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Document 62011FB0118
Case F-118/11: Order of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 25 February 2014 — Marcuccio v Commission (Civil service — Officials — Decision by the appointing authority to retire an official and to grant an invalidity allowance — Decision not addressing the occupational origin of the disease which justified retirement — Obligation on the appointing authority to recognise the occupational origin of the disease — Article 78, fifth paragraph, of the Staff Regulations — Need to convene a new invalidity committee — Relevance of an earlier decision adopted under Article 73 of the Staff Regulations — Article 76 of the Rules of Procedure — Action in part manifestly inadmissible and in part manifestly unfounded)
Causa F-118/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 25 febbraio 2014 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Decisione dell’APN di collocamento a riposo di un funzionario e concessione di un’indennità di invalidità — Decisione che non si pronuncia sull’origine professionale della malattia che ha giustificato il collocamento a riposo — Obbligo dell’APN di riconoscere l’origine professionale della malattia — Articolo 78, quinto comma, dello Statuto — Necessità di convocare una nuova commissione di invalidità — Rilevanza di una decisione anteriore adottata ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto — Articolo 76 del regolamento di procedura — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)
Causa F-118/11: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 25 febbraio 2014 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Funzionari — Decisione dell’APN di collocamento a riposo di un funzionario e concessione di un’indennità di invalidità — Decisione che non si pronuncia sull’origine professionale della malattia che ha giustificato il collocamento a riposo — Obbligo dell’APN di riconoscere l’origine professionale della malattia — Articolo 78, quinto comma, dello Statuto — Necessità di convocare una nuova commissione di invalidità — Rilevanza di una decisione anteriore adottata ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto — Articolo 76 del regolamento di procedura — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato)
GU C 102 del 7.4.2014, p. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/44 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 25 febbraio 2014 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-118/11) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Decisione dell’APN di collocamento a riposo di un funzionario e concessione di un’indennità di invalidità - Decisione che non si pronuncia sull’origine professionale della malattia che ha giustificato il collocamento a riposo - Obbligo dell’APN di riconoscere l’origine professionale della malattia - Articolo 78, quinto comma, dello Statuto - Necessità di convocare una nuova commissione di invalidità - Rilevanza di una decisione anteriore adottata ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto - Articolo 76 del regolamento di procedura - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato))
2014/C 102/65
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione di rifiutare di adottare una decisione relativa all’origine professionale della malattia del ricorrente
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. |
2) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
(1) GU C 25 del 28.1.2012, pag. 70.