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Document 62013CB0646

    Causa C-646/13: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Galați — Romania) — Casa Judeţeană de Pensii Brăila/E.S. (Domanda di pronuncia pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 883/2004 — Articolo 8, paragrafo 1 — Applicabilità delle convenzioni di sicurezza sociale fra gli Stati membri — Rifugiato rimpatriato originario di uno Stato membro — Compimento di periodi di occupazione nel territorio di un altro Stato membro — Domanda di concessione di una prestazione di vecchiaia — Diniego)

    GU C 213 del 29.6.2015, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 213/11


    Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Galați — Romania) — Casa Judeţeană de Pensii Brăila/E.S.

    (Causa C-646/13) (1)

    ((Domanda di pronuncia pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 883/2004 - Articolo 8, paragrafo 1 - Applicabilità delle convenzioni di sicurezza sociale fra gli Stati membri - Rifugiato rimpatriato originario di uno Stato membro - Compimento di periodi di occupazione nel territorio di un altro Stato membro - Domanda di concessione di una prestazione di vecchiaia - Diniego))

    (2015/C 213/16)

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Curtea de Apel Galați

    Parti

    Ricorrente: Casa Judeţeană de Pensii Brăila

    Convenuta: E. S.

    Dispositivo

    L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere interpretato nel senso che un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore dei cittadini di uno degli Stati firmatari, cittadini che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell’altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all’Unione europea e che non figura nell’allegato II di tale regolamento, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d’origine prima della conclusione dell’accordo bilaterale e dell’entrata in vigore di tale regolamento.


    (1)  GU C 39 dell’8.2.2014.


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