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Document 62011CA0251

    Causa C-251/11: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’ 8 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Rennes — Francia) — Martial Huet/Université de Bretagne Occidentale (Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Misure di prevenzione degli abusi di siffatti contratti — Trasformazione dell’ultimo contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato — Obbligo di mantenere immutate le clausole principali dell’ultimo contratto a tempo determinato)

    GU C 126 del 28.4.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 126/3


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Rennes — Francia) — Martial Huet/Université de Bretagne Occidentale

    (Causa C-251/11) (1)

    (Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5, punto 1 - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Misure di prevenzione degli abusi di siffatti contratti - Trasformazione dell’ultimo contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato - Obbligo di mantenere immutate le clausole principali dell’ultimo contratto a tempo determinato)

    2012/C 126/04

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Tribunal administratif de Rennes

    Parti

    Ricorrente: Martial Huet

    Convenuta: Université de Bretagne Occidentale

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif de Rennes — Interpretazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Successione di contratti a tempo determinato nel settore pubblico — Obbligo di mantenere immutate le clausole principali dell’ultimo contratto a tempo determinato in caso di trasformazione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato — Principi di equivalenza e di non riduzione del livello di tutela precedente

    Dispositivo

    La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro, la cui normativa nazionale prescriva la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando i contratti di lavoro a tempo determinato abbiano raggiunto una determinata durata, non è tenuto ad imporre, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, che vengano mantenute immutate le clausole principali contenute nel contratto precedente. Tuttavia, al fine di non pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e il suo effetto utile, tale Stato membro deve vigilare affinché la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sia associata a modifiche sostanziali delle clausole del contratto precedente in senso globalmente sfavorevole all’interessato quando l’oggetto del suo incarico e la natura delle sue funzioni restano invariati.


    (1)  GU C 238 del 13.8.2011.


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