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Document 62012TN0119

    Causa T-119/12: Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — USFSPEI e Loescher/Consiglio

    GU C 165 del 9.6.2012, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 165/21


    Ricorso proposto il 5 marzo 2012 — USFSPEI e Loescher/Consiglio

    (Causa T-119/12)

    2012/C 165/37

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) (Bruxelles, Belgio) e Bernd Loescher (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentanti: avv.ti A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    Annullare la decisione del Consiglio del 19 dicembre 2001, n. 2011/866/UE, sulla proposta della Commissione relativa ad un regolamento del Consiglio che adegua, con decorrenza 1o luglio 2011, le remunerazioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea nonché i coefficienti correttori applicati alle suddette remunerazioni e pensioni;

    condannare il Consiglio a pagare al ricorrente Loescher nonché agli altri funzionari e agenti dell’Unione europea, gli arretrati di remunerazione e di pensione cui hanno diritto dal 1o luglio 2001, maggiorato degli interessi di mora calcolati, a partire dalla data di scadenza degli arretrati dovuti, al tasso fissato dalla BCE per le principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di due punti;

    condannare il Consiglio a pagare alla USF e ai ricorrenti 1 EUR simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito in ragione dell’illecito omesso con l’adozione della decisione del Consiglio 19 dicembre 2001, n. 2011/866/UE;

    condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti invocano motivi con i quali deducono:

    da un lato, violazione degli articoli 64, 65 e 65 bis dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, degli articoli 1 e 3 del suo allegato XI, dei principi di leale collaborazione e di coerenza, discendono dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nonché dei principi del legittimo affidamento e dell’obbligo derivante dall’adagio patere legem quam ipse feristi e

    dall’altro lato, violazione delle decisione del Consiglio 23 giugno 1981, che istituisce la procedura di concertazione tripartita non essendosi assicurato che i punti di vista del personale e delle autorità amministrative siano effettivamente conosciute dai rappresentanti degli Stati membri prima dell’adozione delle decisione controversa.


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