EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0621

Causa C-621/11 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 — New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vallis K.-Vallis A. & Co. OE [Impugnazione — Domanda di registrazione del marchio denominativo comunitario FISHBONE — Opposizione — Marchio nazionale figurativo anteriore FISHBONE BEACHWEAR — Uso effettivo del marchio anteriore — Considerazione di prove supplementari non presentate entro il termine stabilito — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 76, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 22, paragrafo 2]

GU C 260 del 7.9.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 9–9 (HR)

7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 — New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vallis K.-Vallis A. & Co. OE

(Causa C-621/11 P) (1)

(Impugnazione - Domanda di registrazione del marchio denominativo comunitario FISHBONE - Opposizione - Marchio nazionale figurativo anteriore FISHBONE BEACHWEAR - Uso effettivo del marchio anteriore - Considerazione di prove supplementari non presentate entro il termine stabilito - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articoli 42, paragrafi 2 e 3, e 76, paragrafo 2 - Regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 22, paragrafo 2)

2013/C 260/16

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, già New Yorker SHK Jeans GmbH (rappresentante: V. Spitz, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente), Vallis K.-Vallis A. & Co. OE

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 settembre 2011, New Yorker SHK Jeans/UAMI (T-415/09), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «FISHBONE», per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25, contro la decisione R 1051/2008-1 della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 30 luglio 2009, che respinge parzialmente il ricorso presentato contro la decisione della divisione d’opposizione recante parziale diniego della registrazione di detto marchio nel contesto dell’opposizione proposta dal titolare del marchio nazionale «FISHBONE BEACHWEAR», per prodotti appartenenti alla classe 25, nonché del segno nazionale «Fishbone» utilizzato nel commercio — Uso effettivo del marchio anteriore — Considerazione di prove supplementari

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


Top