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Document 62011TN0390

    Causa T-390/11: Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Evonik Industries/UAMI — Bornemann (EVONIK)

    GU C 269 del 10.9.2011, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.9.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 269/57


    Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Evonik Industries/UAMI — Bornemann (EVONIK)

    (Causa T-390/11)

    2011/C 269/124

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Evonik Industries AG (Essen, Germania) (rappresentante: avv. J. Albrecht)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Johann Heinrich Bornemann GmbH — Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen (Obernkirchen, Germania)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del convenuto (seconda commissione di ricorso) 19 aprile 2011 (procedimento R 1802/2010-2), in quanto ha negato al marchio internazionale n. 918 426«EVONIK» l’estensione della protezione all’Unione europea;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «EVONIK» per prodotti e servizi delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 41 e 42 — registrazione internazionale n. 918 426

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Johann Heinrich Bornemann GmbH — Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario «EVO» per prodotti e servizi delle classi 7, 37 e 42

    Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 75 e 76 del regolamento n. 207/2009, in quanto i) non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ii) la commissione di ricorso si sarebbe fondata su motivi in merito ai quali la ricorrente non ha potuto prendere posizione, e iii) la commissione di ricorso avrebbe fondato la decisione impugnata su argomenti che non sarebbero stati addotti dall’opponente nel corso del procedimento.


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