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Document 62012TN0119
Case T-119/12: Action brought on 5 March 2012 — USFSPEI and Loescher v Council
Causa T-119/12: Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — USFSPEI e Loescher/Consiglio
Causa T-119/12: Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — USFSPEI e Loescher/Consiglio
GU C 165 del 9.6.2012, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 165/21 |
Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — USFSPEI e Loescher/Consiglio
(Causa T-119/12)
2012/C 165/37
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) (Bruxelles, Belgio) e Bernd Loescher (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2001, n. 2011/866/UE, sulla proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio che adegua, con decorrenza 1o luglio 2011, le remunerazioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea nonché i coefficienti correttori applicati alle suddette remunerazioni e pensioni; |
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condannare il Consiglio a pagare al ricorrente Loescher nonché agli altri funzionari e agenti dell’Unione europea, gli arretrati di remunerazione e di pensione cui hanno diritto dal 1o luglio 2001, maggiorato degli interessi di mora calcolati, a partire dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di due punti; |
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condannare il Consiglio a pagare alla USF e ai ricorrenti 1 EUR simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito in ragione dell’illecito omesso con l’adozione della decisione del Consiglio 19 dicembre 2001, n. 2011/866/UE; |
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condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti invocano motivi con i quali deducono:
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da un lato, violazione degli articoli 64, 65 e 65 bis dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, degli articoli 1 e 3 del suo allegato XI, dei principi di leale collaborazione e di coerenza, discendono dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonché dei principi del legittimo affidamento e dell’obbligo derivante dall’adagio patere legem quam ipse feristi e |
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dall’altro lato, violazione delle decisione del Consiglio 23 giugno 1981, che istituisce la procedura di concertazione tripartita non essendosi assicurato che i punti di vista del personale e delle autorità amministrative siano effettivamente conosciute dai rappresentanti degli Stati membri prima dell’adozione delle decisione controversa. |