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Document 62012TA0512

    Causa T-512/12: Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015 — Front Polisario/Consiglio («Relazioni esterne — Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e il Marocco — Liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca — Applicazione dell’accordo al Sahara occidentale — Front Polisario — Ricorso di annullamento — Capacità di agire — Incidenza diretta ed individuale — Ricevibilità — Conformità al diritto internazionale — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa»)

    GU C 68 del 22.2.2016, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 68/26


    Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015 — Front Polisario/Consiglio

    (Causa T-512/12) (1)

    ((«Relazioni esterne - Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e il Marocco - Liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca - Applicazione dell’accordo al Sahara occidentale - Front Polisario - Ricorso di annullamento - Capacità di agire - Incidenza diretta ed individuale - Ricevibilità - Conformità al diritto internazionale - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa»))

    (2016/C 068/33)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (rappresentanti: inizialmente C.-E. Hafiz e G. Devers, poi G. Devers, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová e N. Rouam, agenti)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta e D. Stefanov, poi F. Castillo de la Torre et E. Paasivirta, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 241, pag. 2).

    Dispositivo

    1)

    La decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell’8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è annullata nella parte in cui approva l’applicazione di detto accordo al Sahara occidentale.

    2)

    Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sopporteranno ognuno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario).


    (1)  GU C 55 del 23.2.2013.


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