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Document 62010TN0161

    Causa T-161/10: Ricorso proposto l’ 8 aprile 2010 — Longevity Health Products/UAMI — Tecnifar (E-PLEX)

    GU C 148 del 5.6.2010, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 148/47


    Ricorso proposto l’8 aprile 2010 — Longevity Health Products/UAMI — Tecnifar (E-PLEX)

    (Causa T-161/10)

    2010/C 148/77

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (rappresentante: avv. J. Korab)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA (Lisbona, Portogallo)

    Conclusioni della ricorrente

    Accogliere il ricorso proposto dalla ricorrente;

    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 febbraio 2010, procedimento R 662/2009-4, e respingere l’opposizione presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso con riguardo a prodotti farmaceutici e veterinari, esclusi medicinali per malattie inerenti il sistema nervoso centrale; e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «E-PLEX», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione portoghese del marchio denominativo «EPILEX», per prodotti della classe 5

    Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso

    Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.


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