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Document 62011TN0537

Causa T-537/11: Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 — Hultafors Group/UAMI — Società Italiana Calzature (Snickers)

GU C 362 del 10.12.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/20


Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 — Hultafors Group/UAMI — Società Italiana Calzature (Snickers)

(Causa T-537/11)

2011/C 362/30

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hultafors Group AB (Bollebygd, Svezia) (rappresentanti: avv.ti A. Rasmussen e T. Swanstrøm)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Società Italiana Calzature SpA (Milano)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 agosto 2011, procedimento R 2519/2010-4;

condannare il convenuto a sopportare le proprie spese nonché quelle della controinteressata, ivi comprese le spese sostenute nei procedimenti di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero «Snickers», per prodotti delle classi 8, 9 e 25 — domanda di marchio comunitario n. 3740719

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione italiana n. 348149 del marchio denominativo «KICKERS», per prodotti delle classi 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 e 33

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussista rischio di confusione tra il marchio richiesto ed il marchio su cui si fonda l’opposizione.


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