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Document 62012CN0540

    Causa C-540/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 28 novembre 2012 — Rena Schmeel/Repubblica federale di Germania

    GU C 46 del 16.2.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 46/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 28 novembre 2012 — Rena Schmeel/Repubblica federale di Germania

    (Causa C-540/12)

    2013/C 46/26

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgericht Berlin

    Parti

    Ricorrente: Rena Schmeel

    Convenuta: Repubblica federale di Germania

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il diritto primario e/o derivato dell’Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull’età, nel senso di ricomprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei funzionari federali.

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione, una norma nazionale secondo cui l’entità dello stipendio base di un funzionario in sede di costituzione del rapporto di pubblico impiego dipende in maniera significativa dalla sua età e, successivamente, aumenta soprattutto in funzione della durata del rapporto di pubblico impiego, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell’età.

    3)

    In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell’obiettivo del legislatore di ricompensare l’esperienza professionale.

    4)

    In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

    Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

    5)

    Se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento al suo tempestivo esercizio da parte dei funzionari.


    (1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; (GU L 303, pag. 16).


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