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Document 62012FA0078

Causa F-78/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015 — Todorova Androva/Consiglio (Funzione pubblica — Promozione — Esercizio di promozione 2011 — Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari promuovibili — Articolo 45 dello Statuto — Anzianità di due anni nel grado — Mancata considerazione del periodo di lavoro svolto in qualità di agente temporaneo — Disparità di trattamento in ragione della natura giuridica dell’impegno dei lavoratori interessati — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Invocabilità — Esclusione)

GU C 198 del 15.6.2015, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/48


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015 — Todorova Androva/Consiglio

(Causa F-78/12) (1)

((Funzione pubblica - Promozione - Esercizio di promozione 2011 - Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari promuovibili - Articolo 45 dello Statuto - Anzianità di due anni nel grado - Mancata considerazione del periodo di lavoro svolto in qualità di agente temporaneo - Disparità di trattamento in ragione della natura giuridica dell’impegno dei lavoratori interessati - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Invocabilità - Esclusione))

(2015/C 198/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Viara Todorova Androva (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. Herrmann e M. Bauer, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio di non includere la ricorrente nell’elenco dei funzionari promuovibili per l'anno 2011.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Todorova Androva sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea e la Corte dei Conti dell’Unione europea sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 295 del 29.9.2012, pag. 34.


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