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Document 62012CC0121

    Conclusioni - 16 maggio 2013
    Rintisch / UAMI
    Causa C-121/12 P
    Avvocato generale: Sharpston

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:312

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    ELEANOR SHARPSTON

    presentate il 16 maggio 2013 ( 1 )

    Cause riunite da C‑120/12 P a C‑122/12 P

    Bernhard Rintisch

    contro

    Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

    «Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Prova dell’esistenza e della validità di un marchio anteriore — Prove e traduzioni trasmesse dopo la scadenza del termine stabilito dall’UAMI — Potere discrezionale della commissione di ricorso»

    1. 

    Le impugnazioni nei presenti tre casi vengono proposte contro tre sentenze del Tribunale, pronunciate lo stesso giorno, redatte in termini analoghi e fondate sulla medesima interpretazione dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 ( 2 ) e delle regole 20, paragrafo 1 e 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione») ( 3 ). Le impugnazioni sono fondate sugli stessi due motivi.

    2. 

    In ciascuno dei casi, il medesimo titolare del marchio, il sig. Rintisch, si era opposto alla registrazione di tre diversi marchi come marchi comunitari in base del fatto che vi era rischio di confusione con alcuni marchi dei quali sosteneva di essere proprietario. A sostegno della sua opposizione egli faceva valere, tra l’altro, marchi tedeschi anteriori. Per opporsi alle registrazioni, egli doveva altresì dimostrare l’esistenza e la validità di questi marchi anteriori. Il sig. Rintisch però non aveva presentato alla divisione d’opposizione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (in prosieguo: l’«UAMI» o l’«Ufficio»), entro il termine da questo assegnato, tutte le prove necessarie a tal fine, assieme alle traduzioni dei documenti rilevanti nella lingua della procedura, che in tutti e tre i casi era l’inglese. La divisione d’opposizione pertanto aveva respinto le opposizioni. In sede di impugnazione, il sig. Rintisch aveva poi depositato ulteriori documenti e traduzioni delle prove documentali. In ciascun caso, la commissione di ricorso dell’UAMI si è rifiutata di prenderli in considerazione sostenendo di non avere il potere discrezionale per farlo. Il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti contro le decisioni della commissione di ricorso.

    3. 

    Nelle presenti impugnazioni, si chiede alla Corte di considerare se il Tribunale sia incorso in errore dichiarando che la commissione di ricorso non ha il potere discrezionale di prendere in considerazione la prova dell’esistenza e della validità di marchi anteriori nonché le traduzioni delle prove documentali depositate dopo la scadenza del termine assegnato dalla divisione d’opposizione.

    Il diritto dei marchi dell’Unione

    4.

    L’articolo 42 del regolamento n. 40/94, intitolato «Opposizione», è così formulato:

    «1.   Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio per il motivo che ne dovrebbe essere esclusa la registrazione a norma dell’articolo 8 [ ( 4 ) ]:

    (…)

    3.   L’opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. (…) Entro un termine imposto dall’Ufficio, l’opponente può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell’opposizione».

    5.

    L’articolo 74, intitolato «Esame d’ufficio del fatti», così recita:

    «1.   Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

    2.   L’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».

    6.

    Il regolamento di esecuzione detta le modalità necessarie per l’applicazione del regolamento ( 5 ).Tali modalità «devono garantire un funzionamento armonico ed efficiente delle procedure relative al marchio comunitario da espletare nell’ambito dell’Ufficio» ( 6 ).

    7.

    La regola 18 descrive l’inizio della procedura relativa ad un’opposizione ammissibile ( 7 ):

    «1.

    Se l’opposizione viene considerata ammissibile in base a quanto stabilito dalla regola 17, l’Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole che la procedura di opposizione si considera iniziata due mesi dopo la ricezione della comunicazione. (…)

    (…)».

    8.

    Secondo la regola 19

    «1.

    L’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall’Ufficio (…)

    2.

    Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l’opponente deve fornire le seguenti prove:

    a)

    se l’opposizione si basa su un marchio che non è un marchio comunitario, la prova del suo deposito o registrazione, presentando:

    (…)

    ii)

    se il marchio è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato;

    (…)

    3.

    Le informazioni e le prove di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere redatte nella lingua della procedura o essere accompagnate da una traduzione. La traduzione deve essere presentata entro il termine indicato per la presentazione del documento originale.

    4.

    L’Ufficio non tiene conto delle osservazioni o dei documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati o non siano stati tradotti nella lingua della procedura entro il termine stabilito dall’Ufficio».

    9.

    La regola 20, intitolata «Esame dell’opposizione», dispone quanto segue:

    «1.

    Se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1 [ ( 8 ) ], l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.

    2.

    Se l’opposizione non è respinta ai sensi di quanto previsto al paragrafo 1, l’Ufficio comunica al richiedente la memoria della parte opponente e lo invita a presentare le sue osservazioni entro un termine fissato dall’Ufficio.

    3.

    Se il richiedente non presenta osservazioni, l’Ufficio basa le sue decisioni relative all’opposizione sulle prove di cui dispone.

    4.

    Le osservazioni presentate dal richiedente vengono comunicate all’opponente che sarà invitato dall’Ufficio, se lo ritiene opportuno, a rispondere entro un periodo stabilito dall’Ufficio.

    5.

    Dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata, si applica, mutatis mutandis, la regola 18, paragrafi 2 e 3.

    6.

    In casi particolari, l’Ufficio può invitare le parti a limitare le loro osservazioni a questioni specifiche e in questo caso consente alle parti di sollevare altre questioni in una fase ulteriore della procedura. L’Ufficio non è in alcun caso tenuto ad informare le parti di quali fatti o prove potrebbero essere presentati ovvero non sono stati presentati.

    (…)».

    10.

    Il primo e il terzo comma della regola 50, paragrafo 1, intitolata «Esame del ricorso», così recitano:

    «Alla procedura di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.

    (…)

    Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l’esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento».

    I procedimenti dinanzi all’UAMI

    Causa C‑120/12 P

    11.

    Il 17 marzo 2006 la Bariatrix Europe Inc. SAS (in prosieguo: la «Bariatrix») ha presentato domanda di registrazione del segno denominativo «PROTI SNACK» come marchio comunitario per i prodotti delle classi 5, 29 e 32 dell’Accordo di Nizza ( 9 ).

    12.

    Il 9 marzo 2007 il sig. Rintisch si opponeva alla registrazione del suddetto marchio sulla base del motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 (rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato). Il marchio anteriore sul quale si fondava la sua opposizione conteneva i marchi denominativi tedeschi «PROTIPLUS» e «PROTI» nonché il marchio figurativo tedesco «PROTIPOWER».

    13.

    Assieme all’atto di opposizione il sig. Rintisch depositava taluni documenti per dimostrare l’esistenza e la validità di ciascuno dei suddetti marchi anteriori. In particolare, egli presentava alla divisione d’opposizione: i) i certificati di registrazione rilasciati dal Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio dei marchi e brevetti tedesco, o «DPMA») ( 10 ) e ii) estratti provenienti dal registro elettronico del DPMA. Venivano inoltre depositate traduzioni in inglese dei certificati di registrazione originali, ma non degli estratti dal registro elettronico.

    14.

    Il 26 aprile 2007 la divisione d’opposizione comunicava al sig. Rintisch la data di inizio della fase in contraddittorio del procedimento di opposizione. Essa sosteneva che era necessario fornire un certificato di rinnovo per i marchi registrati da più di 10 anni e che l’esistenza e la validità dei marchi anteriori doveva essere provata tramite documenti ufficiali tradotti nella lingua della procedura. Ove tali prove non fossero state depositate entro il 27 agosto 2007, l’opposizione sarebbe stata respinta, ai sensi della regola 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, senza alcun esame del merito.

    15.

    Circa un mese dopo la scadenza di detto termine, il 25 settembre 2007, il sig. Rintisch presentava all’UAMI, relativamente a ciascuno dei marchi anteriori: i) un estratto del registro elettronico del DPMA e ii) una dichiarazione del DPMA che confermava che i marchi erano stati rinnovati prima della data di deposito dell’atto di opposizione. Inoltre, egli depositava una traduzione in inglese di tale dichiarazione.

    16.

    Il 31 marzo 2008 la divisione d’opposizione respingeva l’opposizione a motivo che il sig. Reintisch non aveva dimostrato, entro il termine assegnato, l’esistenza e la validità dei marchi anteriori sui quali l’opposizione era basata. In primo luogo, i certificati di registrazione originali depositati assieme all’atto di opposizione non erano sufficienti per dimostrare la perdurante validità dei marchi anteriori alla data del 27 agosto 2007, che era il termine fissato dall’UAMI. In base al diritto tedesco, la tutela dei marchi tedeschi cessa allo scadere di un periodo di 10 anni decorrenti dalla data della domanda. In secondo luogo, conformemente alla regola 19, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, gli estratti elettronici del DPMA non potevano essere tenuti in considerazione come prova delle date di rinnovo dei marchi anteriori in quanto non erano stati tradotti nella lingua della procedura. In terzo luogo, sulla base della regola 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, la divisione d’opposizione rifiutava di prendere in considerazione i documenti presentati il 25 settembre 2007 perché tardivamente depositati.

    17.

    L’8 maggio 2008 il sig. Rintisch impugnava tale decisione. Egli chiedeva alla commissione di ricorso di negare la registrazione di «PROTI SNACK» sulla base dell’esistenza di un rischio di confusione. Egli sosteneva che gli estratti del DPMA non tradotti non necessitavano di spiegazioni ed erano sufficienti a dimostrare quanto meno che i marchi anteriori «PROTIPLUS» e «PROTI POWER» erano stati rinnovati. Egli presentava di nuovo i documenti che aveva depositato dinanzi alla divisione d’opposizione il 25 settembre 2007, assieme alla traduzione degli stessi, chiedendo alla commissione di ricorso di prenderli in considerazione.

    18.

    Il 15 dicembre 2008 la commissione di ricorso respingeva l’impugnazione. Essa dichiarava che la divisione d’opposizione, applicando le regole 19, paragrafi da 2 a 4, e 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione aveva giudicato correttamente che il sig. Rintisch non aveva debitamente provato l’esistenza e la validità dei marchi anteriori. Essa condivideva i motivi dedotti dalla divisione d’opposizione per decidere di non tener conto dei certificati di registrazione (mancata prova del rinnovo dei marchi) e degli estratti del registro elettronico del DPMA (mancata traduzione) depositati il 9 marzo 2007 nonché dei documenti presentati il 25 settembre 2007 (deposito tardivo). Inoltre, essa rilevava che né la commissione di ricorso né la divisione d’opposizione disponevano del potere discrezionale, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, di tener conto di documenti depositati dopo la scadenza del termine fissato dall’UAMI. La commissione di ricorso aggiungeva che, anche se avesse avuto tale potere discrezionale, non lo avrebbe esercitato a favore del sig. Rintisch. La parte richiedente non aveva agito in modo irregolare, né aveva contribuito alla presentazione delle prove, da parte del sig. Rintisch, dopo la scadenza del termine stabilito.

    19.

    Il 13 febbraio 2009 il sig. Rintisch impugnava tale decisione dinanzi al Tribunale.

    Cause C‑121/12 P e C‑122/12 P

    20.

    Il 6 gennaio 2006 la Valfleuri Pâtes Alimentaires SA (in prosieguo: la «Valfleuri») chiedeva la registrazione dei segni denominativi «PROTIVITAL» e «PROTIACTIVE» come marchi comunitari per i beni, inter alia, delle classi 5, 29 e 30 dell’Accordo di Nizza.

    21.

    Il 24 ottobre 2006 il sig. Rintisch si opponeva a entrambe le registrazioni sulla base dei motivi indicati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. La sua opposizione era diretta contro i beni per i quali veniva presentata la domanda. A sostegno il sig. Rintisch si richiamava, inter alia, ai marchi tedeschi anteriori che contenevano i segni denominativi «PROTI» e «PROTIPLUS» nonché il marchio figurativo «PROTI POWER».

    22.

    Il 16 gennaio 2007, al fine di dimostrare l’esistenza e la validità di questi marchi anteriori, il sig. Rintisch depositava, nell’ambito di ciascun procedimento di opposizione: i) i certificati di registrazione del DPMA e ii) estratti derivanti dal registro elettronico del DPMA. Egli presentava traduzioni in inglese solo dei certificati di registrazione di ciascun marchio.

    23.

    Il 23 gennaio 2007 la divisione d’opposizione comunicava al sig. Rintisch la data di inizio della fase in contraddittorio del procedimento di opposizione relativo alla registrazione del marchio «PROVITAL». Il 13 marzo 2007 essa trasmetteva analoga comunicazione nel procedimento relativo al marchio «PROTIACTIVE». La divisione d’opposizione affermava espressamente che il sig. Rintisch doveva dimostrare l’esistenza e la validità dei marchi anteriori tramite il deposito di documenti ufficiali tradotti nella lingua di procedura. Essa lo invitava a presentare certificati di rinnovo per i marchi registrati da più di 10 anni. Il termine per la presentazione delle prove era il 4 giugno 2007, nel procedimento «PROVITAL», e il 26 maggio 2007, nel procedimento «PROTIACTIVE». La divisione d’opposizione avvisava il sig. Rintisch che, se non avesse presentato prove rilevanti entro tale termine, avrebbe respinto l’opposizione senza esaminare il merito.

    24.

    Il 19 settembre 2007, nel procedimento «PROVITAL», e il 24 settembre 2007, nel procedimento «PROTIACTIVE», la divisione d’opposizione respingeva l’opposizione a motivo che il sig. Rintisch non aveva dimostrato entro i termini l’esistenza e la validità dei diritti di marchio anteriori. I certificati di registrazione dimostravano la registrazione originale dei marchi anteriori, ma non che questi ultimi fossero ancora validi alla data di scadenza del termine fissato dalla divisione d’opposizione. Di per sé soli, infatti, tali documenti provavano che la validità dei marchi era cessata. Inoltre, la divisione d’opposizione rilevava che, ai sensi della regola 19, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, essa non poteva tener conto degli estratti del registro elettronico del DPMA come prova delle date di rinnovo dei marchi anteriori, poiché non era stata presentata una traduzione in inglese degli stessi.

    25.

    Il 23 ottobre 2007 il sig. Rintisch impugnava entrambe le decisioni e chiedeva alla commissione di ricorso di negare la registrazione dei marchi per i quali era stata presentata domanda sulla base dell’esistenza di un rischio di confusione. Unitamente all’impugnazione egli depositava estratti del registro elettronico del DPMA e una dichiarazione del DPMA, con la relativa traduzione in inglese, in cui si affermava che i marchi anteriori erano stati rinnovati prima della data di deposito dell’atto di opposizione.

    26.

    Il 21 gennaio e il 3 febbraio 2009, rispettivamente, la commissione di ricorso respingeva le impugnazioni in entrambi i procedimenti. Essa dichiarava che la divisione d’opposizione aveva correttamente respinto l’opposizione in quanto il sig. Rintisch non aveva dimostrato, entro il termine stabilito, l’esistenza e la validità dei marchi anteriori. I certificati di registrazione depositati il 16 gennaio 2007 non erano sufficienti, di per sé stessi, a provare che i marchi anteriori potevano essere fatti valere alla data di presentazione dell’atto di opposizione. Inoltre, la divisione d’opposizione non aveva tenuto conto a buon diritto degli estratti dal registro elettronico del DPMA perché non erano stati tradotti in inglese. Infine, né la divisione d’opposizione né la commissione di ricorso disponevano del potere discrezionale di prendere in considerazione documenti depositati dopo il termine fissato dall’UAMI. La regola 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione stabilisce espressamente che, in tali circostanze, il ricorso dev’essere respinto. Anche se avesse disposto di tale potere discrezionale, la commissione di ricorso non lo avrebbe esercitato a favore del sig. Rintisch, in quanto la controparte non aveva agito in modo irregolare né aveva contribuito alla presentazione tardiva delle prove.

    Sintesi delle sentenze del Tribunale

    Causa T‑62/09 ( 11 )(oggetto dell’impugnazione nella causa C‑120/12 P)

    27.

    Il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso del 15 dicembre 2009 era fondato su tre motivi: i) violazione, da parte della divisione d’opposizione, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, ii) violazione, da parte della commissione di ricorso, dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 e abuso di potere, e iii) violazione, da parte della commissione di ricorso, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.

    28.

    Il 16 dicembre 2011 il Tribunale ha respinto il ricorso.

    29.

    Al punto 24 della sua sentenza, il Tribunale ha respinto il primo motivo in quanto irricevibile perché non diretto contro una decisione della commissione di ricorso.

    30.

    Il Tribunale ha respinto il secondo motivo in quanto infondato. Ai punti 27 e 28 della sentenza esso ha dapprima ricordato i termini della regola 19, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di esecuzione e le date in cui il sig. Rintisch aveva depositato le prove.

    31.

    Quindi, ai punti da 29 a 32 il Tribunale si è concentrato sul tenore letterale dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 e sulla giurisprudenza secondo la quale i) come regola generale, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali è subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 40/94; ii) una deduzione o produzione tardiva di fatti e di prove non è tale da conferire alla parte che vi procede un diritto incondizionato a che tali fatti o prove siano presi in considerazione dall’Ufficio e iii) la possibilità per le parti nel procedimento dinanzi all’UAMI di dedurre fatti e prove dopo la scadenza dei termini impartiti a tale scopo non esiste in modo incondizionato, ma è subordinata alla condizione che non esistano disposizioni contrarie.

    32.

    Dopo aver puntualizzato i termini della regola 20, paragrafo 1, nonché del primo e terzo comma dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, il Tribunale ha considerato se quest’ultimo sia una «disposizione contraria» che osta all’applicazione della regola 20, paragrafo 1, ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso:

    «38

    Occorre anzitutto rilevare che, poiché l’atto di opposizione è stato presentato il 9 marzo 2007, la versione del [regolamento di esecuzione] applicabile nel presente caso è quella in vigore dopo la modifica operata dal regolamento (CE) della Commissione n. 1401/2005 (...). In particolare, ai sensi del considerando 7 di quest’ultimo regolamento, una delle finalità di tale modifica era quella di riformare completamente le disposizioni riguardanti la procedura di opposizione al fine di chiarire, tra l’altro, le conseguenze giuridiche delle irregolarità procedurali.

    39

    Oltre al rischio di applicare un ragionamento circolare alle disposizioni di cui trattasi, accogliere l’interpretazione proposta dal ricorrente avrebbe la conseguenza di limitare notevolmente la portata della regola 20, paragrafo 1, del [regolamento di esecuzione], come modificata.

    40

    Se le prove dirette a dimostrare l’esistenza, la validità e la portata di un marchio anteriore – che, ai sensi della nuova formulazione della regola 20, paragrafo 1, del [regolamento di esecuzione], applicabile al presente caso, la divisione d’opposizione non può prendere in considerazione in caso di deposito tardivo – potessero comunque essere tenute in conto dalla commissione di ricorso in forza del potere discrezionale conferitole dall’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, la conseguenza giuridica prevista espressamente dal regolamento n. 1401/2005 per questo tipo di irregolarità, ossia il rigetto dell’opposizione, potrebbe, in certi casi, essere privata di effetto utile.

    41

    Occorre pertanto dichiarare che la commissione di ricorso non è incorsa in errore considerando che, nelle circostanze del presente caso, esisteva una disposizione che impediva di prendere in considerazione prove presentate tardivamente dal ricorrente dinanzi all’UAMI e che, pertanto, essa non disponeva di alcun potere discrezionale ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94».

    33.

    Il Tribunale si è quindi occupato dell’argomento del sig. Rintisch relativo all’affermazione della commissione di ricorso secondo la quale essa avrebbe in ogni caso esercitato il proprio potere discrezionale a suo sfavore:

    «43

    A questo proposito, anche se la commissione di ricorso ha considerato che le circostanze del caso di specie impedivano comunque l’esercizio a favore del ricorrente del potere discrezionale previsto dall’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, tale constatazione è stata effettuata, come risulta evidente dal punto 39 della decisione contestata, a titolo meramente subordinato e tenendo conto del fatto che la sentenza CORPO livre [ ( 12 ) ] (…), su cui si basava il ragionamento della commissione di ricorso, era oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte.

    44

    Va sottolineato che, nella sua ordinanza K & L Ruppert Stiftung/UAMI [ ( 13 ) ] (…), la Corte non ha messo in discussione l’approccio seguito dal Tribunale nella sentenza CORPO livre (…). Inoltre, poiché, conformemente alla conclusione raggiunta supra al punto 41, la commissione di ricorso non disponeva del potere discrezionale previsto dall’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, non occorre esaminare gli argomenti del ricorrente diretti a far dichiarare che la decisione contestata era viziata da errore sotto questo profilo, alla luce delle condizioni sancite dalla sentenza UAMI/Kaul ( 14 ) (…).

    (…)

    46

    Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha violato l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 non prendendo in considerazione, nella decisione contestata, i documenti prodotti tardivamente dal ricorrente dinanzi alla divisione d’opposizione al fine di provare l’esistenza e la validità dei marchi anteriori».

    34.

    Al paragrafo 47 della sentenza il Tribunale ha dichiarato irricevibile la censura relativa al presunto abuso di potere da parte della commissione di ricorso a causa del fatto che il ricorso non rispondeva ai requisiti minimi di ricevibilità di una censura, in particolare il requisito dei motivi dedotti a sostegno della censura, previsto dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, disposizioni applicabili in materia di proprietà intellettuale ai sensi degli articoli 130, paragrafo 1, e 132, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    35.

    Al punto 62 della sua sentenza il Tribunale ha respinto anche il terzo motivo in quanto infondato perché, avendo concluso che l’esistenza e la validità dei marchi anteriori non erano state debitamente dimostrate dall’opponente, esso non era legittimato ad esaminare il merito dell’opposizione o ad analizzare, in particolare, l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in questione.

    Cause T‑109/09 ( 15 )e T‑152/09 ( 16 )(oggetto di impugnazione, rispettivamente, nelle cause C‑121/12 P e C‑122/12 P)

    36.

    I ricorsi del sig. Rintisch contro le decisioni della commissione di ricorso del 21 gennaio 2009 e del 3 febbraio 2009 si basavano sugli stessi tre motivi di diritto fatti valere nella causa T‑62/09.

    37.

    Il 16 dicembre 2011 il Tribunale ha respinto i ricorsi.

    38.

    Sia nella causa T‑109/09 che nella causa T‑152/09 il Tribunale ha respinto i tre argomenti in base ad un ragionamento che, in sostanza, è identico a quello che ha portato al rigetto degli stessi motivi dedotti nella causa T‑62/09 (ora oggetto di impugnazione nella causa C‑120/12 P).

    Sintesi delle impugnazioni e rimedi invocati nell’ambito delle impugnazioni

    39.

    In ciascuna delle impugnazioni il sig. Rintisch chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale e di condannare l’UAMI alle spese.

    40.

    Le impugnazioni si basano su due motivi: i) violazione dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 in quanto il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la commissione di ricorso non aveva potere discrezionale nel decidere che una parte opponente non ha dimostrato l’esistenza dei marchi anteriori e ii) abuso di potere.

    Sintesi degli argomenti delle parti nelle tre impugnazioni

    Violazione dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n 40/94

    41.

    Il sig. Rintisch sostiene che il Tribunale è incorso in errore nell’interpretare l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 e la regola 50, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione. Il Tribunale ha erroneamente concluso che la commissione di ricorso non disponeva del potere discrezionale per decidere che i documenti prodotti dopo la scadenza del termine impartito dalla divisione di opposizione potevano essere presi in considerazione ai fini della sua decisione. Il Tribunale ha poi commesso un errore non avendo dichiarato che la commissione di ricorso aveva erroneamente esercitato i poteri discrezionali conferitile dall’articolo 74, paragrafo 2.

    Sulla discrezionalità della commissione di ricorso

    42.

    Il sig. Rintisch si basa sulla decisione nella causa Henkel/UAMI – LHS (UK) (Kleencare), in cui il Tribunale ha dichiarato che «discende dal principio della continuità funzionale che, nel settore di applicazione dell’art. 74, n. 1, in fine, (…) la commissione di ricorso è tenuta a fondare la sua decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che la parte interessata ha introdotto sia durante il procedimento dinanzi all’unità che ha deciso in primo grado, sia, con la sola riserva del n. 2 di tale disposizione, nella procedura di ricorso» ( 17 ). La commissione di ricorso doveva pertanto tener conto dei documenti depositati dinanzi alla divisione d’opposizione dopo la scadenza del termine, come le traduzioni dei documenti da cui risultava il rinnovo dei marchi.

    43.

    Pur riconoscendo che la Corte ha dichiarato, nella sentenza UAMI/Kaul ( 18 ) che il potere discrezionale ex articolo 74, paragrafo 2, era subordinato all’inesistenza di disposizioni contrarie, il sig. Rintisch sostiene che questa disposizione di per sé non contiene tale condizione. Né esistono altre norme che escludono l’esercizio di tale potere discrezionale da parte della commissione di ricorso. Egli sembra quindi contestare la validità del principio individuato nella sentenza UAMI/Kaul.

    44.

    Il sig. Rintisch sostiene che, benché sia vero che la regola 20, paragrafo 1, si applica ai procedimenti di opposizione, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la regola 50, paragrafo 1 prevale sulla regola 20, paragrafo 1, in quanto conferisce poteri discrezionali alla commissione di ricorso. A suo giudizio, il Tribunale non ha considerato che il terzo comma della regola 50, paragrafo 1, che costituisce una disposizione speciale per l’esame delle impugnazioni, prevede espressamente l’applicazione dell’articolo 74, paragrafo 2. Al riguardo, il Tribunale non ha distinto tra fatti completamente nuovi e la produzione tardiva di «fatti e prove ulteriori o complementari». Il Tribunale avrebbe dovuto inoltre dichiarare che, in forza dell’articolo 74, paragrafo 2, la commissione di ricorso doveva tener conto delle traduzioni depositate dopo la scadenza del termine.

    45.

    L’UAMI sostiene che il problema sollevato dal primo motivo di impugnazione può essere risolto sulla base di due considerazioni. In primo luogo, la regola 20, paragrafo 1, dev’essere interpretata alla luce del suo contesto storico. Nella sua versione precedente, la regola non indicava le conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei termini stabiliti in base alla regola 19, paragrafo 1. La regola 20, paragrafo 1, come modificata dal regolamento n. 1401/2005, prevede ora espressamente che un’opposizione dev’essere respinta in quanto infondata se l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1. In secondo luogo, la regola 19, paragrafo 3, stabilisce chiaramente che le prove a sostegno dei procedimenti di opposizione debbono essere presentate nella lingua della procedura o essere accompagnate da una traduzione in detta lingua. Tale principio si basa sulla necessità di rispettare la regola audi alteram partem e di garantire la parità delle armi tra le parti nei procedimenti in contraddittorio. Gli elementi di prova derivanti dai certificati di registrazione possono pertanto essere tenuti in considerazione solo se rispondono ai requisiti di cui alla regola 19, paragrafo 3. Il Tribunale ha quindi giustamente dichiarato che la regola 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione esclude ogni potere discrezionale di decidere se tenere o meno in considerazione le prove e le traduzioni depositate dopo la scadenza del termine.

    46.

    L’UAMI si occupa poi del possibile parallelismo tra la regola 20 e la regola 22, paragrafo 2. Con riferimento a quest’ultima e alle conseguenze della produzione di prove dopo la scadenza del termine stabilito dall’UAMI in forza di detta regola, il Tribunale aveva distinto in precedenza tra prove iniziali e prove ulteriori. Secondo l’UAMI, tale giurisprudenza si riferisce alla produzione di prove in una fase ulteriore dei procedimenti di opposizione. Per quanto riguarda la prova dell’uso effettivo, l’UAMI riconosce che possono esistere diverse interpretazioni relativamente alla qualità delle prove dedotte e, quindi, un’esigenza di flessibilità. Nell’ambito della prova dell’esistenza e della validità di diritti anteriori, tuttavia, non vi saranno mai dubbi riguardo al carattere sufficiente dei documenti presentati. Di conseguenza, la distinzione non è rilevante nel presente caso.

    47.

    A differenza della Bariatrix nella causa C‑120/12 P, la Valfleuri è intervenuta nelle cause C‑121/12 P e C‑122/12 P. Essa sostiene che nelle circostanze che hanno portato alla presente impugnazione, l’UAMI non dispone di potere discrezionale. Il suo argomento si fonda sul tenore letterale delle regole 19 e 20 del regolamento di esecuzione e sul fatto che entrambe le disposizioni impediscono all’UAMI di concedere all’opponente altro tempo per provare l’esistenza, la validità e la portata della tutela di un marchio anteriore. Essa poi contesta il richiamo del sig. Rintisch ad una giurisprudenza che non implicava l’applicazione delle regole 19 e 20 del regolamento di esecuzione come modificato dal regolamento n. 1401/2005. La Valfleuri sottolinea che, nelle presenti cause, pur disponendo delle prove documentali necessarie prima della scadenza del termine fissato dall’UAMI, il sig. Rintisch non ha dedotto alcuna ragione per la quale non ha fornito i documenti fino all’ottobre 2007.

    Esercizio del potere discrezionale della commissione di ricorso

    48.

    Il sig. Rintisch sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che la commissione di ricorso è incorsa in errore quando ha affermato che, se avesse goduto di un potere discrezionale ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, l’avrebbe esercitato a suo sfavore. Al riguardo, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare i suoi argomenti relativi al fatto che la commissione di ricorso non ha valutato se fosse giustificato prendere in considerazione le prove prodotte dopo la scadenza del termine in quanto, da un lato, gli elementi prodotti potevano essere, a prima vista, rilevanti per l’esito del procedimento di opposizione e, dall’altro lato, la fase del procedimento in cui è avvenuta tale produzione tardiva e le circostanze che l’accompagnavano non si opponevano a tale presa in considerazione.

    49.

    L’UAMI sostiene che questo motivo ha rilevanza solo qualora la Corte ritenga che la commissione di ricorso disponga effettivamente di un potere discrezionale. In ogni caso, la commissione di ricorso ha spiegato come avrebbe esercitato tale potere nelle circostanze della fattispecie.

    Abuso di potere

    50.

    Come secondo motivo di impugnazione, il sig. Rintisch sembra far valere un abuso di potere da parte del Tribunale. Tuttavia, non sono stati dedotti argomenti specifici a sostegno di tale motivo.

    51.

    L’UAMI non è sicuro che tale motivo sia tenuto fermo in sede di impugnazione. In ogni caso, esso dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile per mancanza di argomenti.

    Valutazione

    Il potere discrezionale della commissione di ricorso e il suo esercizio

    52.

    Il primo motivo di impugnazione può essere suddiviso in due parti. La prima parte verte sulla questione se la commissione di ricorso abbia il potere discrezionale di prendere in considerazione la prova dell’esistenza e della validità di marchi anteriori e le traduzioni di tale prova prodotte dopo la scadenza del termine fissato dalla divisione d’opposizione. Il secondo capo riguarda l’esercizio di tale potere discrezionale, qualora esso esista.

    Se la commissione di ricorso disponga di un potere discrezionale

    53.

    Nelle mie conclusioni relative alla causa C‑621/11 P, New Yorker SHK Jeans/UAMI, anch’esse presentate oggi, ho spiegato che il punto di partenza dell’analisi sulla portata del potere discrezionale dell’UAMI nella ricerca di elementi di prova in tutti i tipi di procedimento dev’essere che l’UAMI, compresa la divisione d’opposizione e la commissione di ricorso, di norma non hanno un potere discrezionale di prendere in considerazione le prove prodotte oltre il termine stabilito.

    54.

    L’impugnazione nella causa New Yorker SHK Jeans/UAMI verteva sulla questione se la divisione d’opposizione abbia un potere discrezionale di decidere se tener conto o meno di un secondo gruppo di prove depositato dopo la scadenza del termine fissato dall’UAMI per dimostrare l’uso effettivo in un procedimento di opposizione.

    55.

    L’impugnazione in esame verte su: i) la prova dell’esistenza e della validità di marchi fatti valere dall’opponente e ii) le traduzioni di tale prova. Queste sono le prove da produrre per superare il livello iniziale nei procedimenti di opposizione. Se non vi è alcun marchio anteriore esistente e valido, non si pone il problema di opporsi alla domanda di registrazione di un marchio nuovo.

    56.

    In base alla regola generale contenuta nell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, mi sembra evidente, come lo è stato per il Tribunale ( 19 ), che anche nel presente caso il punto di partenza è che la commissione di ricorso dispone di un potere discrezionale.

    57.

    Il regolamento n. 40/94 o il regolamento di esecuzione contengono una deroga applicabile nel contesto delle tre impugnazioni di cui trattasi?

    58.

    Prenderò in esame la questione dapprima con riferimento alla produzione di prove; mi occuperò delle traduzioni in un secondo momento.

    59.

    A parte l’articolo 74, paragrafo 2, il regolamento n. 40/94 non contiene norme espresse relative al potere discrezionale della commissione di ricorso di decidere se prendere o meno in considerazione la prova dell’esistenza e della validità di marchi prodotta dopo la scadenza del termine stabilito dalla divisione d’opposizione ( 20 ).

    60.

    Tuttavia, l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 chiarisce che solo i titolari di marchi (anteriori) possono presentare opposizione alla registrazione di un marchio. L’opponente deve pertanto fornire informazioni in merito al marchio che egli fa valere e ai suoi diritti su di esso. Le prove materiali di questi fatti, ossia dell’esistenza e della validità del marchio possono essere prodotte in seguito alla divisione d’opposizione ( 21 ).

    61.

    Non occorre che le prove materiali siano state depositate assieme all’opposizione, mentre le informazioni relative all’esistenza e alla validità del marchio attengono alla ricevibilità dell’opposizione stessa. La divisione d’opposizione deve pertanto prenderle in esame prima di occuparsi del merito. L’esigenza di efficienza processuale, corretta amministrazione e certezza del diritto mi porta a concludere che, interpretato in tale contesto, l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 va inteso nel senso che esclude la possibilità che la commissione di ricorso possa considerare prove che, non essendo state presentate in una qualsiasi fase precedente del procedimento di opposizione globalmente considerato, siano prodotte dinanzi ad essa a sostegno di un elemento attinente alla ricevibilità di un’opposizione, come (specificamente) la prova dell’esistenza e della validità dei marchi (anteriori).

    62.

    La regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione conferma questa posizione.

    63.

    La prima parte del terzo comma della regola 50, paragrafo 1, stabilisce la regola generale applicabile ai ricorsi contro le decisioni della divisione d’opposizione. A mio avviso tale regola, e in particolare il termine «limita» va intesa nel senso che la commissione di ricorso può prendere in considerazione soltanto i fatti e le prove presentati entro i termini «stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole». Anche se il testo non distingue tra prova dell’esistenza e della validità di marchi anteriori e altre prove, la presentazione di questi due tipi di prove è disciplinata da norme diverse nel regolamento n. 40/94 e nel regolamento di esecuzione. Le regole 19 e 20 del regolamenti di esecuzione disciplinano la produzione della prova dell’esistenza e della validità di marchi anteriori e della traduzione di ogni documento prodotto.

    64.

    Pertanto, contrariamente a quanto argomentato dal sig. Rintisch, la prima parte del terzo comma della regola 50, paragrafo 1, non «prevale» sulla regola 20, paragrafo 1. Piuttosto, essa fa un «renvoi» [rinvio] a tale disposizione ed esclude, con riguardo a fatti e prove diversi dai «fatti e prove ulteriori o complementari», la possibilità per la commissione di ricorso di esaminare fatti e prove presentati oltre il termine stabilito o specificato dalla divisione d’opposizione conformemente al regolamento n. 40/94 e al regolamento di esecuzione. La commissione di ricorso, proprio come la divisione d’opposizione ( 22 ), non ha alcun potere discrezionale di decidere se tener conto o meno di tali elementi di prova.

    65.

    La seconda parte specifica la regola individuata nella prima parte della frase: tale regola si applica «a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2», che individua la regola generale del potere discrezionale.

    66.

    Pertanto, il fatto che la commissione di ricorso abbia tale potere discrezionale dipende dalla possibilità di qualificare la prova dell’esistenza e della validità di marchi anteriori come «ulteriore o complementare» ( 23 ). Non ritengo necessario, ai fini della presente impugnazione, dare una definizione esaustiva di questi termini, ma è evidente che, per qualificare una prova in tal modo, è necessario che altri elementi probatori siano stati prodotti in una precedente fase del procedimento.

    67.

    In circostanze in cui il regolamento di esecuzione definisce i) i requisiti formali indispensabili per l’ammissibilità di una prova a dimostrare un fatto e ii) il termine per la produzione di tale prova, non ritengo che l’opponente possa produrre elementi di prova inadeguati entro i termini impartiti e successivamente, semmai solo in sede di impugnazione, presentare prove che sono effettivamente indispensabili come prove «addizionali o complementari».

    68.

    A prescindere dal fondamento dell’opposizione, l’opponente deve sempre produrre la prova dell’esistenza, della validità e della portata della tutela dei marchi anteriori che egli fa valere. La regola 19, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione recita: «l’opponente deve fornire le seguenti prove». Al comma 2, lettera a), punto ii), essa poi definisce le prove documentali necessarie nelle circostanze in cui l’opposizione sia fondata su un marchio che non è un marchio comunitario, ossia il relativo certificato di registrazione e, eventualmente, l’ultimo certificato di rinnovo.

    69.

    A partire dalla modifica apportata dal regolamento n. 1401/2005, la regola 20, paragrafo 1, è chiara riguardo alle conseguenze nel caso in cui l’opponente non produca il relativo certificato di registrazione (e se necessario del rinnovo) prima della scadenza del termine stabilito dalla divisione d’opposizione: «l’opposizione viene respinta in quanto infondata».

    70.

    Benché sia vero che questa frase è analoga a quella «l’Ufficio respinge l’opposizione», contenuta nella regola 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, ritengo tuttavia che le frasi debbano essere interpretate in maniera diversa.

    71.

    Nelle conclusioni relative alla causa C‑621/11 P, New Yorker SHK Jeans/UAMI, ho affermato che, in forza della seconda frase della regola 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, la divisione d’opposizione deve respingere l’opposizione qualora non sia stata presentata alcuna prova dell’uso effettivo del marchio alla scadenza del termine fissato dall’UAMI ( 24 ). Ho affermato altresì che la deroga alla regola generale contenuta nell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 non è più applicabile qualora l’opponente, al quale viene richiesto di dimostrare l’uso effettivo del suo marchio, abbia in buona fede presentato una prova iniziale credibile che dimostrava tale uso ( 25 ). Mentre la regola 22, paragrafo 3, descrive cosa bisogna dimostrare e la regola 22, paragrafo 4, espone come la prova dev’essere fornita, non vi è alcun elenco esaustivo delle prove documentali indispensabili che debbono essere prodotte per soddisfare l’onere della prova dell’uso effettivo. A seconda delle circostanze, come il tipo di marchio e il mercato in cui esso viene utilizzato, la qualità e la quantità degli elementi di prova può variare e il carattere sufficiente degli elementi di prova inizialmente prodotti può legittimamente essere messo in discussione dal ricorrente durante il procedimento in contraddittorio.

    72.

    Non interpreto allo stesso modo la regola 20, paragrafo 1. Nella regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), il legislatore ha essenzialmente individuato un limite probatorio: per i marchi registrati che non sono marchi comunitari, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione e, eventualmente, dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine stabilito dalla divisione d’opposizione, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato.

    73.

    Pertanto, sia che l’opponente depositi il relativo certificato di registrazione (ed eventualmente di rinnovo), sia che non lo faccia, concordo con l’UAMI che non vi è motivo di mettere in discussione il carattere sufficiente della prova o per discutere se sia una prova ulteriore o complementare a quelle previamente prodotte. Una prova documentale indispensabile non può essere ulteriore o complementare rispetto ad un’altra prova documentale. (Quest’ultima, tuttavia, può essere ulteriore o complementare rispetto alla prima).

    74.

    A differenza del sig. Rintisch, non vedo motivo di distinguere tra documenti prodotti dinanzi alla divisione d’opposizione dopo la scadenza del termine e quelli depositati dinanzi alla commissione di ricorso dopo tale data. In base alla mia interpretazione delle regole 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, la divisione d’opposizione non ha potere discrezionale di prendere in considerazione i certificati di registrazione o di rinnovo presentati dopo il termine stabilito. Conformemente al principio di continuità delle funzioni e sempre che non sussistano disposizioni in senso contrario, non esistono elementi per permettere alla commissione di ricorso di tener conto di una prova fondamentale tardiva che la divisione d’opposizione non può prendere in considerazione. La continuità comporta coerenza nell’applicazione delle medesime regole ( 26 ).

    75.

    A mio avviso, la stessa conclusione si applica alla tardiva produzione delle traduzioni dei relativi certificati di registrazione (ed eventualmente di rinnovo).

    76.

    La regola 19, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione chiarisce che i documenti indicati nella regola 19, paragrafo 2, debbono essere redatti nella lingua della procedura o essere accompagnati da una traduzione. La stessa regola dispone che la traduzione dev’essere «presentata entro il termine indicato per la presentazione del documento originale». Ai sensi della regola 19, paragrafo 4, l’UAMI «non tiene conto» dei documenti non presentati o non tradotti entro il termine impartito. A fronte di questi termini inequivoci, mi sembra che la divisione d’opposizione non possa disporre del potere discrezionale di decidere se tener conto o meno della traduzione dei documenti di cui alla regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), che siano prodotti tardivamente. Né può farlo la commissione di ricorso.

    77.

    Sulla base di queste considerazioni, ritengo che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che la commissione di ricorso non era incorsa in errore nell’affermare che non disponeva del potere discrezionale di tener conto della prova dell’esistenza e della validità di marchi anteriori depositata dopo la scadenza del termine impartito dalla divisione d’opposizione.

    L’esercizio del potere discrezionale della commissione di ricorso

    78.

    Se la commissione di ricorso non ha il potere discrezionale di prendere in considerazione i) una prova che non sia ulteriore né complementare e ii) traduzioni prodotte dopo la scadenza del termine fissato dalla divisione d’opposizione, non vi è possibilità di considerare in che modo essa possa o debba esercitare tale potere discrezionale.

    79.

    Pertanto, concordo con l’UAMI che questo motivo di impugnazione è rilevante solo qualora la Corte dichiari che il Tribunale è incorso in errore nella sua interpretazione dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 e concluda che, con riguardo alle prove e alle traduzioni di cui trattasi nelle tre impugnazioni, la commissione di ricorso dispone del potere discrezionale di decidere se tener conto o meno di questi documenti. Considerate le conclusioni cui sono pervenuta relativamente alla prima parte di questo motivo, non analizzo oltre la seconda parte dello stesso.

    Abuso di potere

    80.

    Concordo con l’UAMI che, in assenza di argomenti motivati a sostegno del secondo motivo di impugnazione, tale motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.

    Sulle spese

    81.

    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 4, la Corte può decidere che le spese sostenute dalla parte interveniente in primo grado che ha partecipato al procedimento restino a suo carico.

    82.

    In ciascuna delle cause l’UAMI ha fatto domanda di condanna alle spese della parte soccombente e la Valfleuri ha fatto domanda di condanna alle spese nelle cause C‑121/12 P e C‑122/12 P. A mio giudizio, il sig. Rintisch deve essere dichiarato soccombente in ciascuna delle cause.

    Conclusione

    83.

    In considerazione di quanto precede propongo alla Corte di pronunciarsi come segue:

    respingere integralmente le impugnazioni;

    condannare il sig. Rintisch alle spese sostenute dall’UAMI e dalla parte interveniente nelle cause C‑121/12 P e C‑122/12 P.


    ( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

    ( 2 ) Anche se il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), come modificato, è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»), il regolamento in vigore all’epoca in cui il sig. Rintisch ha proposto le sue opposizioni e si sono verificati altri avvenimenti rilevanti nei tre casi era il regolamento n. 40/94. In ogni caso, in sostanza il regolamento n. 207/2009 si limita a codificare il regolamento n. 40/94 e le modifiche ad esso apportate. Le disposizioni del regolamento n. 40/94 di cui ai presenti procedimenti rimangono inalterate.

    ( 3 ) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), come modificato, inter alia, dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU L 172, pag. 4).

    ( 4 ) L’articolo 8 indica gli impedimenti relativi alla registrazione.

    ( 5 ) V. il quinto considerando del regolamento di esecuzione.

    ( 6 ) V. il sesto considerando del regolamento di esecuzione.

    ( 7 ) La regola 17 fissa i motivi per dichiarare inammissibile un’opposizione. Tra questi vi sono: il mancato pagamento della tassa di opposizione, la tardiva presentazione dell’atto di opposizione, l’omessa indicazione dei motivi di opposizione, l’omessa chiara identificazione del marchio anteriore o del diritto anteriore sui quali si basa l’opposizione, la mancata presentazione di una traduzione secondo quanto richiesto dalla regola 16, paragrafo 1, la mancata conformità alle disposizioni della regola 15.

    ( 8 ) A mio avviso, le parole iniziali vanno interpretate in questo senso: «Se, prima della scadenza del termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, (…)».

    ( 9 ) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

    ( 10 ) Questi certificati di registrazione erano datati marzo 1996, ottobre 1996 e marzo 1997.

    ( 11 ) Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011 (causa T-62/09).

    ( 12 ) Sentenza del 12 dicembre 2007, K & L Ruppert Stiftung/UAMI – Lopes de Almeida Cunha e a. (CORPO livre) (T-86/05, Racc. pag. II-4923).

    ( 13 ) Ordinanza del 5 marzo 2009 (C‑90/08 P).

    ( 14 ) Sentenza del 13 marzo 2007 (C-29/05 P, Racc. pag. I-2213).

    ( 15 ) Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011, Rintisch/UAMI – Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIVITAL) (causa T‑109/09).

    ( 16 ) Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2011, Rintisch/UAMI – Valfleuri Pâtes alimentaires (PROTIACTIVE) (causa T‑152/09).

    ( 17 ) Sentenza del 23 settembre 2003, Henkel/UAMI – LHS (UK) (Kleencare) (T-308/01, Racc. pag. II-3253, punto 32)

    ( 18 ) Cit. supra alla nota 14, punto 42.

    ( 19 ) V. il punto 30 della sentenza oggetto di impugnazione nella causa T‑62/09; il punto 31 della sentenza oggetto di impugnazione nelle cause T‑109/09 e T‑152/09.

    ( 20 ) V. la regola 15 del regolamento di esecuzione.

    ( 21 ) V. la regola 19 del regolamento di esecuzione.

    ( 22 ) V. infra, paragrafo 74.

    ( 23 ) Le diverse versioni linguistiche del terzo comma della regola 50, paragrafo 1, non corrispondono. Per esempio, la versione francese fa riferimento a «faits et preuves nouveaux ou supplémentaires» e la versione olandese parla di «aanvullende feiten en bewijsstukken».

    ( 24 ) V. il paragrafo 57 delle conclusioni da me presentate nella causa New Yorker SHK Jeans/UAMI, cit. supra al paragrafo 53.

    ( 25 ) Ibid., paragrafo 65; l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 è l’equivalente dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, su cui verteva tale fattispecie.

    ( 26 ) V. paragrafo 111 delle mie conclusioni nella causa UAMI/Kaul (cit. supra alla nota 12).

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