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Document 62012TN0116

    Causa T-116/12: Ricorso proposto il 12 marzo 2012 — Tioxide Europe e a./Consiglio

    GU C 126 del 28.4.2012, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 126/25


    Ricorso proposto il 12 marzo 2012 — Tioxide Europe e a./Consiglio

    (Causa T-116/12)

    2012/C 126/47

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Tioxide Europe Ltd (Billingham, Regno Unito), Tioxide Europe Srl (Scarlino, Italia), Tioxide Europe SL (Huelva, Spagna) e Huntsman (Holdings) Netherlands BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. D. Arts)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca e abroga il regolamento (CE) n. 1255/96 (GU L 349, pag. 1), nella misura in cui esso sospende i dazi all'importazione percepiti per il diossido di titanio rutilo contenente, in peso 90 % o più di diossido di titanio e non più del 4 % di idrossido di alluminio e non più del 6 % di diossido di silicio (codice NC 3206 11 00) e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione.

    Nell'ambito del primo motivo le ricorrenti sostengono che, nel sospendere i dazi all'importazione per i prodotti di cui trattasi, il Consiglio non ha adempiuto all'obbligo ad esso incombente di fornire una motivazione adeguata.

    2)

    Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

    Nell'ambito del secondo motivo, le ricorrenti considerano che il regolamento n. 1344/2011 viola gli articoli 31 e 32 TFUE nella misura in cui il Consiglio, basandosi su una proposta illegittima della Commissione senza esaminare i fatti pertinenti, ha commesso un errore manifesto di valutazione.

    3)

    Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

    Nell'ambito del terzo motivo le ricorrenti sostengono che, adottando una sospensione della tariffa nell'ambito del regolamento impugnato, il Consiglio ha violato il principio di proporzionalità, mentre avrebbe potuto adottare una misura meno vincolante (vale a dire un contingente tariffario), dato che erano fabbricati nell'Unione «prodotti identici, equivalenti o sostitutivi».


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