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Document 62011CA0268

    Causa C-268/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’ 8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Germania) — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg (Rinvio pregiudiziale — Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 del Consiglio d’associazione — Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino — Diritti dei lavoratori turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro — Ritiro con effetto retroattivo del permesso di soggiorno)

    GU C 9 del 12.1.2013, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 9/16


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’8 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Germania) — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg

    (Causa C-268/11) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 del Consiglio d’associazione - Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino - Diritti dei lavoratori turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro - Ritiro con effetto retroattivo del permesso di soggiorno)

    2013/C 9/24

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Hamburgisches Oberverwaltungsgericht

    Parti

    Ricorrente: Atilla Gülbahce

    Convenuta: Freie und Hansestadt Hamburg

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hamburgisches Oberverwaltungsgericht — Interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Concessione ad un lavoratore turco, coniuge di una cittadina dello Stato membro ospitante, di un permesso di soggiorno di durata limitata e di un permesso di lavoro di durata illimitata — Ritiro, con effetto retroattivo e in ragione della separazione dalla coniuge non comunicata alle autorità competenti, delle decisioni che prorogano la durata del permesso di soggiorno — Condizioni per fondare il diritto di soggiorno sull’articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, sulla base del permesso di lavoro di durata illimitata

    Dispositivo

    L’articolo 6, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione istituita con l’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, siglato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato, a nome di quest’ultima, con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, deve essere interpretato nel senso che osta a che le competenti autorità nazionali ritirino il permesso di soggiorno di un lavoratore turco, con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale il motivo cui il diritto nazionale subordinava la concessione di tale permesso è venuto meno, qualora il suddetto lavoratore non si sia reso colpevole di alcun comportamento fraudolento e tale ritiro avvenga dopo la scadenza del periodo di un anno di regolare impiego previsto da detto articolo 6, paragrafo 1, primo trattino.


    (1)  GU C 269 del 10.9.2011.


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