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Document 62011TN0590
Case T-590/11: Action brought on 14 November 2011 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski v OHIM — Scotch & Soda (SODA)
Causa T-590/11: Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/UAMI — Scotch & Soda (SODA)
Causa T-590/11: Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/UAMI — Scotch & Soda (SODA)
GU C 25 del 28.1.2012, p. 61–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 25/61 |
Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/UAMI — Scotch & Soda (SODA)
(Causa T-590/11)
(2012/C 25/117)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrenti: S & S Piotr Szlegiel Jacek Szlegiel i Robert Wiśniewski sp. j. (Gorzów Wielkopolski, Repubblica di Polonia) (rappresentante: avv. R. Sikorski)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Scotch & Soda BV (Hoofddorp, Paesi Bassi)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 agosto 2011, procedimento R 1570/2010-2; |
— |
respingere integralmente l’opposizione n. B1438250; |
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ordinare al convenuto di registrare il marchio richiesto; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SODA» per prodotti della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 6970875.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «SCOTCH & SODA» per prodotti della classe 25, registrazione comunitaria n. 3593498.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario nella sua interezza.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in errore: i) nel valutare la sussistenza di sufficienti differenze visive, uditive e concettuali tra i marchi, in particolare riguardo all’analisi dei significati concettuali degli stessi; ii) nel circoscrivere adeguatamente e nell’esaminare l’elemento dominante dei segni contestati; e iii) nel prendere adeguatamente in considerazione il livello di attenzione del consumatore medio della categoria di prodotti interessati.