Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0413

    Causa C-413/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 agosto 2011 — Germanwings GmbH/Amend

    GU C 319 del 29.10.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 319/9


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 5 agosto 2011 — Germanwings GmbH/Amend

    (Causa C-413/11)

    2011/C 319/16

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Köln

    Parti

    Ricorrente: Germanwings GmbH

    Convenuto: Amend

    Questione pregiudiziale

    Se sia compatibile con il principio della separazione dei poteri nell’Unione europea che il regolamento (CE) n. 261/2004 (1) sia interpretato dalla Corte di giustizia, al fine di eliminare una disparità di trattamento altrimenti sussistente, nel senso che ad un passeggero che abbia subìto un mero ritardo superiore a tre ore spetti una compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del regolamento, sebbene quest’ultimo preveda ciò solo in caso di negato imbarco o di cancellazione del volo prenotato ma limiti i diritti del passeggero in caso di ritardo all’assistenza di cui all’art. 9 del regolamento e — in caso di ritardo superiore a cinque ore — anche all’assistenza di cui all’art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento.


    (1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


    Top