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Document 62012TN0538

Causa T-538/12: Ricorso proposto il 13 dicembre 2012 — Optilingua/UAMI — Esposito (ALPHATRAD)

GU C 38 del 9.2.2013, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/26


Ricorso proposto il 13 dicembre 2012 — Optilingua/UAMI — Esposito (ALPHATRAD)

(Causa T-538/12)

2013/C 38/47

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Optilingua holding SA (Epalinges, Svizzera) (rappresentante: S. Rizzo, avocat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Michele Esposito (Cava de’ Tirreni, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell’8 ottobre 2012, nel procedimento R 444/2011-1;

condannare l’UAMI e Michele Esposito alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «ALPHATRAD», per servizi appartenenti alle classi 35, 38, 41 e 42 — marchio comunitario n. 617 316

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Esposito

Decisione della divisione di annullamento: la domanda di dichiarazione di decadenza è accolta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009


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