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Document 62011CO0540

    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 settembre 2012.
    Daniel Levy e Carine Sebbag contro État belge - SPF Finances.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunal de première instance de Bruxelles – Interpretazione degli articoli 10, 57, paragrafo 2, e 293 del Trattato CE – Ammissibilità di una normativa nazionale che permette la doppia imposizione malgrado l’esistenza di una convenzione bilaterale contro quest’ultima – Modifica legislativa nazionale posteriore alla convenzione – Rimessa in discussione di un diritto acquisito – Restrizione alla libera circolazione dei capitali.
    Libera circolazione dei capitali – Fiscalità diretta – Tassazione dei dividendi – Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione – Modifica successiva, ad opera di uno dei due Stati parti della convenzione, della sua legislazione nazionale, avente ad effetto la reintroduzione di una doppia imposizione – Obblighi degli Stati membri ai sensi degli articoli 10 CE e 293 CE.
    Causa C‑540/11.

    Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:581





    Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 settembre 2012 – Levy e Sebbag

    (causa C-540/11)

    «Libera circolazione dei capitali – Fiscalità diretta – Tassazione dei dividendi – Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione – Modifica successiva, ad opera di uno dei due Stati parti della convenzione, della sua legislazione nazionale, avente ad effetto la reintroduzione di una doppia imposizione – Obblighi degli Stati membri ai sensi degli articoli 10 CE e 293 CE»

    1.                     Questioni pregiudiziali – Risposta che può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza – Questione pregiudiziale identica ad una questione su cui si è già statuito – Applicazione dell’articolo 104, paragrafo 3, del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 104, § 3) (v. punto 13)

    2.                     Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Normativa tributaria – Tassazione dei dividendi – Convenzione tributaria bilaterale volta a prevenire la doppia imposizione – Modifica successiva, ad opera di uno degli Stati parti della convenzione, della propria legislazione nazionale per reintrodurre una doppia imposizione – Ammissibilità – Misure preventive della doppia imposizione che rientrano nella competenza degli Stati membri (Artt. 10 CE, 56 CE e 293 CE) (v. punti 17-19, 21, 22, 26-29 e dispositivo)

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunal de première instance de Bruxelles – Interpretazione degli articoli 10, 57, paragrafo 2, e 293 del Trattato CE – Ammissibilità di una normativa nazionale che permette la doppia imposizione malgrado l’esistenza di una convenzione bilaterale contro quest’ultima – Modifica legislativa nazionale posteriore alla convenzione – Rimessa in discussione di un diritto acquisito – Restrizione alla libera circolazione dei capitali.

    Dispositivo

    Poiché il diritto comunitario, come applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l’eliminazione delle doppie imposizioni all’interno della Comunità europea, l’articolo 56 CE, letto in combinato disposto con gli articoli 10 CE e 293 CE, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una situazione nella quale lo Stato membro che si è impegnato, mediante una convenzione bilaterale contro la doppia imposizione, a predisporre un meccanismo diretto a eliminare tale imposizione dei dividendi, sopprime in seguito tale meccanismo con una modifica legislativa comportante la reintroduzione di una doppia imposizione.

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