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Document 62011CA0283

    Causa C-283/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat — Austria) — Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk (Direttiva 2010/13/UE — Fornitura di servizi di media audiovisivi — Articolo 15, paragrafo 6 — Validità — Eventi di grande interesse pubblico costituenti oggetto di diritti esclusivi di trasmissione televisiva — Diritto di accesso di emittenti televisive a tali eventi ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca — Limitazione dell’eventuale compenso economico del titolare dei diritti esclusivi ai costi supplementari sostenuti per la fornitura di tale accesso — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 16 e 17 — Proporzionalità)

    GU C 71 del 9.3.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 71/3


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat — Austria) — Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk

    (Causa C-283/11) (1)

    (Direttiva 2010/13/UE - Fornitura di servizi di media audiovisivi - Articolo 15, paragrafo 6 - Validità - Eventi di grande interesse pubblico costituenti oggetto di diritti esclusivi di trasmissione televisiva - Diritto di accesso di emittenti televisive a tali eventi ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca - Limitazione dell’eventuale compenso economico del titolare dei diritti esclusivi ai costi supplementari sostenuti per la fornitura di tale accesso - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 16 e 17 - Proporzionalità)

    2013/C 71/05

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundeskommunikationssenat

    Parti

    Ricorrente: Sky Österreich GmbH

    Resistente: Österreichischer Rundfunk

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundeskommunikationssenat — Compatibilità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95, pag. 1), con la libertà d’impresa ed il diritto di proprietà quali garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ovvero con l’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali — Diritto per qualsivoglia emittente televisiva di beneficiare, ai fini della realizzazione di brevi resoconti di attualità, dell’accesso ad eventi di elevato interesse per il pubblico oggetto di trasmissione in esclusiva — Limitazione dell’eventuale compenso economico ai costi supplementari sostenuti per la fornitura di tale accesso — Proporzionalità

    Dispositivo

    L’esame della questione pregiudiziale sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva «Servizi di media audiovisivi»).


    (1)  GU C 269 del 10.9.2011.


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