    A tale proposito, dal momento che occorre basarsi su una serie di elementi per stabilire il luogo di residenza di un assicurato, il mero fatto di rimanere in uno Stato membro, anche durante un lungo periodo e in modo continuativo, non implica necessariamente che tale persona risieda in tale Stato ai sensi dell’articolo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004.

    49

    Infatti, la durata della residenza nello Stato in cui si chiede il versamento di una prestazione non può essere considerata un elemento costitutivo della nozione di «residenza» ai sensi del regolamento n. 1408/71 (v., in tal senso, sentenza Swaddling, EU:C:1999:96, punto 30).

    50

    È vero che l’articolo 1, lettera k), del regolamento n. 883/2004 definisce la «dimora» come la residenza «temporanea». Tuttavia, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi da 43 a 46 delle sue conclusioni, una siffatta «dimora» non implica necessariamente una presenza di breve durata.

    51

    Infatti, da una parte, come risulta dal disposto dell’articolo 1, lettera v bis), i), del regolamento n. 883/2004, gli articoli 19 e 20 di detto regolamento si applicano a prestazioni in natura che includono quelle per le «cure di lunga durata». Di conseguenza, un individuo può essere considerato dimorante in un altro Stato membro anche se vi riceve prestazioni nel corso di un lungo periodo.

    52

    Dall’altra parte, mentre il regolamento n. 1408/71 disponeva, al suo articolo 22, paragrafo 1, lettera i), che la durata dell’erogazione delle prestazioni era determinata dalla legislazione dello Stato competente, tale disposizione non figura più né all’articolo 19, paragrafo 1, né all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004, che hanno sostituito, in sostanza, l’articolo 22, paragrafo 1, lettere da a) ad i).

    53

    La mera circostanza che il sig. I sia rimasto per undici anni in Germania non è sufficiente quindi, in quanto tale e di per sé, per considerare che egli risiedeva in detto Stato membro.

    54

    Il giudice del rinvio, per determinare il centro abituale degli interessi del sig. I, deve prendere in considerazione infatti tutti i criteri pertinenti, in particolare quelli menzionati all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, nonché, a norma del paragrafo 2 di quel medesimo articolo, la volontà dell’interessato quanto al luogo della sua residenza effettiva. Tale volontà deve essere valutata alla luce dei fatti e delle circostanze obiettive del procedimento principale, e la mera dichiarazione della volontà di risiedere in un luogo determinato di per sé non è sufficiente ai fini dell’applicazione di detto paragrafo 2.

    55

    Nel contesto di un rinvio pregiudiziale, sebbene spetti in ultima analisi al giudice nazionale valutare i fatti, la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili, è tuttavia competente a fornire indicazioni, tratte dal fascicolo della causa a qua come pure dalle osservazioni sottopostele, idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere (v., in tal senso, sentenze Brunnhofer, C‑381/99, EU:C:2001:358, punto 65, e Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó, C‑191/12, EU:C:2013:315, punto 31).

    56

    Tra gli elementi di cui il giudice del rinvio dovrebbe tener conto ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, lettere j) e k), del regolamento n. 883/2004 figura segnatamente il fatto che, sebbene il sig. I sia rimasto in Germania per un lungo periodo, tale situazione non costituiva una scelta personale da parte sua, atteso che, come risulta dalla stessa formulazione della questione sottoposta, vi è stato obbligato «a causa della gravità della sua malattia e della conveniente vicinanza di cure mediche specialistiche».

    57

    Spetta, nella fattispecie, al giudice del rinvio verificare, alla luce delle circostanze del procedimento principale, quale fosse l’idoneità a viaggiare del sig. I e se nel territorio irlandese fosse disponibile un trattamento medico equivalente a quello che gli era dispensato in Germania.

    58

    Oltre agli elementi menzionati nella decisione di rinvio, si deve osservare che, all’udienza e in riscontro a un quesito della Corte, il sig. I ha rilevato che non sussisteva alcun nesso con il sistema tributario tedesco e che il suo domicilio fiscale era in Irlanda, anche se non vi pagava tributi dal momento che non disponeva di alcun reddito, se si eccettuano un’indennità per inabilità versata dall’Irlanda e una modesta pensione erogata dal Regno Unito.

    59

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l’articolo 1, lettere j) e k), del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che, ai fini degli articoli 19, paragrafo 1, o 20, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, qualora un cittadino dell’Unione, che risiedeva in un primo Stato membro, sia colpito da una grave e improvvisa malattia mentre si trova in vacanza in un secondo Stato membro e sia obbligato a rimanere per undici anni in tale Stato a causa di detta malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche nelle vicinanze del luogo in cui abita, egli deve essere considerato «dimorante» in quest’ultimo Stato membro qualora il centro principale dei suoi interessi si trovi nel primo Stato membro. Incombe al giudice nazionale determinare il centro principale degli interessi di detto cittadino in base a una valutazione di tutti i fatti pertinenti e tenendo conto della volontà di quest’ultimo, come emerge da tali fatti, mentre la mera circostanza che il cittadino di cui trattasi sia rimasto nel secondo Stato membro per un lungo periodo non è sufficiente, in quanto tale e di per sé, per considerare che egli risiede in detto Stato.

    Sulle spese

    60

    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 1, lettere j) e k), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, ai fini degli articoli 19, paragrafo 1, o 20, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, qualora un cittadino dell’Unione, che risiedeva in un primo Stato membro, sia colpito da una grave e improvvisa malattia mentre si trova in vacanza in un secondo Stato membro e sia obbligato a rimanere per undici anni in tale Stato a causa di detta malattia e della disponibilità di cure mediche specialistiche nelle vicinanze del luogo in cui abita, egli deve essere considerato «dimorante» in quest’ultimo Stato membro qualora il centro abituale dei suoi interessi si trovi nel primo Stato membro. Incombe al giudice nazionale determinare il centro abituale degli interessi di detto cittadino in base a una valutazione di tutti i fatti pertinenti e tenendo conto della volontà di quest’ultimo, come emerge da tali fatti, mentre la mera circostanza che il cittadino di cui trattasi sia rimasto nel secondo Stato membro per un lungo periodo non è sufficiente, in quanto tale e di per sé, per considerare che egli risiede in detto Stato.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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