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Document 62012TN0195

    Causa T-195/12: Ricorso proposto il 9 maggio 2012 — Nuna International/UAMI — Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna)

    GU C 209 del 14.7.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.7.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 209/9


    Ricorso proposto il 9 maggio 2012 — Nuna International/UAMI — Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuna)

    (Causa T-195/12)

    2012/C 209/14

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Nuna International BV (Erp, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. A. Alpera Plazas)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. (Brema, Germania)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 15 febbraio 2012, nel procedimento R 476/2011-1;

    accogliere la domanda avente ad oggetto il marchio comunitario controverso per tutti i prodotti designati nella stessa.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «nuna», per prodotti delle classi 12, 18, 20, 21, 25 e 28 — domanda di marchio comunitario n. 6239743.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: domanda di marchio comunitario n. 6218879 relativa al marchio denominativo «NANU»; registrazione comunitaria n. 6218945 del marchio denominativo «NANA» per prodotti e servizi delle classi 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34 e 35; registrazione comunitaria n. 6217814 del marchio denominativo «NANU-NANA» per prodotti e servizi delle classi 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 e 35; registrazione tedesca n. 36647710 del marchio denominativo «NANU»; registrazione tedesca n. 39804075 del marchio denominativo «NANA»; registrazione tedesca n. 1054703 del marchio denominativo «NANU-NANA»; registrazione internazionale n. 557176 del marchio denominativo «NANU-NANA».

    Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata, accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario.

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


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