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Document 62011FB0118

    Causa F-118/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 25 febbraio 2014 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Decisione dell’APN di collocamento a riposo di un funzionario e concessione di un’indennità di invalidità — Decisione che non si pronuncia sull’origine professionale della malattia che ha giustificato il collocamento a riposo — Obbligo dell’APN di riconoscere l’origine professionale della malattia — Articolo 78, quinto comma, dello Statuto — Necessità di convocare una nuova commissione di invalidità — Rilevanza di una decisione anteriore adottata ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto — Articolo 76 del regolamento di procedura — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)

    GU C 102 del 7.4.2014, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 102/44


    Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 25 febbraio 2014 — Marcuccio/Commissione

    (Causa F-118/11) (1)

    ((Funzione pubblica - Funzionari - Decisione dell’APN di collocamento a riposo di un funzionario e concessione di un’indennità di invalidità - Decisione che non si pronuncia sull’origine professionale della malattia che ha giustificato il collocamento a riposo - Obbligo dell’APN di riconoscere l’origine professionale della malattia - Articolo 78, quinto comma, dello Statuto - Necessità di convocare una nuova commissione di invalidità - Rilevanza di una decisione anteriore adottata ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto - Articolo 76 del regolamento di procedura - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato))

    2014/C 102/65

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)

    Oggetto

    La domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione di rifiutare di adottare una decisione relativa all’origine professionale della malattia del ricorrente

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

    2)

    Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 25 del 28.1.2012, pag. 70.


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