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Document 62011TN0590

Causa T-590/11: Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/UAMI — Scotch & Soda (SODA)

GU C 25 del 28.1.2012, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/61


Ricorso proposto il 14 novembre 2011 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/UAMI — Scotch & Soda (SODA)

(Causa T-590/11)

(2012/C 25/117)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: S & S Piotr Szlegiel Jacek Szlegiel i Robert Wiśniewski sp. j. (Gorzów Wielkopolski, Repubblica di Polonia) (rappresentante: avv. R. Sikorski)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Scotch & Soda BV (Hoofddorp, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 agosto 2011, procedimento R 1570/2010-2;

respingere integralmente l’opposizione n. B1438250;

ordinare al convenuto di registrare il marchio richiesto; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SODA» per prodotti della classe 25 — domanda di marchio comunitario n. 6970875.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «SCOTCH & SODA» per prodotti della classe 25, registrazione comunitaria n. 3593498.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in errore: i) nel valutare la sussistenza di sufficienti differenze visive, uditive e concettuali tra i marchi, in particolare riguardo all’analisi dei significati concettuali degli stessi; ii) nel circoscrivere adeguatamente e nell’esaminare l’elemento dominante dei segni contestati; e iii) nel prendere adeguatamente in considerazione il livello di attenzione del consumatore medio della categoria di prodotti interessati.


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