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Document 62012TN0070
Case T-70/12: Action brought on 17 February 2012 — Divandari v Council
Causa T-70/12: Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — Divandari/Consiglio
Causa T-70/12: Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — Divandari/Consiglio
GU C 109 del 14.4.2012, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 109/27 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — Divandari/Consiglio
(Causa T-70/12)
2012/C 109/56
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ali Divandari (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, Solicitor, M. Brindle, QC (Queen’s Counsel) e R. Blakeley, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio (2) nella parte in cui si applicano al ricorrente; |
— |
dichiarare che gli articoli 19, paragrafo 1, lettera b), e 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (3) e l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 del Consiglio (4) non sono applicabili al ricorrente; |
— |
ordinare che l’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non si applica all’annullamento della designazione del ricorrente; e |
— |
condannare il convenuto alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.
1) |
Nell’ambito del suo primo motivo, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal convenuto, egli non è il presidente della Bank Mellat. |
2) |
Nell’ambito del suo secondo motivo, il ricorrente sostiene che i criteri sostanziali previsti in materia di designazione dalla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio non sono soddisfatti nei suoi confronti e/o che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se detti criteri fossero soddisfatti in occasione del riesame della designazione della ricorrente. |
3) |
Nell’ambito del suo terzo motivo, il ricorrente sostiene che i criteri sostanziali per la designazione della Bank Mellat non sono soddisfatti e/o che il convenuto ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se detti criteri fossero soddisfatti in occasione del riesame della designazione del ricorrente. |
4) |
Nell’ambito del suo quarto motivo, il ricorrente sostiene che la sua protratta designazione viola i suoi diritti umani e le sue libertà fondamentali ed il principio di proporzionalità. |
5) |
Nell’ambito del suo quinto motivo, il ricorrente sostiene che nel mantenere la sua designazione, il convenuto ha violato gli obblighi procedurali (i) di fornire un’adeguata motivazione; e (ii) di rispettare i diritti della difesa ed il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. |
6) |
Nell’ambito del suo sesto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale deve accogliere il suo ricorso qualora accolga il ricorso da esso proposto nella causa T-497/10, Divandari Bank/Consiglio, o quello proposto dalla Bank Mellat nella causa T-496/10, Bank Mellat/Consiglio. |
(1) Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71)
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11)
(3) Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)
(4) Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1)