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Document 62012TN0519

    Causa T-519/12: Ricorso proposto il 27 novembre 2012 — mobile.international/UAMI-Commissione (PL mobile.eu)

    GU C 26 del 26.1.2013, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 26/67


    Ricorso proposto il 27 novembre 2012 — mobile.international/UAMI-Commissione (PL mobile.eu)

    (Causa T-519/12)

    2013/C 26/132

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Germania) (rappresentante: avv. T. Lührig)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 1401/2011-1, per i seguenti beni e servizi;

    Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; periferiche di computer (nei limiti in cui rientrano nella classe 9); tutti i beni succitati unicamente in relazione ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli.

    Classe 16: Carta, cartone e prodotti in queste materie (nei limiti in cui rientrano nella classe 16), stampati; fotografie; cartoleria; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (nei limiti in cui rientrano nella classe 16); materie plastiche per l'imballaggio, ovvero involucri, sacchi e sacchetti di plastica e pellicole plastiche; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli.

    Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli.

    Classe 36: Assicurazioni; intermediazione assicurativa; affari finanziari; agenzie di credito; affari monetari; affari immobiliari; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli.

    Classe 38: Telecomunicazioni, in particolare servizi Internet; raccolta, elaborazione e trasmissione di messaggi, di informazioni, di immagini e di testi; trasmissione elettronica di annunci; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli.

    Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software, noleggio di software; messa a disposizione di motori di ricerca Internet; tutti i beni succitati in relazione unicamente ad un mercato on-line per la vendita e l’acquisto di autoveicoli, rimorchi e accessori per autoveicoli.

    in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 settembre 2012, procedimento R 1401/2011-1, per i servizi delle classi 35, 38 e 42 nella misura sopra indicata;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «PL mobile.eu» per beni e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38 e 42- marchio comunitario n. 8 307 779

    Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

    Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Commissione europea

    Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio comunitario costituirebbe un’imitazione araldica dello stemma dell’Unione europea

    Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda

    Decisione della commissione di ricorso: la decisione della divisione di opposizione è stata annullata e il marchio comunitario è stato dichiarato nullo

    Motivi dedotti:

    violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’articolo 6 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale,

    violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009,

    violazione del principio del legittimo affidamento.


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