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Document 62011CO0649

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 3 ottobre 2012.
Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94.
Causa C-649/11 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:603





Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 3 ottobre 2012 –
Cooperativa Vitivinicola Arousana / UAMI

(causa C-649/11 P)

«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Marchio denominativo ROSALIA DE CASTRO – Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale ROSALIA»

1.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 39)

2.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione – Motivo inconferente – Rigetto (v. punto 55)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 5 ottobre 2010 – Cooperativa Vitivinícola Arousana/UAMI – Sotelo Ares (T-421/10), recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 luglio 2010 (procedimento R 1804/2008-4), relativa ad un’opposizione tra Maria Constantina Sotelo Ares e la Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega è condannata alle spese.

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