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Document 62010TN0161
Case T-161/10: Action brought on 8 April 2010 — Longevity Health Products v OHIM — Tecnifar (E-PLEX)
Causa T-161/10: Ricorso proposto l’ 8 aprile 2010 — Longevity Health Products/UAMI — Tecnifar (E-PLEX)
Causa T-161/10: Ricorso proposto l’ 8 aprile 2010 — Longevity Health Products/UAMI — Tecnifar (E-PLEX)
GU C 148 del 5.6.2010, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 148/47 |
Ricorso proposto l’8 aprile 2010 — Longevity Health Products/UAMI — Tecnifar (E-PLEX)
(Causa T-161/10)
2010/C 148/77
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (rappresentante: avv. J. Korab)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA (Lisbona, Portogallo)
Conclusioni della ricorrente
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Accogliere il ricorso proposto dalla ricorrente; |
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 febbraio 2010, procedimento R 662/2009-4, e respingere l’opposizione presentata dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso con riguardo a prodotti farmaceutici e veterinari, esclusi medicinali per malattie inerenti il sistema nervoso centrale; e |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «E-PLEX», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione portoghese del marchio denominativo «EPILEX», per prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto parziale del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.