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Document 62012CA0192

    Causa C-192/12 PPU: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo contro Melvin West (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/JAI — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Mandato d’arresto europeo rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà — Articolo 28 — Consegna successiva — «Catena» di mandati d’arresto europei — Esecuzione di un terzo mandato d’arresto europeo contro la medesima persona — Nozione di «Stato membro di esecuzione» — Assenso alla consegna — Procedimento pregiudiziale d’urgenza)

    GU C 258 del 25.8.2012, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 258/7


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo contro Melvin West

    (Causa C-192/12 PPU) (1)

    (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/JAI - Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Mandato d’arresto europeo rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà - Articolo 28 - Consegna successiva - «Catena» di mandati d’arresto europei - Esecuzione di un terzo mandato d’arresto europeo contro la medesima persona - Nozione di «Stato membro di esecuzione» - Assenso alla consegna - Procedimento pregiudiziale d’urgenza)

    2012/C 258/11

    Lingua processuale: il finlandese

    Giudice del rinvio

    Korkein oikeus

    Parti nella causa principale

    Melvin West

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein oikeus — Interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Mandato di arresto per l’esecuzione di una pena privativa della libertà — Nozione di «Stato membro di esecuzione» in una situazione di consegna successiva — Cittadino di uno Stato membro A che è stato consegnato da tale Stato membro ad uno Stato membro B ai fini dell’esecuzione di una pena, poi consegnato, scontata la pena, dallo Stato membro B ad uno Stato membro C, ai fini dell’esecuzione in quest’ultimo Stato di una pena detentiva — Domanda di uno Stato membro D rivolta allo Stato membro C, in forza di un mandato d’arresto diretto a far consegnare la persona in questione allo Stato membro D ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva

    Dispositivo

    L’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando una persona è stata oggetto di più di una consegna tra Stati membri a seguito di successivi mandati d’arresto europei, la consegna successiva della medesima persona ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro che l’ha consegnata da ultimo è subordinata unicamente all’assenso dello Stato membro che ha proceduto a tale ultima consegna.


    (1)  GU C 184 del 23.6.2012.


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