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Document 62012CJ0335

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 luglio 2014.
    Commissione europea contro Repubblica portoghese.
    Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie - Recupero di dazi all’importazione - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Eccedenze di zucchero non esportate.
    Causa C-335/12.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2084

    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parti

    Nella causa C‑335/12,

    avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 13 luglio 2012,

    Commissione europea, rappresentata da A. Caeiros, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica portoghese , rappresentata da L. Inez Fernandes, J. Gomes, P. Rocha e A. Cunha, in qualità di agenti,

    convenuta,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász (relatore), A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda, giudici,

    avvocato generale: P. Cruz Villalón

    cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2013,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 marzo 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Motivazione della sentenza

    Sentenza

    1. Con il presente ricorso la Commissione europea chiede che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo rifiutato di mettere a sua disposizione un importo di EUR 785 078,50, a titolo di diritti relativi a eccedenze di zucchero non esportate in seguito all’adesione della Repubblica portoghese alla Comunità europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l’«Atto di adesione»), dell’articolo 7 della decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 128, pag. 15), degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 579/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1° marzo 1986 (GU L 57, pag. 21), come modificato dal regolamento (CEE) n. 3332/86 della Commissione, del 31 ottobre 1986 (GU L 306, pag. 37; in prosieguo: il «regolamento n. 579/86»), dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), nonché degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).

    Contesto normativo

    2. L’articolo 254 dell’Atto di adesione prevede quanto segue:

    «Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio portoghese al 1° marzo 1986 e che superano in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica portoghese ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed entro termini da stabilire, alle condizioni previste dall’articolo 258. La nozione di scorta normale di riporto è definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato».

    3. Ai sensi dell’articolo 371 dell’Atto di adesione:

    «1. La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (...) si applica conformemente agli articoli da 372 a 375.

    2. Ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 fatto negli articoli del presente capo si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultima decisione».

    4. L’articolo 372, primo comma, dell’Atto di adesione così dispone:

    «Le entrate denominate “prelievi agricoli”, di cui all’articolo 2, primo comma, lettera a), della decisione del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all’importazione negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri e tra il Portogallo ed i paesi terzi a norma degli articoli da 233 a 345, 210, paragrafo 3, e 213».

    5. L’articolo 2 della decisione 85/257 prevede quanto segue:

    «Le entrate provenienti:

    a) dai prelievi, supplementi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi addizionali e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,

    b) dai dazi della tariffa doganale comune e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri,

    costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità.

    (...)».

    6. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione:

    «Le risorse comunitarie di cui agli articoli 2 e 3 sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che, se del caso, sono modificate a tal fine. Gli Stati membri mettono tali risorse a disposizione della Commissione».

    7. L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24), stabilisce quanto segue:

    «Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:

    a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

    b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio;

    (...)».

    8. L’articolo 8, paragrafo 1, della medesima decisione prevede quanto segue:

    «Le risorse proprie comunitarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della regolamentazione comunitaria. (…) Gli Stati membri mettono le risorse secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), a disposizione della Commissione».

    9. L’articolo 1 del regolamento n. 1697/79 stabilisce:

    «1. Il presente regolamento determina le condizioni cui è subordinato il ricupero a posteriori, da parte delle autorità competenti, dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che, per qualsiasi ragione, non siano stati richiesti al debitore per merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento.

    2. Ai sensi del presente regolamento, si considerano:

    a) dazi all’importazione, tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell’articolo 235 del trattato, a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;

    (...)

    c) contabilizzazione, l’atto amministrativo col quale viene debitamente stabilito l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che deve essere riscosso dalle autorità competenti;

    d) obbligazione doganale, l’obbligo di una persona fisica o giuridica di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione applicabili, in virtù delle disposizioni in vigore, alle merci soggette ai dazi medesimi».

    10. L’articolo 2 del regolamento n. 1697/79 prevede quanto segue:

    «1. Quando le autorità competenti accertano che i dazi all’importazione o all’esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un’azione di ricupero dei dazi non riscossi.

    Tuttavia, tale azione non può più essere avviata dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto al debitore ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale relativo alla merce in questione.

    2. Ai sensi del paragrafo 1, l’azione di ricupero inizia con la notifica all’interessato dell’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione di cui è debitore».

    11. L’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3771/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo (GU L 362, pag. 21), enuncia quanto segue:

    «Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative all’applicazione dell’articolo 254 dell’atto di adesione».

    12. L’articolo 8 del regolamento n. 3771/85 così dispone:

    «1. Le modalità d’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [(GU 172, pag. 3025)], o, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli.

    2. Le modalità d’applicazione di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare:

    a) la fissazione della scorta di cui all’articolo 254 dell’atto d’adesione per i prodotti i cui quantitativi superano la scorta normale di riporto;

    (...)

    d) il processo di smaltimento dei prodotti eccedenti.

    3. Le modalità d’applicazione di cui al paragrafo 1 possono stabilire:

    (...)

    c) la riscossione di una tassa nel caso in cui un interessato non rispetti le modalità di smaltimento dei prodotti eccedenti».

    13. Ai sensi del secondo considerando del regolamento n. 579/86:

    «(...) tenuto conto dei rischi di speculazione esistenti nei nuovi Stati membri per lo zucchero e l’isoglucosio, prodotti immagazzinabili per i quali sono fissate restituzioni all’esportazione, occorre prevedere disposizioni relative alle scorte esistenti (...) in Portogallo al 1° marzo 1986».

    14. Il sesto considerando di detto regolamento è così formulato:

    «(...) i quantitativi eccedenti la scorta di riporto (...) che non siano stati esportati entro la data prevista e quindi non eliminati dal mercato si devono considerare smaltiti sul mercato interno della Comunità e come fossero stati importati dai paesi terzi; (...) di conseguenza, è giusto prevedere che sia riscosso un importo pari al prelievo all’importazione per il prodotto in causa applicabile alla data di scadenza del termine fissato per l’esportazione; (...) per convertire detto importo in moneta nazionale si deve prendere in considerazione il tasso agricolo applicabile alla stessa data».

    15. L’articolo 3 del citato regolamento stabilisce quanto segue:

    «1. I nuovi Stati membri effettuano (...) il censimento delle scorte di zucchero e di isoglucosio che si trovano in libera pratica sul loro territorio alle ore 0.00 del 1° marzo 1986.

    2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, chiunque detenga (...) un quantitativo di zucchero o di isoglucosio di almeno 3 000 kg (...) che si trova in libera pratica alle ore 0.00 del 1° marzo 1986, deve dichiararlo alle autorità competenti anteriormente al 13 marzo 1986.

    (...)».

    16. L’articolo 4 del regolamento 579/86 così dispone:

    «1. Qualora il quantitativo della scorta di zucchero o di isoglucosio rilevato con il censimento di cui all’articolo 3 superi per un nuovo Stato membro il quantitativo fissato all’articolo 2, paragrafo 1, lo Stato membro in causa provvede affinché, anteriormente al (…) 1° luglio 1987 quando trattasi del Portogallo, un quantitativo pari alla differenza tra il quantitativo censito e quello fissato di cui sopra sia esportato fuori della Comunità (...).

    (…)

    2. Per i quantitativi da esportare ai sensi del paragrafo 1:

    (...)

    c) il prodotto in causa deve essere esportato anteriormente (...) al 1° luglio 1987 per quanto riguarda il Portogallo a partire dal territorio del nuovo Stato membro in causa in cui è avvenuto il rilevamento di cui al paragrafo 1 e deve aver lasciato il territorio geografico della Comunità prima della data prevista».

    17. L’articolo 5 del regolamento n. 579/86 prevede quanto segue:

    «1. Salvo caso di forza maggiore, la prova dell’avvenuta esportazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, deve essere fornita anteriormente (...) al 1° settembre 1987 per le esportazioni dal Portogallo, mediante presentazione:

    a) dei titoli di esportazione rilasciati in conformità dell’articolo 6 dall’organismo competente del nuovo Stato membro interessato;

    b) dei documenti appositi di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 3183/80 [della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 338, pag. 1),] necessari per lo svincolo della cauzione.

    2. Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita anteriormente alla data prevista, il quantitativo in causa si ritiene smaltito sul mercato interno della Comunità.

    (...)».

    18. L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 579/86 enuncia:

    «Sui quantitativi che ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, vengono considerati smaltiti sul mercato interno, viene riscosso un importo pari:

    a) per quanto riguarda lo zucchero, per 100 kg, al prelievo all’importazione per lo zucchero bianco applicabile (...) il 30 giugno 1987 nel caso del Portogallo, maggiorato o diminuito, secondo il caso, dell’importo compensativo adesione applicabile alla stessa data allo zucchero bianco per il nuovo Stato membro in causa;

    (...)».

    19. L’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

    «I nuovi Stati membri prendono i provvedimenti opportuni per l’applicazione del presente regolamento e stabiliscono in particolare tutte le procedure di controllo necessarie per l’esecuzione del censimento di cui all’articolo 3 e per l’adempimento dell’obbligo di esportazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1».

    20. L’articolo 2, paragrafo 1, del regol amento n. 1552/89 così dispone:

    «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione [88/376] è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia».

    21. Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 1552/89:

    «Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».

    22. L’articolo 17 del regolamento medesimo così dispone:

    «1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.

    2. Gli Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione, quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili. Questi casi debbono essere menzionati nella relazione di cui al paragrafo 3, qualora gli importi superino i 10 000 [EURO], convertiti in moneta nazionale al tasso del primo giorno feriale del mese d’ottobre dell’anno civile appena trascorso; questa relazione deve contenere un’indicazione delle ragioni che hanno indotto lo Stato membro a non mettere a disposizione gli importi di cui trattasi. La Commissione dispone di un termine di sei mesi per comunicare, se del caso, le proprie osservazioni allo Stato membro interessato.

    (...)».

    Fase precontenziosa del procedimento

    23. Il 26 giugno 2003 la Repubblica portoghese chiedeva alla Commissione, conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1), l’autorizzazione ad essere dispensata dall’obbligo di mettere a disposizione di detta istituzione l’importo di EUR 785 078,50 relativo a risorse tradizionali.

    24. Secondo la Repubblica portoghese tali prelievi non erano più recuperabili in seguito alla pronuncia di una sentenza del Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa) dell’8 maggio 2002, che annullava un’ordinanza di recupero di dazi inizialmente notificata al debitore interessato, il 25 ottobre 1990. Il recupero riguardava risorse proprie relative a eccedenze di zucchero per le quali non era stata fornita alcuna prova dell’avvenuta esportazione entro il 1° settembre 1987, termine fissato dal regolamento n. 579/86.

    25. In risposta a tale richiesta, la Commissione, con lettere datate 17 dicembre 2003 e 20 febbraio 2004, chiedeva alle autorità portoghesi informazioni complementari relative, in particolare, ai motivi per i quali, da un lato, il suddetto debitore aveva ricevuto la notifica dell’obbligazione doganale in questione oltre tre anni dopo il sorgere di tale obbligazione e, dall’altro, il Supremo Tribunal Administrativo «[aveva] annullato l’atto di contabilizzazione della [suddetta] obbligazione».

    26. Con lettera del 22 marzo 2004 le autorità portoghesi fornivano le informazioni richieste nonché una copia della sentenza del Supremo Tribunal Administrativo dell’8 maggio 2002 e della sentenza del Tribunal Tributário de Segunda Instância (Tribunale tributario di secondo grado) del 26 marzo 1996. Da tali informazioni emergeva che l’impresa in questione non aveva prodotto la prova dell’avvenuta esportazione delle eccedenze di zucchero in suo possesso e che, conformemente a una comunicazione del servizio doganale di Funchal (Portogallo) del 16 ottobre 1987, essa aveva pagato, il 30 ottobre 1987, un importo di EUR 522 511,20. Al termine di nuove verifiche le autorità portoghesi informavano tale impresa del fatto che l’importo supplementare che essa doveva versare era pari a EUR 785 078,50. La suddetta impresa presentava ricorso avverso la decisione che poneva a suo carico il pagamento di tale importo. Della causa veniva investito il Supremo Tribunal Administrativo, il quale, prima di pronunciarsi, sottoponeva diverse questioni pregiudiziali alla Corte. Quest’ultima, l’11 ottobre 2001, pronunciava l’ordinanza William Hinton & Sons (C‑30/00, EU:C:2001:536). Successivamente, l’8 maggio 2002, il Supremo Tribunal Administrativo annullava definitivamente il credito delle autorità doganali portoghesi, sulla base del rilievo che la notifica dell’importo supplementare in questione era stata effettuata quando tale credito era già prescritto.

    27. Con lettera del 19 luglio 2004 la Commissione informava le autorità portoghesi circa il rigetto della loro domanda del 26 giugno 2003, con cui esse chiedevano di essere dispensate dall’obbligo di mettere a disposizione di detta istituzione le risorse proprie in questione. La Commissione informava altresì dette autorità che essa riteneva che la Repubblica portoghese non avesse dimostrato che le cause del mancato recupero delle risorse proprie di cui trattasi non fossero ad essa imputabili. La Commissione chiedeva pertanto alle autorità portoghesi di mettere a sua disposizione, al più tardi il 20 settembre 2004, l’importo di EUR 785 078,50.

    28. Con lettera del 29 novembre 2004 le autorità portoghesi chiedevano ai servizi della Commissione di riconsiderare la loro posizione.

    29. Con lettera del 28 luglio 2006 la Commissione respingeva la domanda della Repubblica portoghese. Essa chiedeva dunque nuovamente alle autorità portoghesi di mettere immediatamente a sua disposizione l’importo in questione. In tale lettera, la Commissione formulava la sua domanda sulla base della qualificazione dell’importo in questione come «entrate provenienti (...) dai contributi e da altri dazi previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero». Neppure l’altra domanda finalizzata alla messa a disposizione dell’importo dovuto, presentata con lettera del 31 gennaio 2007, otteneva una risposta favorevole da parte delle autorità portoghesi.

    30. Il 23 ottobre 2007 la Commissione inviava alla Repubblica portoghese una lettera di diffida in cui illustrava le ragioni per cui era in disaccordo con la posizione espressa da tale Stato membro, «che si rifiuta[va] di riconoscere che i dazi in questione costituiva[no] risorse proprie della Comunità» e illustrava inoltre, in tale lettera, i motivi per cui tali dazi «costituiva[no] effettivamente risorse proprie della Comunità».

    31. Nella suddetta lettera di diffida la Commissione precisava che era «indiscutibile che la decisione giurisdizionale definitiva del Supremo Tribunal Administrativo non potesse essere ignorata né dalle autorità portoghesi né dalla Commissione» e che, tuttavia, tale decisione «riguarda[va] direttamente i rapporti tra l’operatore economico e le autorità nazionali (...), ma non pregiudica[va] gli obblighi dello Stato membro relativi alle risorse proprie della Comunità».

    32. Nella stessa lettera di diffida la Commissione ricordava che «l’articolo 254 dell’Atto di adesione imponeva [alla Repubblica portoghese] l’eliminazione, a suo carico, delle eccedenze di zucchero» e sottolineava che, «a tal riguardo, le autorità portoghesi avrebbero dovuto garantire l’esportazione delle eccedenze (conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 579/86)». La Commissione aggiungeva che, «per quanto riguarda le quantità da esportare, esse avrebbero dovuto riscuotere i dazi accertati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, punto c), del regolamento n. 3771/85 (...) e dell’articolo 7, paragrafo 1, punto a), del regolamento n. 579/86 e avrebbero dovuto prendere gli opportuni provvedimenti per l’applicazione della citata normativa (conformemente all’articolo 8 di quest’ultimo regolamento)».

    33. La Commissione invitava altresì la Repubblica portoghese a mettere a disposizione della Commissione, il più rapidamente possibile, l’importo di EUR 785 078,50, al fine di evitare un maggiore accumulo degli interessi di mora, conformemente all’articolo 11 del regolamento n. 1150/2000, e invitava tale Stato membro, in applicazione dell’articolo 226 CE, a presentare le sue osservazioni sulla controversia in esame entro due mesi dal ricevimento della lettera di diffida summenzionata.

    34. Con lettera dell’8 febbraio 2008 le autorità portoghesi rispondevano a tale lettera di diffida, adducendo che, quando avevano «comunicato alla Commissione, il 26 giugno 2003, la loro richiesta di essere dispensate dall’obbligo di mettere a disposizione risorse proprie (...), esse [avevano] qualificato l’importo di cui trattasi come prelievo» e che, in seguito alla «pronuncia, il 7 dicembre 2004, della sentenza del Tribunale di primo grado [delle Comunità europee] nella causa Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione [(T‑240/02, EU:T:2004:354)], la qualificazione adottata dalle autorità portoghesi [era] stata contestata (...) [e che] l’interpretazione contenuta in tale sentenza [era] stata successivamente confermata dalla Corte nella sentenza del 26 ottobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione [(C‑68/05 P, EU:C:2006:674)]». Tali autorità sottolineavano che «[i]nfatti, risulta[va] da tali due sentenze (sebbene riguardassero l’importo riscosso per lo zucchero non esportato) che l’importo dovuto, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, punto a), del regolamento n. 579/86, non [poteva] essere qualificato “prelievo”, dal momento che tale importo (...) persegu[iva] obiettivi diversi da quelli associati all’applicazione dei prelievi all’importazione [e] utilizza[va] il prelievo unicamente come base di calcolo».

    35. Le autorità portoghesi precisavano, nella suddetta lettera, che «solo nella lettera del 28 luglio 2006 la Commissione [aveva qualificato], per la prima volta, l’importo in questione come “altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”, ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42) (...)», qualificazione rispetto alla quale le autorità portoghesi esprimevano il proprio disaccordo, illustrando le ragioni alla base di una siffatta posizione.

    36. Il 2 febbraio 2009 la Commissione inviava alla Repubblica portoghese un parere motivato nel quale confutava gli argomenti addotti dalle suddette autorità.

    37. A tal riguardo, la Commissione ricordava, da un lato, che la natura di risorse proprie della Comunità degli importi in causa risultava dalla normativa comunitaria e non dipendeva dagli Stati membri, il che implicava che la qualificazione data a tali importi dagli Stati membri era irrilevante e, dall’altro lato, essa confermava la sua posizione secondo la quale «l’importo in questione nella fattispecie [doveva] essere qualificato come “altri [dazi] previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”, conformemente all’articolo 2, punto a), della decisione [85/257]».

    38. La Commissione invitava altresì il governo portoghese ad adottare le misure necessarie a conformarsi a detto parere motivato entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.

    39. Il 28 ottobre 2011 la Commissione inviava alla Repubblica portoghese un parere motivato complementare, nel quale confermava i termini del parere motivato inviato il 2 febbraio 2009 a tale Stato membro, e informava le autorità portoghesi che «due errori materiali manifesti [erano] stati rilevati nel parere motivato (...) e che [era] opportuno, per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto, correggerli con il presente parere motivato complementare».

    40. La Commissione correggeva i suddetti errori materiali ai punti 11 e 12 di tale parere motivato complementare, nei seguenti termini: «(...) poiché le autorità portoghesi hanno rifiutato di mettere a disposizione un importo di EUR 785 078,50 di risorse proprie a titolo di dazi relativi alle eccedenze di zucchero non esportate in seguito all’adesione [della Repubblica portoghese] alla [Comunità], la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto di adesione, dell’articolo 7 della decisione 85/257, degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento n. 579/86, dell’articolo 2 del regolamento n. 1697/79 e degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento n. 1552/89».

    41. Nel suddetto parere motivato complementare la Commissione chiedeva nuovamente alla Repubblica portoghese di ottemperare ai suoi obblighi entro due mesi dal ricevimento dello stesso.

    42. Il 6 febbraio 2012 le autorità portoghesi rispondevano allo stesso parere motivato complementare. Esse ribadivano i loro argomenti e affermavano che «non concorda[vano] con gli argomenti alla base del parere motivato e che la Commissione conferma[va] nel parere motivato complementare».

    43. Non soddisfatta della risposta di tale Stato membro, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

    Sulla domanda di riapertura della fase orale

    44. Con lettera del 18 marzo 2014 la Repubblica portoghese ha chiesto la riapertura della fase orale facendo valere, in sostanza, che l’avvocato generale, da un lato, non ha tenuto conto di tutti i suoi argomenti riguardo alla questione della qualificazione degli importi in questione come risorse proprie dell’Unione europea e, dall’altro, che esso si è basato, per quanto riguarda la valutazione della diligenza delle autorità portoghesi, su elementi di fatto sui quali la Repubblica portoghese non è stata interrogata dalla Corte.

    45. A tale riguardo, lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la possibilità per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v. sentenza Stichting Natuur en Milieu e a., C‑266/09, EU:C:2010:779, punto 28).

    46. Occorre rammentare che dall’articolo 83 del regolamento di procedura risulta che la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti.

    47. La Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre, nella specie, di tutti gli elementi necessari per statuire sul presente ricorso e che la fattispecie non debba essere esaminata alla luce di un argomento non dibattuto dinanzi ad essa.

    48. Di conseguenza, occorre respingere la domanda diretta alla riapertura della fase orale del procedimento.

    Sul ricorso

    49. È pacifico che, alla data fissata nel parere motivato, vale a dire il 2 aprile 2009, l’importo di EUR 785 078,50 non era stato messo a disposizione della Commissione.

    50. Non è contestato che tale importo sia stato calcolato sulla base delle disposizioni degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento n. 579/86.

    51. Vi è contrasto tra la Commissione e la Repubblica portoghese quanto alla qualificazione dell’imposta prevista all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 3771/85, riscossa qualora non siano rispettate le modalità di smaltimento dei prodotti eccedenti. L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 579/86 indica tale imposta semplicemente con il termine «importo». Un siffatto termine, di per sé, non fornisce alcuna indicazione relativamente alla questione se tale imposizione rientri o meno nelle risorse proprie della Comunità.

    52. La Commissione afferma che tale imposizione costituisce un altro dazio previsto nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della decisione 85/257 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 88/376, e che, dunque, costituisce una risorsa propria della Comunità.

    53. La Commissione, per giungere a tale qualificazione, ha applicato i criteri definiti nelle sentenze del Tribunale Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (EU:T:2004:354) e della Corte Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (EU:C:2006:674). In tali sentenze, i giudici dell’Unione hanno escluso la qualificazione della suddetta imposizione come prelievo all’importazione.

    54. La qualificazione come risorsa propria, indicata dalla Commissione, deve essere accolta.

    55. Infatti, l’articolo 1 del regolamento n. 3771/85 enuncia che tale regolamento stabilisce le norme generali relative all’applicazione dell’articolo 254 dell’Atto di adesione. Tale disposizione prevede non solo che qualsiasi scorta di prodotti che si trovino in libera pratica sul territorio portoghese al 1° marzo 1986 e che superino in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto debba essere eliminata dalla Repubblica portoghese ed a carico di questa, ma anche che la nozione di scorta normale di riporto sia definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato.

    56. Come rilevato dalla Corte al punto 54 dell’ordinanza William Hinton & Sons (EU:C:2001:536), l’articolo 254 dell’Atto di adesione è diretto a garantire la transizione, per quanto riguarda la Repubblica portoghese, dal regime precedente a quello della politica agricola comune. A tal fine, esso determina i limiti in cui lo smaltimento di taluni prodotti presenti in libera pratica sul territorio portoghese al 1° marzo 1986 poteva essere, in quel momento, oggetto di un sostegno finanziario da parte della Comunità.

    57. Per quanto riguarda le norme generali relative all’applicazione di tale articolo 254, l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 3771/85 prevede che le modalità d’applicazione di tale regolamento, da fissare secondo le procedure previste dalla normativa sull’organizzazione comune dei mercati agricoli, comportano in particolare la riscossione di una tassa nel caso in cui l’interessato non rispetti le modalità di smaltimento dei prodotti eccedenti. Pertanto, per realizzare l’eliminazione delle eccedenze di zucchero la cui esistenza sia stata constatata in Portogallo, il regolamento n. 579/86 prevede, in via principale, l’esportazione di tali scorte entro un termine preciso e, in mancanza di esportazione entro tale termine, in forza del suo articolo 7, paragrafo 1, il pagamento di un importo pari al prelievo all’importazione, per lo zucchero bianco, in vigore il 30 giugno 1987 (v., in tal senso, ordinanza William Hinton & Sons, EU:C:2001:536, punto 56).

    58. Inoltre, e indipendentemente da tale contesto normativo, si riconosce che l’eliminazione delle eccedenze di taluni prodotti agricoli dal mercato o il mantenimento delle scorte normali di tali prodotti sul mercato sono il tipico obiettivo della politica agricola comune e che le misure dirette a realizzare detto obiettivo rientrano in tale politica. Pertanto, siffatte misure – e l’imposizione prevista all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 3771/85 è una di esse – salvo disposizioni contrarie del diritto dell’Unione, devono essere considerate come inserite nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati di cui trattasi, nella fattispecie il mercato dello zucchero.

    59. Peraltro, il regolamento n. 579/86, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1° marzo 1986, ha come base giuridica non solo l’Atto di adesione e il regolamento n. 3771/85, ma anche il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4).

    60. La Repubblica portoghese contesta tale qualificazione, ma gli argomenti addotti a tal riguardo non possono essere accolti.

    61. Anzitutto, tale Stato membro sostiene che le entrate che devono essere qualificate come «risorse proprie» sono precisate nell’Atto di adesione e che in quest’ultimo non figura l’imposizione di cui trattasi. Esso si riferisce in particolare agli articoli 371 e 372 di tale Atto.

    62. A tal proposito, occorre osservare che il riferimento operato dalla Repubblica portoghese a tali articoli non è pertinente. Infatti, l’articolo 371 dell’Atto di adesione prevede che la decisione 85/257 sia applicata conformemente agli articoli da 372 a 375 di tale Atto. L’articolo 372, primo comma, dell’Atto di adesione precisa che le entrate denominate «prelievi agricoli» di cui alla decisione 85/257 «comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all’importazione negli scambi» tra la Repubblica portoghese e gli altri Stati membri o paesi terzi, senza peraltro limitare le entrate proprie della Comunità ai soli «prelievi agricoli». Alla luce di tale disposto, l’articolo 372, primo comma, dell’Atto di adesione non esclude la riscossione di entrate proprie diverse dai «prelievi agricoli».

    63. La Repubblica portoghese ritiene che l’imposizione prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 579/86 sia stata istituita esclusivamente in applicazione dell’articolo 254 dell’Atto di adesione e del regolamento n. 3771/85, mentre il rinvio al regolamento n. 1785/81, contenuto nel regolamento n. 579/86, riguarda soltanto alcune disposizioni di quest’ultimo, quali i suoi articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, lettera b). Tale Stato membro fa riferimento al punto 54 dell’ordinanza William Hinton & Sons (EU:C:2001:536) quale elemento a dimostrazione della circostanza che si tratta dell’attuazione dell’Atto di adesione.

    64. In risposta a tale argomento, va osservato che la Repubblica portoghese non fornisce le ragioni per le quali, a suo avviso, l’influenza della base giuridica del regolamento n. 1785/81 sarebbe limitata a talune disposizioni del regolamento n. 579/86. Essa menziona inoltre le disposizioni indicate al precedente punto della presente sentenza a titolo di esempio. Per quanto riguarda il riferimento al punto 54 dell’ordinanza William Hinton & Sons (EU:C:2001:536), si deve rilevare che tale punto suffraga piuttosto l’argomento della Commissione. Infatti, il Trattato di adesione e l’Atto di adesione servono non solo a realizzare l’atto giuridico e politico con il quale uno Stato candidato diventa membro dell’Unione, ma anche a determinare le condizioni a cui è soggetto il funzionamento, in via transitoria, del nuovo Stato membro. Il passaggio alla politica agricola comune può comportare l’obbligo per il nuovo Stato membro di applicare – immediatamente o entro un determinato termine – la pertinente normativa dell’Unione o determinati elementi di essa.

    65. La Repubblica portoghese si basa sul regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1), secondo il quale la riscossione delle entrate può essere effettuata solo attraverso l’imputazione a un articolo del bilancio e dichiara che, per gli esercizi dal 1987 al 1989 e per i bilanci successivi, l’imposizione in questione non è stata imputata a nessun articolo di tali bilanci.

    66. Si deve constatare che l’oggetto del ricorso è costituito dal rifiuto della Repubblica portoghese di mettere a disposizione di tale istituzione un importo considerato come facente parte delle risorse proprie. A tal riguardo, occorre operare una distinzione tra la decisione 85/257 che, avendo natura finanziaria, ha lo scopo di definire le risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione e le tasse o i dazi stabiliti dal legislatore comunitario nell’esercizio di una competenza derivata dalle disposizioni del Trattato CE relative alla politica agricola comune (v., in tal senso, sentenze Amylum/Consiglio, 108/81, EU:C:1982:322, punto 32, e Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, C‑143/88 e C‑92/89, EU:C:1991:65, punto 40, nonché ordinanza Isera & Scaldis Sugar e a., C‑154/12, EU:C:2013:101, punto 31). Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, la riscossione dell’importo dovuto in forza degli articoli 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 3771/85 e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 579/86 non può dipendere dalla sua imputazione a una linea del bilancio della Comunità.

    67. Infine, la Repubblica portoghese sostiene che, secondo l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8), e l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 354, pag. 8), gli importi dello stesso tipo di quelli di cui è causa sono versati al bilancio nazionale di tali Stati membri e, di conseguenza, non sono considerati risorse proprie.

    68. Come sottolineato dalla Commissione, tali regolamenti non possono essere presi in considerazione ratione temporis. Essi sono stati adottati in epoca successiva ai fatti oggetto del ricorso della Commissione e in circostanze che non sono identiche a quelle della presente causa. Correttamente tale istituzione afferma che il legislatore dell’Unione è libero di determinare e qualificare le misure che adotta.

    69. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l’imposizione di cui agli articoli 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 3771/85 e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 579/86 costituisce un altro dazio previsto nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della decisione 85/257 e dell’articolo 2, lettera a), della decisione 88/376. Di conseguenza, la Repubblica portoghese era tenuta a mettere l’importo in questione a disposizione della Commissione.

    70. Nel suo ricorso la Commissione chiede altresì alla Corte di dichiarare l’inadempimento della Repubblica portoghese alla luce dell’articolo 2 del regolamento n. 1697/79.

    71. A tal proposito si deve osservare che, in virtù dell’articolo 1 di tale regolamento, quest’ultimo determina le condizioni cui è subordinato il recupero a posteriori, da parte delle autorità competenti, dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione. Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, le autorità competenti, quando accertano che i dazi all’importazione o all’esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, iniziano un’azione di recupero dei dazi non riscossi.

    72. Dal tenore di tali disposizioni risulta che l’applicazione dello stesso regolamento presuppone, in particolare, che l’importo da recuperare costituisca un dazio all’importazione o all’esportazione.

    73. Orbene, l’importo in questione non costituisce un dazio all’importazione o all’esportazione. Infatti, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 579/86, detto importo non costituisce un prelievo all’importazione o all’esportazione, ma è solo uguale a un prelievo all’importazione di zucchero. Inoltre, da tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, risulta che il fatto generatore del suddetto importo è non già l’importazione o l’esportazione, bensì l’assenza della prova di un’esportazione delle eccedenze al 1° settembre 1987.

    74. Occorre ricordare che nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (EU:T:2004:354, punto 38) e Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (EU:C:2006:674, punti da 38 a 43), i giudici dell’Unione hanno dichiarato che l’importo dovuto a causa dell’omessa esportazione dello zucchero C, ai sensi del regolamento n. 1785/81 e del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14), non può essere considerato un dazio doganale all’importazione o all’esportazione oppure una tassa d’effetto equivalente o un’imposizione agricola all’importazione o all’esportazione, ossia un prelievo.

    75. Orbene, la Commissione riconosce, nel suo ricorso, che il fatto generatore di tale importo è sostanzialmente identico al fatto generatore della riscossione dell’importo previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 579/86.

    76. Inoltre, per tale ragione, la Commissione sostiene che l’imposizione in questione, non potendo essere qualificata come dazio all’importazione o all’esportazione alla luce della giurisprudenza citata al punto 74 della presente sentenza, costituisce un altro dazio previsto nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

    77. Pertanto, il regolamento n. 1697/79 non è applicabile a questa causa e quindi non trova neppure applicazione il termine di prescrizione di tre anni per le azioni di recupero, previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

    78. L’argomento della Repubblica portoghese presentato a sua difesa si basa essenzialmente sul fatto che il recupero dell’importo in questione non era più possibile a causa della prescrizione dell’obbligazione della società debitrice e che nella scadenza del termine di prescrizione di tre anni non era ravvisabile alcuna mancanza da parte di tale Stato membro.

    79. A tale proposito, si deve rilevare che, in forza dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1552/89, a cui fa riferimento la Commissione, gli Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore oppure quando risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non possono essere loro imputabili (sentenza Commissione/Danimarca, C‑392/02, EU:C:2005:683, punto 66).

    80. È pacifico che, il 25 ottobre 1990, le autorità portoghesi competenti abbiano inviato alla società debitrice una lettera ingiungendole il pagamento dell’importo dovuto. Senza nemmeno esaminare se, fino a detta data, la Repubblica portoghese abbia agito con la dovuta diligenza al fine di accertare e riscuotere l’obbligazione in questione, risulta che, in seguito, e fino alla scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, ad eccezione degli argomenti di diritto risultati infondati, tale Stato membro non abbia fornito né la prova dell’esistenza di una causa di forza maggiore né quella dell’impossibilità in cui si sarebbe trovato di mettere a disposizione della Commissione l’importo in questione. Esso non ha nemmeno provato a recuperare tale l’importo indicando la base giuridica secondo cui il termine di prescrizione non era ancora scaduto.

    81. Di conseguenza, occorre dichiarare che, ad eccezione della parte concernente l’inadempimento della Repubblica portoghese agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2 del regolamento n. 1697/79, il ricorso della Commissione è fondato.

    82. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre:

    – dichiarare che, la Repubblica portoghese, avendo rifiutato di mettere a disposizione della Commissione un importo di EUR 785 078,50, a titolo di diritti relativi a eccedenze di zucchero non esportate in seguito alla sua adesione alla Comunità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto di adesione, dell’articolo 7 della decisione 85/257, degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento n. 579/86, nonché degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento n. 1552/89, e

    – respingere il ricorso quanto al resto.

    Sulle spese

    83. A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica portoghese, essendo rimasta sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata dalla Commissione in tal senso.

    Dispositivo

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

    1) La Repubblica portoghese, avendo rifiutato di mettere a disposizione della Commissione europea un importo di EUR 785 078,50, a titolo di diritti relativi a eccedenze di zucchero non esportate in seguito alla sua adesione alla Comunità europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, dell’articolo 7 della decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 579/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1° marzo 1986, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3332/86 della Commissione, del 31 ottobre 1986, nonché degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

    2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

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    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    17 luglio 2014 ( *1 )

    «Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie — Recupero di dazi all’importazione — Responsabilità finanziaria degli Stati membri — Eccedenze di zucchero non esportate»

    Nella causa C‑335/12,

    avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 13 luglio 2012,

    Commissione europea, rappresentata da A. Caeiros, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica portoghese, rappresentata da L. Inez Fernandes, J. Gomes, P. Rocha e A. Cunha, in qualità di agenti,

    convenuta,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász (relatore), A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda, giudici,

    avvocato generale: P. Cruz Villalón

    cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2013,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 marzo 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con il presente ricorso la Commissione europea chiede che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo rifiutato di mettere a sua disposizione un importo di EUR 785 078,50, a titolo di diritti relativi a eccedenze di zucchero non esportate in seguito all’adesione della Repubblica portoghese alla Comunità europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l’«Atto di adesione»), dell’articolo 7 della decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 128, pag. 15), degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 579/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1o marzo 1986 (GU L 57, pag. 21), come modificato dal regolamento (CEE) n. 3332/86 della Commissione, del 31 ottobre 1986 (GU L 306, pag. 37; in prosieguo: il «regolamento n. 579/86»), dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), nonché degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1).

    Contesto normativo

    2

    L’articolo 254 dell’Atto di adesione prevede quanto segue:

    «Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio portoghese al 1o marzo 1986 e che superano in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica portoghese ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed entro termini da stabilire, alle condizioni previste dall’articolo 258. La nozione di scorta normale di riporto è definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato».

    3

    Ai sensi dell’articolo 371 dell’Atto di adesione:

    «1.   La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (...) si applica conformemente agli articoli da 372 a 375.

    2.   Ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 fatto negli articoli del presente capo si deve intendere come riferimento alla decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultima decisione».

    4

    L’articolo 372, primo comma, dell’Atto di adesione così dispone:

    «Le entrate denominate “prelievi agricoli”, di cui all’articolo 2, primo comma, lettera a), della decisione del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all’importazione negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri e tra il Portogallo ed i paesi terzi a norma degli articoli da 233 a 345, 210, paragrafo 3, e 213».

    5

    L’articolo 2 della decisione 85/257 prevede quanto segue:

    «Le entrate provenienti:

    a)

    dai prelievi, supplementi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi addizionali e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché dai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,

    b)

    dai dazi della tariffa doganale comune e dagli altri diritti fissati o da fissare dalle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri,

    costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità.

    (...)».

    6

    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale decisione:

    «Le risorse comunitarie di cui agli articoli 2 e 3 sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che, se del caso, sono modificate a tal fine. Gli Stati membri mettono tali risorse a disposizione della Commissione».

    7

    L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24), stabilisce quanto segue:

    «Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:

    a)

    dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

    b)

    dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio;

    (...)».

    8

    L’articolo 8, paragrafo 1, della medesima decisione prevede quanto segue:

    «Le risorse proprie comunitarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della regolamentazione comunitaria. (…) Gli Stati membri mettono le risorse secondo l’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), a disposizione della Commissione».

    9

    L’articolo 1 del regolamento n. 1697/79 stabilisce:

    «1.   Il presente regolamento determina le condizioni cui è subordinato il ricupero a posteriori, da parte delle autorità competenti, dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che, per qualsiasi ragione, non siano stati richiesti al debitore per merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento.

    2.   Ai sensi del presente regolamento, si considerano:

    a)

    dazi all’importazione, tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all’importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell’articolo 235 del trattato, a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;

    (...)

    c)

    contabilizzazione, l’atto amministrativo col quale viene debitamente stabilito l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione che deve essere riscosso dalle autorità competenti;

    d)

    obbligazione doganale, l’obbligo di una persona fisica o giuridica di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione applicabili, in virtù delle disposizioni in vigore, alle merci soggette ai dazi medesimi».

    10

    L’articolo 2 del regolamento n. 1697/79 prevede quanto segue:

    «1.   Quando le autorità competenti accertano che i dazi all’importazione o all’esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un’azione di ricupero dei dazi non riscossi.

    Tuttavia, tale azione non può più essere avviata dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto al debitore ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale relativo alla merce in questione.

    2.   Ai sensi del paragrafo 1, l’azione di ricupero inizia con la notifica all’interessato dell’importo dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione di cui è debitore».

    11

    L’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3771/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo (GU L 362, pag. 21), enuncia quanto segue:

    «Il presente regolamento stabilisce le norme generali relative all’applicazione dell’articolo 254 dell’atto di adesione».

    12

    L’articolo 8 del regolamento n. 3771/85 così dispone:

    «1.   Le modalità d’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [(GU 172, pag. 3025)], o, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli.

    2.   Le modalità d’applicazione di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare:

    a)

    la fissazione della scorta di cui all’articolo 254 dell’atto d’adesione per i prodotti i cui quantitativi superano la scorta normale di riporto;

    (...)

    d)

    il processo di smaltimento dei prodotti eccedenti.

    3.   Le modalità d’applicazione di cui al paragrafo 1 possono stabilire:

    (...)

    c)

    la riscossione di una tassa nel caso in cui un interessato non rispetti le modalità di smaltimento dei prodotti eccedenti».

    13

    Ai sensi del secondo considerando del regolamento n. 579/86:

    «(...) tenuto conto dei rischi di speculazione esistenti nei nuovi Stati membri per lo zucchero e l’isoglucosio, prodotti immagazzinabili per i quali sono fissate restituzioni all’esportazione, occorre prevedere disposizioni relative alle scorte esistenti (...) in Portogallo al 1o marzo 1986».

    14

    Il sesto considerando di detto regolamento è così formulato:

    «(...) i quantitativi eccedenti la scorta di riporto (...) che non siano stati esportati entro la data prevista e quindi non eliminati dal mercato si devono considerare smaltiti sul mercato interno della Comunità e come fossero stati importati dai paesi terzi; (...) di conseguenza, è giusto prevedere che sia riscosso un importo pari al prelievo all’importazione per il prodotto in causa applicabile alla data di scadenza del termine fissato per l’esportazione; (...) per convertire detto importo in moneta nazionale si deve prendere in considerazione il tasso agricolo applicabile alla stessa data».

    15

    L’articolo 3 del citato regolamento stabilisce quanto segue:

    «1.   I nuovi Stati membri effettuano (...) il censimento delle scorte di zucchero e di isoglucosio che si trovano in libera pratica sul loro territorio alle ore 0.00 del 1o marzo 1986.

    2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, chiunque detenga (...) un quantitativo di zucchero o di isoglucosio di almeno 3000 kg (...) che si trova in libera pratica alle ore 0.00 del 1o marzo 1986, deve dichiararlo alle autorità competenti anteriormente al 13 marzo 1986.

    (...)».

    16

    L’articolo 4 del regolamento 579/86 così dispone:

    «1.   Qualora il quantitativo della scorta di zucchero o di isoglucosio rilevato con il censimento di cui all’articolo 3 superi per un nuovo Stato membro il quantitativo fissato all’articolo 2, paragrafo 1, lo Stato membro in causa provvede affinché, anteriormente al (…) 1o luglio 1987 quando trattasi del Portogallo, un quantitativo pari alla differenza tra il quantitativo censito e quello fissato di cui sopra sia esportato fuori della Comunità (...).

    (…)

    2.   Per i quantitativi da esportare ai sensi del paragrafo 1:

    (...)

    c)

    il prodotto in causa deve essere esportato anteriormente (...) al 1o luglio 1987 per quanto riguarda il Portogallo a partire dal territorio del nuovo Stato membro in causa in cui è avvenuto il rilevamento di cui al paragrafo 1 e deve aver lasciato il territorio geografico della Comunità prima della data prevista».

    17

    L’articolo 5 del regolamento n. 579/86 prevede quanto segue:

    «1.   Salvo caso di forza maggiore, la prova dell’avvenuta esportazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, deve essere fornita anteriormente (...) al 1o settembre 1987 per le esportazioni dal Portogallo, mediante presentazione:

    a)

    dei titoli di esportazione rilasciati in conformità dell’articolo 6 dall’organismo competente del nuovo Stato membro interessato;

    b)

    dei documenti appositi di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 3183/80 [della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 338, pag. 1),] necessari per lo svincolo della cauzione.

    2.   Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita anteriormente alla data prevista, il quantitativo in causa si ritiene smaltito sul mercato interno della Comunità.

    (...)».

    18

    L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 579/86 enuncia:

    «Sui quantitativi che ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, vengono considerati smaltiti sul mercato interno, viene riscosso un importo pari:

    a)

    per quanto riguarda lo zucchero, per 100 kg, al prelievo all’importazione per lo zucchero bianco applicabile (...) il 30 giugno 1987 nel caso del Portogallo, maggiorato o diminuito, secondo il caso, dell’importo compensativo adesione applicabile alla stessa data allo zucchero bianco per il nuovo Stato membro in causa;

    (...)».

    19

    L’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

    «I nuovi Stati membri prendono i provvedimenti opportuni per l’applicazione del presente regolamento e stabiliscono in particolare tutte le procedure di controllo necessarie per l’esecuzione del censimento di cui all’articolo 3 e per l’adempimento dell’obbligo di esportazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1».

    20

    L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1552/89 così dispone:

    «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione [88/376] è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia».

    21

    Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 1552/89:

    «Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».

    22

    L’articolo 17 del regolamento medesimo così dispone:

    «1.   Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.

    2.   Gli Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione, quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili. Questi casi debbono essere menzionati nella relazione di cui al paragrafo 3, qualora gli importi superino i 10000 [EURO], convertiti in moneta nazionale al tasso del primo giorno feriale del mese d’ottobre dell’anno civile appena trascorso; questa relazione deve contenere un’indicazione delle ragioni che hanno indotto lo Stato membro a non mettere a disposizione gli importi di cui trattasi. La Commissione dispone di un termine di sei mesi per comunicare, se del caso, le proprie osservazioni allo Stato membro interessato.

    (...)».

    Fase precontenziosa del procedimento

    23

    Il 26 giugno 2003 la Repubblica portoghese chiedeva alla Commissione, conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1), l’autorizzazione ad essere dispensata dall’obbligo di mettere a disposizione di detta istituzione l’importo di EUR 785 078,50 relativo a risorse tradizionali.

    24

    Secondo la Repubblica portoghese tali prelievi non erano più recuperabili in seguito alla pronuncia di una sentenza del Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa) dell’8 maggio 2002, che annullava un’ordinanza di recupero di dazi inizialmente notificata al debitore interessato, il 25 ottobre 1990. Il recupero riguardava risorse proprie relative a eccedenze di zucchero per le quali non era stata fornita alcuna prova dell’avvenuta esportazione entro il 1o settembre 1987, termine fissato dal regolamento n. 579/86.

    25

    In risposta a tale richiesta, la Commissione, con lettere datate 17 dicembre 2003 e 20 febbraio 2004, chiedeva alle autorità portoghesi informazioni complementari relative, in particolare, ai motivi per i quali, da un lato, il suddetto debitore aveva ricevuto la notifica dell’obbligazione doganale in questione oltre tre anni dopo il sorgere di tale obbligazione e, dall’altro, il Supremo Tribunal Administrativo «[aveva] annullato l’atto di contabilizzazione della [suddetta] obbligazione».

    26

    Con lettera del 22 marzo 2004 le autorità portoghesi fornivano le informazioni richieste nonché una copia della sentenza del Supremo Tribunal Administrativo dell’8 maggio 2002 e della sentenza del Tribunal Tributário de Segunda Instância (Tribunale tributario di secondo grado) del 26 marzo 1996. Da tali informazioni emergeva che l’impresa in questione non aveva prodotto la prova dell’avvenuta esportazione delle eccedenze di zucchero in suo possesso e che, conformemente a una comunicazione del servizio doganale di Funchal (Portogallo) del 16 ottobre 1987, essa aveva pagato, il 30 ottobre 1987, un importo di EUR 522 511,20. Al termine di nuove verifiche le autorità portoghesi informavano tale impresa del fatto che l’importo supplementare che essa doveva versare era pari a EUR 785 078,50. La suddetta impresa presentava ricorso avverso la decisione che poneva a suo carico il pagamento di tale importo. Della causa veniva investito il Supremo Tribunal Administrativo, il quale, prima di pronunciarsi, sottoponeva diverse questioni pregiudiziali alla Corte. Quest’ultima, l’11 ottobre 2001, pronunciava l’ordinanza William Hinton & Sons (C‑30/00, EU:C:2001:536). Successivamente, l’8 maggio 2002, il Supremo Tribunal Administrativo annullava definitivamente il credito delle autorità doganali portoghesi, sulla base del rilievo che la notifica dell’importo supplementare in questione era stata effettuata quando tale credito era già prescritto.

    27

    Con lettera del 19 luglio 2004 la Commissione informava le autorità portoghesi circa il rigetto della loro domanda del 26 giugno 2003, con cui esse chiedevano di essere dispensate dall’obbligo di mettere a disposizione di detta istituzione le risorse proprie in questione. La Commissione informava altresì dette autorità che essa riteneva che la Repubblica portoghese non avesse dimostrato che le cause del mancato recupero delle risorse proprie di cui trattasi non fossero ad essa imputabili. La Commissione chiedeva pertanto alle autorità portoghesi di mettere a sua disposizione, al più tardi il 20 settembre 2004, l’importo di EUR 785 078,50.

    28

    Con lettera del 29 novembre 2004 le autorità portoghesi chiedevano ai servizi della Commissione di riconsiderare la loro posizione.

    29

    Con lettera del 28 luglio 2006 la Commissione respingeva la domanda della Repubblica portoghese. Essa chiedeva dunque nuovamente alle autorità portoghesi di mettere immediatamente a sua disposizione l’importo in questione. In tale lettera, la Commissione formulava la sua domanda sulla base della qualificazione dell’importo in questione come «entrate provenienti (...) dai contributi e da altri dazi previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero». Neppure l’altra domanda finalizzata alla messa a disposizione dell’importo dovuto, presentata con lettera del 31 gennaio 2007, otteneva una risposta favorevole da parte delle autorità portoghesi.

    30

    Il 23 ottobre 2007 la Commissione inviava alla Repubblica portoghese una lettera di diffida in cui illustrava le ragioni per cui era in disaccordo con la posizione espressa da tale Stato membro, «che si rifiuta[va] di riconoscere che i dazi in questione costituiva[no] risorse proprie della Comunità» e illustrava inoltre, in tale lettera, i motivi per cui tali dazi «costituiva[no] effettivamente risorse proprie della Comunità».

    31

    Nella suddetta lettera di diffida la Commissione precisava che era «indiscutibile che la decisione giurisdizionale definitiva del Supremo Tribunal Administrativo non potesse essere ignorata né dalle autorità portoghesi né dalla Commissione» e che, tuttavia, tale decisione «riguarda[va] direttamente i rapporti tra l’operatore economico e le autorità nazionali (...), ma non pregiudica[va] gli obblighi dello Stato membro relativi alle risorse proprie della Comunità».

    32

    Nella stessa lettera di diffida la Commissione ricordava che «l’articolo 254 dell’Atto di adesione imponeva [alla Repubblica portoghese] l’eliminazione, a suo carico, delle eccedenze di zucchero» e sottolineava che, «a tal riguardo, le autorità portoghesi avrebbero dovuto garantire l’esportazione delle eccedenze (conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 579/86)». La Commissione aggiungeva che, «per quanto riguarda le quantità da esportare, esse avrebbero dovuto riscuotere i dazi accertati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, punto c), del regolamento n. 3771/85 (...) e dell’articolo 7, paragrafo 1, punto a), del regolamento n. 579/86 e avrebbero dovuto prendere gli opportuni provvedimenti per l’applicazione della citata normativa (conformemente all’articolo 8 di quest’ultimo regolamento)».

    33

    La Commissione invitava altresì la Repubblica portoghese a mettere a disposizione della Commissione, il più rapidamente possibile, l’importo di EUR 785 078,50, al fine di evitare un maggiore accumulo degli interessi di mora, conformemente all’articolo 11 del regolamento n. 1150/2000, e invitava tale Stato membro, in applicazione dell’articolo 226 CE, a presentare le sue osservazioni sulla controversia in esame entro due mesi dal ricevimento della lettera di diffida summenzionata.

    34

    Con lettera dell’8 febbraio 2008 le autorità portoghesi rispondevano a tale lettera di diffida, adducendo che, quando avevano «comunicato alla Commissione, il 26 giugno 2003, la loro richiesta di essere dispensate dall’obbligo di mettere a disposizione risorse proprie (...), esse [avevano] qualificato l’importo di cui trattasi come prelievo» e che, in seguito alla «pronuncia, il 7 dicembre 2004, della sentenza del Tribunale di primo grado [delle Comunità europee] nella causa Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione [(T‑240/02, EU:T:2004:354)], la qualificazione adottata dalle autorità portoghesi [era] stata contestata (...) [e che] l’interpretazione contenuta in tale sentenza [era] stata successivamente confermata dalla Corte nella sentenza del 26 ottobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione [(C‑68/05 P, EU:C:2006:674)]». Tali autorità sottolineavano che «[i]nfatti, risulta[va] da tali due sentenze (sebbene riguardassero l’importo riscosso per lo zucchero non esportato) che l’importo dovuto, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, punto a), del regolamento n. 579/86, non [poteva] essere qualificato “prelievo”, dal momento che tale importo (...) persegu[iva] obiettivi diversi da quelli associati all’applicazione dei prelievi all’importazione [e] utilizza[va] il prelievo unicamente come base di calcolo».

    35

    Le autorità portoghesi precisavano, nella suddetta lettera, che «solo nella lettera del 28 luglio 2006 la Commissione [aveva qualificato], per la prima volta, l’importo in questione come “altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”, ai sensi dell’articolo 2 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42) (...)», qualificazione rispetto alla quale le autorità portoghesi esprimevano il proprio disaccordo, illustrando le ragioni alla base di una siffatta posizione.

    36

    Il 2 febbraio 2009 la Commissione inviava alla Repubblica portoghese un parere motivato nel quale confutava gli argomenti addotti dalle suddette autorità.

    37

    A tal riguardo, la Commissione ricordava, da un lato, che la natura di risorse proprie della Comunità degli importi in causa risultava dalla normativa comunitaria e non dipendeva dagli Stati membri, il che implicava che la qualificazione data a tali importi dagli Stati membri era irrilevante e, dall’altro lato, essa confermava la sua posizione secondo la quale «l’importo in questione nella fattispecie [doveva] essere qualificato come “altri [dazi] previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”, conformemente all’articolo 2, punto a), della decisione [85/257]».

    38

    La Commissione invitava altresì il governo portoghese ad adottare le misure necessarie a conformarsi a detto parere motivato entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.

    39

    Il 28 ottobre 2011 la Commissione inviava alla Repubblica portoghese un parere motivato complementare, nel quale confermava i termini del parere motivato inviato il 2 febbraio 2009 a tale Stato membro, e informava le autorità portoghesi che «due errori materiali manifesti [erano] stati rilevati nel parere motivato (...) e che [era] opportuno, per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto, correggerli con il presente parere motivato complementare».

    40

    La Commissione correggeva i suddetti errori materiali ai punti 11 e 12 di tale parere motivato complementare, nei seguenti termini: «(...) poiché le autorità portoghesi hanno rifiutato di mettere a disposizione un importo di EUR 785 078,50 di risorse proprie a titolo di dazi relativi alle eccedenze di zucchero non esportate in seguito all’adesione [della Repubblica portoghese] alla [Comunità], la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto di adesione, dell’articolo 7 della decisione 85/257, degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento n. 579/86, dell’articolo 2 del regolamento n. 1697/79 e degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento n. 1552/89».

    41

    Nel suddetto parere motivato complementare la Commissione chiedeva nuovamente alla Repubblica portoghese di ottemperare ai suoi obblighi entro due mesi dal ricevimento dello stesso.

    42

    Il 6 febbraio 2012 le autorità portoghesi rispondevano allo stesso parere motivato complementare. Esse ribadivano i loro argomenti e affermavano che «non concorda[vano] con gli argomenti alla base del parere motivato e che la Commissione conferma[va] nel parere motivato complementare».

    43

    Non soddisfatta della risposta di tale Stato membro, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

    Sulla domanda di riapertura della fase orale

    44

    Con lettera del 18 marzo 2014 la Repubblica portoghese ha chiesto la riapertura della fase orale facendo valere, in sostanza, che l’avvocato generale, da un lato, non ha tenuto conto di tutti i suoi argomenti riguardo alla questione della qualificazione degli importi in questione come risorse proprie dell’Unione europea e, dall’altro, che esso si è basato, per quanto riguarda la valutazione della diligenza delle autorità portoghesi, su elementi di fatto sui quali la Repubblica portoghese non è stata interrogata dalla Corte.

    45

    A tale riguardo, lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la possibilità per le parti di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v. sentenza Stichting Natuur en Milieu e a., C‑266/09, EU:C:2010:779, punto 28).

    46

    Occorre rammentare che dall’articolo 83 del regolamento di procedura risulta che la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti.

    47

    La Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre, nella specie, di tutti gli elementi necessari per statuire sul presente ricorso e che la fattispecie non debba essere esaminata alla luce di un argomento non dibattuto dinanzi ad essa.

    48

    Di conseguenza, occorre respingere la domanda diretta alla riapertura della fase orale del procedimento.

    Sul ricorso

    49

    È pacifico che, alla data fissata nel parere motivato, vale a dire il 2 aprile 2009, l’importo di EUR 785 078,50 non era stato messo a disposizione della Commissione.

    50

    Non è contestato che tale importo sia stato calcolato sulla base delle disposizioni degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento n. 579/86.

    51

    Vi è contrasto tra la Commissione e la Repubblica portoghese quanto alla qualificazione dell’imposta prevista all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 3771/85, riscossa qualora non siano rispettate le modalità di smaltimento dei prodotti eccedenti. L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 579/86 indica tale imposta semplicemente con il termine «importo». Un siffatto termine, di per sé, non fornisce alcuna indicazione relativamente alla questione se tale imposizione rientri o meno nelle risorse proprie della Comunità.

    52

    La Commissione afferma che tale imposizione costituisce un altro dazio previsto nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della decisione 85/257 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 88/376, e che, dunque, costituisce una risorsa propria della Comunità.

    53

    La Commissione, per giungere a tale qualificazione, ha applicato i criteri definiti nelle sentenze del Tribunale Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (EU:T:2004:354) e della Corte Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (EU:C:2006:674). In tali sentenze, i giudici dell’Unione hanno escluso la qualificazione della suddetta imposizione come prelievo all’importazione.

    54

    La qualificazione come risorsa propria, indicata dalla Commissione, deve essere accolta.

    55

    Infatti, l’articolo 1 del regolamento n. 3771/85 enuncia che tale regolamento stabilisce le norme generali relative all’applicazione dell’articolo 254 dell’Atto di adesione. Tale disposizione prevede non solo che qualsiasi scorta di prodotti che si trovino in libera pratica sul territorio portoghese al 1o marzo 1986 e che superino in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto debba essere eliminata dalla Repubblica portoghese ed a carico di questa, ma anche che la nozione di scorta normale di riporto sia definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato.

    56

    Come rilevato dalla Corte al punto 54 dell’ordinanza William Hinton & Sons (EU:C:2001:536), l’articolo 254 dell’Atto di adesione è diretto a garantire la transizione, per quanto riguarda la Repubblica portoghese, dal regime precedente a quello della politica agricola comune. A tal fine, esso determina i limiti in cui lo smaltimento di taluni prodotti presenti in libera pratica sul territorio portoghese al 1o marzo 1986 poteva essere, in quel momento, oggetto di un sostegno finanziario da parte della Comunità.

    57

    Per quanto riguarda le norme generali relative all’applicazione di tale articolo 254, l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 3771/85 prevede che le modalità d’applicazione di tale regolamento, da fissare secondo le procedure previste dalla normativa sull’organizzazione comune dei mercati agricoli, comportano in particolare la riscossione di una tassa nel caso in cui l’interessato non rispetti le modalità di smaltimento dei prodotti eccedenti. Pertanto, per realizzare l’eliminazione delle eccedenze di zucchero la cui esistenza sia stata constatata in Portogallo, il regolamento n. 579/86 prevede, in via principale, l’esportazione di tali scorte entro un termine preciso e, in mancanza di esportazione entro tale termine, in forza del suo articolo 7, paragrafo 1, il pagamento di un importo pari al prelievo all’importazione, per lo zucchero bianco, in vigore il 30 giugno 1987 (v., in tal senso, ordinanza William Hinton & Sons, EU:C:2001:536, punto 56).

    58

    Inoltre, e indipendentemente da tale contesto normativo, si riconosce che l’eliminazione delle eccedenze di taluni prodotti agricoli dal mercato o il mantenimento delle scorte normali di tali prodotti sul mercato sono il tipico obiettivo della politica agricola comune e che le misure dirette a realizzare detto obiettivo rientrano in tale politica. Pertanto, siffatte misure – e l’imposizione prevista all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 3771/85 è una di esse – salvo disposizioni contrarie del diritto dell’Unione, devono essere considerate come inserite nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati di cui trattasi, nella fattispecie il mercato dello zucchero.

    59

    Peraltro, il regolamento n. 579/86, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1o marzo 1986, ha come base giuridica non solo l’Atto di adesione e il regolamento n. 3771/85, ma anche il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4).

    60

    La Repubblica portoghese contesta tale qualificazione, ma gli argomenti addotti a tal riguardo non possono essere accolti.

    61

    Anzitutto, tale Stato membro sostiene che le entrate che devono essere qualificate come «risorse proprie» sono precisate nell’Atto di adesione e che in quest’ultimo non figura l’imposizione di cui trattasi. Esso si riferisce in particolare agli articoli 371 e 372 di tale Atto.

    62

    A tal proposito, occorre osservare che il riferimento operato dalla Repubblica portoghese a tali articoli non è pertinente. Infatti, l’articolo 371 dell’Atto di adesione prevede che la decisione 85/257 sia applicata conformemente agli articoli da 372 a 375 di tale Atto. L’articolo 372, primo comma, dell’Atto di adesione precisa che le entrate denominate «prelievi agricoli» di cui alla decisione 85/257 «comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo costatato all’importazione negli scambi» tra la Repubblica portoghese e gli altri Stati membri o paesi terzi, senza peraltro limitare le entrate proprie della Comunità ai soli «prelievi agricoli». Alla luce di tale disposto, l’articolo 372, primo comma, dell’Atto di adesione non esclude la riscossione di entrate proprie diverse dai «prelievi agricoli».

    63

    La Repubblica portoghese ritiene che l’imposizione prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 579/86 sia stata istituita esclusivamente in applicazione dell’articolo 254 dell’Atto di adesione e del regolamento n. 3771/85, mentre il rinvio al regolamento n. 1785/81, contenuto nel regolamento n. 579/86, riguarda soltanto alcune disposizioni di quest’ultimo, quali i suoi articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, lettera b). Tale Stato membro fa riferimento al punto 54 dell’ordinanza William Hinton & Sons (EU:C:2001:536) quale elemento a dimostrazione della circostanza che si tratta dell’attuazione dell’Atto di adesione.

    64

    In risposta a tale argomento, va osservato che la Repubblica portoghese non fornisce le ragioni per le quali, a suo avviso, l’influenza della base giuridica del regolamento n. 1785/81 sarebbe limitata a talune disposizioni del regolamento n. 579/86. Essa menziona inoltre le disposizioni indicate al precedente punto della presente sentenza a titolo di esempio. Per quanto riguarda il riferimento al punto 54 dell’ordinanza William Hinton & Sons (EU:C:2001:536), si deve rilevare che tale punto suffraga piuttosto l’argomento della Commissione. Infatti, il Trattato di adesione e l’Atto di adesione servono non solo a realizzare l’atto giuridico e politico con il quale uno Stato candidato diventa membro dell’Unione, ma anche a determinare le condizioni a cui è soggetto il funzionamento, in via transitoria, del nuovo Stato membro. Il passaggio alla politica agricola comune può comportare l’obbligo per il nuovo Stato membro di applicare – immediatamente o entro un determinato termine – la pertinente normativa dell’Unione o determinati elementi di essa.

    65

    La Repubblica portoghese si basa sul regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1), secondo il quale la riscossione delle entrate può essere effettuata solo attraverso l’imputazione a un articolo del bilancio e dichiara che, per gli esercizi dal 1987 al 1989 e per i bilanci successivi, l’imposizione in questione non è stata imputata a nessun articolo di tali bilanci.

    66

    Si deve constatare che l’oggetto del ricorso è costituito dal rifiuto della Repubblica portoghese di mettere a disposizione di tale istituzione un importo considerato come facente parte delle risorse proprie. A tal riguardo, occorre operare una distinzione tra la decisione 85/257 che, avendo natura finanziaria, ha lo scopo di definire le risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione e le tasse o i dazi stabiliti dal legislatore comunitario nell’esercizio di una competenza derivata dalle disposizioni del Trattato CE relative alla politica agricola comune (v., in tal senso, sentenze Amylum/Consiglio, 108/81, EU:C:1982:322, punto 32, e Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest, C‑143/88 e C‑92/89, EU:C:1991:65, punto 40, nonché ordinanza Isera & Scaldis Sugar e a., C‑154/12, EU:C:2013:101, punto 31). Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, la riscossione dell’importo dovuto in forza degli articoli 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 3771/85 e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 579/86 non può dipendere dalla sua imputazione a una linea del bilancio della Comunità.

    67

    Infine, la Repubblica portoghese sostiene che, secondo l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8), e l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 354, pag. 8), gli importi dello stesso tipo di quelli di cui è causa sono versati al bilancio nazionale di tali Stati membri e, di conseguenza, non sono considerati risorse proprie.

    68

    Come sottolineato dalla Commissione, tali regolamenti non possono essere presi in considerazione ratione temporis. Essi sono stati adottati in epoca successiva ai fatti oggetto del ricorso della Commissione e in circostanze che non sono identiche a quelle della presente causa. Correttamente tale istituzione afferma che il legislatore dell’Unione è libero di determinare e qualificare le misure che adotta.

    69

    Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l’imposizione di cui agli articoli 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 3771/85 e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 579/86 costituisce un altro dazio previsto nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della decisione 85/257 e dell’articolo 2, lettera a), della decisione 88/376. Di conseguenza, la Repubblica portoghese era tenuta a mettere l’importo in questione a disposizione della Commissione.

    70

    Nel suo ricorso la Commissione chiede altresì alla Corte di dichiarare l’inadempimento della Repubblica portoghese alla luce dell’articolo 2 del regolamento n. 1697/79.

    71

    A tal proposito si deve osservare che, in virtù dell’articolo 1 di tale regolamento, quest’ultimo determina le condizioni cui è subordinato il recupero a posteriori, da parte delle autorità competenti, dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione. Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, le autorità competenti, quando accertano che i dazi all’importazione o all’esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l’obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, iniziano un’azione di recupero dei dazi non riscossi.

    72

    Dal tenore di tali disposizioni risulta che l’applicazione dello stesso regolamento presuppone, in particolare, che l’importo da recuperare costituisca un dazio all’importazione o all’esportazione.

    73

    Orbene, l’importo in questione non costituisce un dazio all’importazione o all’esportazione. Infatti, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 579/86, detto importo non costituisce un prelievo all’importazione o all’esportazione, ma è solo uguale a un prelievo all’importazione di zucchero. Inoltre, da tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, risulta che il fatto generatore del suddetto importo è non già l’importazione o l’esportazione, bensì l’assenza della prova di un’esportazione delle eccedenze al 1o settembre 1987.

    74

    Occorre ricordare che nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (EU:T:2004:354, punto 38) e Koninklijke Coöperatie Cosun/Commissione (EU:C:2006:674, punti da 38 a 43), i giudici dell’Unione hanno dichiarato che l’importo dovuto a causa dell’omessa esportazione dello zucchero C, ai sensi del regolamento n. 1785/81 e del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262, pag. 14), non può essere considerato un dazio doganale all’importazione o all’esportazione oppure una tassa d’effetto equivalente o un’imposizione agricola all’importazione o all’esportazione, ossia un prelievo.

    75

    Orbene, la Commissione riconosce, nel suo ricorso, che il fatto generatore di tale importo è sostanzialmente identico al fatto generatore della riscossione dell’importo previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 579/86.

    76

    Inoltre, per tale ragione, la Commissione sostiene che l’imposizione in questione, non potendo essere qualificata come dazio all’importazione o all’esportazione alla luce della giurisprudenza citata al punto 74 della presente sentenza, costituisce un altro dazio previsto nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

    77

    Pertanto, il regolamento n. 1697/79 non è applicabile a questa causa e quindi non trova neppure applicazione il termine di prescrizione di tre anni per le azioni di recupero, previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

    78

    L’argomento della Repubblica portoghese presentato a sua difesa si basa essenzialmente sul fatto che il recupero dell’importo in questione non era più possibile a causa della prescrizione dell’obbligazione della società debitrice e che nella scadenza del termine di prescrizione di tre anni non era ravvisabile alcuna mancanza da parte di tale Stato membro.

    79

    A tale proposito, si deve rilevare che, in forza dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 1552/89, a cui fa riferimento la Commissione, gli Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore oppure quando risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non possono essere loro imputabili (sentenza Commissione/Danimarca, C‑392/02, EU:C:2005:683, punto 66).

    80

    È pacifico che, il 25 ottobre 1990, le autorità portoghesi competenti abbiano inviato alla società debitrice una lettera ingiungendole il pagamento dell’importo dovuto. Senza nemmeno esaminare se, fino a detta data, la Repubblica portoghese abbia agito con la dovuta diligenza al fine di accertare e riscuotere l’obbligazione in questione, risulta che, in seguito, e fino alla scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, ad eccezione degli argomenti di diritto risultati infondati, tale Stato membro non abbia fornito né la prova dell’esistenza di una causa di forza maggiore né quella dell’impossibilità in cui si sarebbe trovato di mettere a disposizione della Commissione l’importo in questione. Esso non ha nemmeno provato a recuperare tale l’importo indicando la base giuridica secondo cui il termine di prescrizione non era ancora scaduto.

    81

    Di conseguenza, occorre dichiarare che, ad eccezione della parte concernente l’inadempimento della Repubblica portoghese agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 2 del regolamento n. 1697/79, il ricorso della Commissione è fondato.

    82

    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre:

    dichiarare che, la Repubblica portoghese, avendo rifiutato di mettere a disposizione della Commissione un importo di EUR 785 078,50, a titolo di diritti relativi a eccedenze di zucchero non esportate in seguito alla sua adesione alla Comunità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto di adesione, dell’articolo 7 della decisione 85/257, degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento n. 579/86, nonché degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento n. 1552/89, e

    respingere il ricorso quanto al resto.

    Sulle spese

    83

    A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica portoghese, essendo rimasta sostanzialmente soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata dalla Commissione in tal senso.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    La Repubblica portoghese, avendo rifiutato di mettere a disposizione della Commissione europea un importo di EUR 785 078,50, a titolo di diritti relativi a eccedenze di zucchero non esportate in seguito alla sua adesione alla Comunità europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 CE, dell’articolo 254 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati, dell’articolo 7 della decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, degli articoli 4, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 579/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1o marzo 1986, come modificato dal regolamento (CEE) n. 3332/86 della Commissione, del 31 ottobre 1986, nonché degli articoli 2, 11 e 17 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

     

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

     

    3)

    La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

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