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Document 62013CA0424

Causa C-424/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten (Rinvio pregiudiziale — Agricoltura — Regolamento (CE) n. 1/2005 — Protezione degli animali durante il trasporto — Viaggi di lunga durata da uno Stato membro verso uno Stato terzo — Articolo 14, paragrafo 1 — Controllo del giornale di viaggio da effettuarsi ad opera dell’autorità competente del luogo di partenza prima di lunghi viaggi — Applicabilità di tale disposizione con riferimento alla parte del trasporto che si svolge fuori del territorio dell’Unione europea — Applicabilità delle norme stabilite da detto regolamento a tale parte del viaggio)

GU C 205 del 22.6.2015, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germania) — Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten

(Causa C-424/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Regolamento (CE) n. 1/2005 - Protezione degli animali durante il trasporto - Viaggi di lunga durata da uno Stato membro verso uno Stato terzo - Articolo 14, paragrafo 1 - Controllo del giornale di viaggio da effettuarsi ad opera dell’autorità competente del luogo di partenza prima di lunghi viaggi - Applicabilità di tale disposizione con riferimento alla parte del trasporto che si svolge fuori del territorio dell’Unione europea - Applicabilità delle norme stabilite da detto regolamento a tale parte del viaggio))

(2015/C 205/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Zuchtvieh-Export GmbH

Resistente: Stadt Kempten

con l’intervento di: Landesanwaltschaft Bayern

Dispositivo

L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, deve essere interpretato nel senso che, affinché il trasporto che comporta un lungo viaggio di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, che ha inizio nel territorio dell’Unione europea e prosegue fuori di tale territorio, possa essere autorizzato dall’autorità competente del luogo di partenza, l’organizzatore del viaggio deve presentare un giornale di viaggio che, alla luce delle modalità previste per lo svolgimento di tale viaggio, sia realistico e consenta di ritenere che le disposizioni del predetto regolamento saranno rispettate, anche nella parte del viaggio che si svolgerà nel territorio di paesi terzi, potendo detta autorità, se così non fosse, esigere che tali modalità di svolgimento siano modificate in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni suddette per l’intero viaggio.


(1)  GU C 336 del 16.11.2013.


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