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Document 62011CN0413
Case C-413/11: Reference for a preliminary ruling from the Landgericht Köln (Germany) lodged on 5 August 2011 — Germanwings GmbH v Amend
Causa C-413/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 agosto 2011 — Germanwings GmbH/Amend
Causa C-413/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 agosto 2011 — Germanwings GmbH/Amend
GU C 319 del 29.10.2011, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 agosto 2011 — Germanwings GmbH/Amend
(Causa C-413/11)
2011/C 319/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente: Germanwings GmbH
Convenuto: Amend
Questione pregiudiziale
Se sia compatibile con il principio della separazione dei poteri nell’Unione europea che il regolamento (CE) n. 261/2004 (1) sia interpretato dalla Corte di giustizia, al fine di eliminare una disparità di trattamento altrimenti sussistente, nel senso che ad un passeggero che abbia subìto un mero ritardo superiore a tre ore spetti una compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del regolamento, sebbene quest’ultimo preveda ciò solo in caso di negato imbarco o di cancellazione del volo prenotato ma limiti i diritti del passeggero in caso di ritardo all’assistenza di cui all’art. 9 del regolamento e — in caso di ritardo superiore a cinque ore — anche all’assistenza di cui all’art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).