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Document 62013CA0677

    Causa C-677/13: Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’ 11 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 1999/31/CE — Articoli 6, lettera a), 8, 9, lettere da a) a c), 11, paragrafo 1, e 12 — Direttiva 2008/98/CE — Articoli 13, 23 e 36, paragrafo 1 — Gestione dei rifiuti — Messa in discarica dei rifiuti — Mancanza di una valida autorizzazione per la discarica — Irregolarità nella gestione della discarica)

    GU C 46 del 9.2.2015, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 46/15


    Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell’11 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica

    (Causa C-677/13) (1)

    ((Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 1999/31/CE - Articoli 6, lettera a), 8, 9, lettere da a) a c), 11, paragrafo 1, e 12 - Direttiva 2008/98/CE - Articoli 13, 23 e 36, paragrafo 1 - Gestione dei rifiuti - Messa in discarica dei rifiuti - Mancanza di una valida autorizzazione per la discarica - Irregolarità nella gestione della discarica))

    (2015/C 046/20)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e E. Sanfrutos Cano, agenti)

    Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

    Dispositivo

    1)

    Per quanto riguarda il sito adibito a discarica di Kiato:

    non avendo adottato le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sul sito in questione venga effettuata senza porre in pericolo la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente e affinché vengano vietati l’abbandono, lo scarico o lo smaltimento incontrollato dei rifiuti del suddetto sito, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

    avendo tollerato il funzionamento del sito di cui trattasi senza una valida autorizzazione conforme ai presupposti e al contenuto previsti per la concessione di una tale autorizzazione e, di conseguenza, senza che il detentore dei rifiuti o il gestore del sito di cui trattasi possano provare, prima o durante la consegna dei rifiuti, che i rifiuti in questione possono essere ammessi nel sito conformemente ai presupposti definiti nell’autorizzazione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 8, 9, lettere da a) a c), 11, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti nonché dell’articolo 23 della direttiva 2008/98, e

    non avendo garantito che, durante la fase operativa di una discarica, il gestore dia attuazione al programma di controllo e di sorveglianza specificato nell’allegato III della direttiva 1999/31, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 12, lettera a), della direttiva in parola.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


    (1)  GU C 52 del 22.2.2014.


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