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Document 62011CN0313

Causa C-313/11: Ricorso proposto il 21 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

GU C 252 del 27.8.2011, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 252/23


Ricorso proposto il 21 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-313/11)

2011/C 252/44

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e A. Szmytkowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, introducendo il divieto di produzione, commercializzazione o uso nell’alimentazione degli animali in Polonia di mangimi geneticamente modificati nonché di organismi geneticamente modificati destinati all’impiego nei mangimi, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 16, n. 5, 19, 20 e 34 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1);

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia che, a causa dell’adozione di una legge nazionale sui mangimi che vieta la produzione, la commercializzazione e l’uso nell’alimentazione degli animali in Polonia di mangimi geneticamente modificati nonché di organismi geneticamente modificati destinati all’impiego nei mangimi, è venuta meno agli obblighi incombentile in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003. Per effetto dell’adozione del regolamento menzionato, che introduce una completa armonizzazione in materia di autorizzazioni riguardanti i mangimi OGM a livello dell’Unione, la Polonia non può adottare disposizioni legali che vietino la commercializzazione, l’uso e la produzione sul suo territorio dei prodotti che sono oggetto delle autorizzazioni menzionate. Concretamente la Polonia non ha osservato:

l’art. 16, n. 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente al quale l’autorizzazione a immettere in commercio, usare o modificare un OGM per l’impiego in mangimi, di mangimi che contengono o sono costituiti da tale OGM, nonché i mangimi prodotti a partire da tale OGM è rilasciata, rifiutata, rinnovata, modificata, sospesa o revocata soltanto per i motivi e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento;

l’art. 19 del regolamento a norma del quale la competenza per il rilascio dell’autorizzazione spetta alla Commissione europea;

l’art. 20 del regolamento ai sensi del quale i prodotti già immessi sul mercato ed autorizzati in forza del diritto vigente prima dell’entrata in vigore del regolamento 1829/2003 vengono considerati autorizzati in forza del regolamento stesso;

l’art. 34 del regolamento (clausola in materia di misure d’emergenza) che, data la completa armonizzazione della materia in oggetto, costituisce la sola possibilità di adottare misure straordinarie diretta a sospendere o modificare un’autorizzazione già rilasciata.

È al riguardo irrilevante che l’entrata in vigore del divieto controverso nel diritto nazionale sia stata rinviata, poiché già solo l’adozione da parte del legislatore e la pubblicazione delle disposizioni controverse non conformi al diritto dell’Unione costituisce un inadempimento degli obblighi gravanti sulla Repubblica di Polonia riguardo al menzionato regolamento.


(1)  GU L 268, pag. 1.


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