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Document 62012CN0079

    Causa C-79/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 14 febbraio 2012 — SC Mora IPR SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu e Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu

    GU C 126 del 28.4.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 126/6


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 14 febbraio 2012 — SC Mora IPR SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu e Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu

    (Causa C-79/12)

    2012/C 126/11

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Curtea de Apel Alba Iulia

    Parti

    Ricorrente: SC Mora IPR SRL

    Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu e Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 211 della direttiva 2006/112/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osta all’istituzione di una condizione supplementare (come l’ottenimento, entro un periodo determinato, di un certificato di dilazione del pagamento, alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze), oltre a quella relativa alle menzioni nella dichiarazione IVA a carico dei soggetti passivi, autorizzati a non versare l’IVA dovuta sull’importazione alle autorità doganali.

    2)

    Se l’articolo 26, paragrafo 2, gli articoli 28, 30 e l’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a interventi legislativi ripetuti quali quelli previsti al punto 1 e al punto 2 del decreto legge n. 22 del 28 marzo 2007, ovvero al punto 69 del decreto legge n. 106 del 4 ottobre 2007 con cui le disposizioni dell’articolo 157, paragrafo 4, del Codice tributario sono state modificate di modo che solamente a taluni soggetti passivi dell’IVA (che hanno effettuato o si ritiene che abbiano effettuato l’importazione dopo il 15 aprile 2007 e hanno ottenuto il certificato di dilazione del pagamento) tra coloro che si trovano in situazioni identiche (giacché detengono beni in importazione temporanea dal periodo di preadesione) viene concesso di non pagare l’IVA in dogana.


    (1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


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