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Document 62013CA0534

Causa C-534/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a./Fipa Group srl, Tws Automation srl, Ivan srl (Rinvio pregiudiziale — Articolo 191, paragrafo 2, TFUE — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale — Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione — Compatibilità con i principi del «chi inquina paga», di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente)

GU C 138 del 27.4.2015, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/12


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a./Fipa Group srl, Tws Automation srl, Ivan srl

(Causa C-534/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 191, paragrafo 2, TFUE - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione - Compatibilità con i principi del «chi inquina paga», di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente))

(2015/C 138/14)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ispra — Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Convenute: Fipa Group srl, Tws Automation srl, Ivan srl

in presenza di: Comune di Massa, Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Carrara, Arpat — Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Ediltecnica Srl, Versalis SpA, Edison SpA

Dispositivo

La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.


(1)  GU C 359 del 7.12.2013.


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