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Document 62012TN0147

    Causa T-147/12: Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Wünsche Handelsgesellschaft International/Commissione

    GU C 165 del 9.6.2012, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 165/29


    Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Wünsche Handelsgesellschaft International/Commissione

    (Causa T-147/12)

    2012/C 165/50

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: K. Landry e G. Schwendinger, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione REM 02/09 del 16 settembre 2011 [C(2011) 6393 def.];

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione REM 02/09 del 16 settembre 2011 [C(2011) 6393 def.], con cui si accerta che lo sgravio dei dazi all’importazione non è giustificato in un caso particolare riguardante le importazioni di funghi in scatola del genere Agaricus provenienti dalla Cina effettuate dalla ricorrente nel 2004 e nel 2006.

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale

    La ricorrente nutre dubbi in merito alla valutazione della Commissione secondo la quale nella fattispecie in esame si sarebbe verificato un errore da parte delle autorità doganali.

    In ogni caso, la ricorrente non avrebbe potuto rilevare l’(asserito) errore. Alla ricorrente, in buona fede e sperimentata, non si può addebitare alcuna mancanza di diligenza. Tenuto conto della complessità della situazione giuridica e dell’esperienza pluriennale delle autorità tedesche, la stessa avrebbe potuto invocare la sussistenza di un legittimo affidamento.

    2)

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 239 del codice doganale

    La Commissione avrebbe commesso un errore di diritto di natura formale negando sic et simpliciter anche lo sgravio dei dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale mediante un mero rinvio al diniego ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, senza effettuare alcun distinto controllo.

    Inoltre, la Commissione avrebbe commesso anche un errore di diritto di natura sostanziale non riconoscendo che nel caso di specie sussistevano le circostanze particolari di cui all’articolo 239 del codice doganale ed erano soddisfatte le condizioni per la concessione di uno sgravio ai sensi di tale disposizione.

    3)

    Terzo motivo, vertente sulla violazione di principi generali del diritto

    La ricorrente contesta inoltre alla Commissione di aver violato con la decisione impugnata il principio di diritto primario della tutela del legittimo affidamento, il principio di proporzionalità, il principio di buona amministrazione e il principio della parità di trattamento.


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