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Document 62011TN0227

    Causa T-227/11: Ricorso proposto il 26 aprile 2011 — Wall/UAMI — Bluepod Media Worldwide (bluepod media)

    GU C 194 del 2.7.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.7.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 194/18


    Ricorso proposto il 26 aprile 2011 — Wall/UAMI — Bluepod Media Worldwide (bluepod media)

    (Causa T-227/11)

    2011/C 194/30

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Wall AG (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. A. Nordemann)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bluepod Media Worldwide Ltd (Londra, Regno Unito)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 febbraio 2011 nel procedimento R 301/2010-1; e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «bluepod media», per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 6099709

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo comunitario «blue spot», registrato con il n. 5660972 per servizi delle classi 35, 36, 37 e 38; marchio denominativo internazionale «BlueSpot», regostrato con il n. 880800, per servizi delle classi 35, 37 e 38; marchio denominativo tedesco «BlueSpot» registrato con il n. 30472373, per servizi delle classi 35, 37 e 38

    Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso e parziale rigetto della domanda. Di conseguenza, domanda accolta per il resto e parziale rigetto dell’opposizione.

    Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che non sussisteva rischio di confusione.


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