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Document 62010TN0044
Case T-44/10 P: Appeal brought on 3 February 2010 by Luigi Marcuccio against the order of the Civil Service Tribunal of 25 November 2009 in Case F-11/09, Marcuccio v Commission
Causa T-44/10 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 3 febbraio 2010 avverso l’ordinanza del 25 novembre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-11/09, Marcuccio/Commissione
Causa T-44/10 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 3 febbraio 2010 avverso l’ordinanza del 25 novembre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-11/09, Marcuccio/Commissione
GU C 80 del 27.3.2010, p. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/43 |
Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 3 febbraio 2010 avverso l’ordinanza del 25 novembre 2009 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-11/09, Marcuccio/Commissione
(Causa T-44/10 P)
2010/C 80/69
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata. |
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Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era ricevibile in toto e senza eccezione alcuna. |
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In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado. |
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Condannare la convenuta alla rifusione, in favore dell'attore, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti tutti i gradi di giudizio finora esperiti. |
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In via subordinata: rinviare de causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima. |
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 25 novembre 2009. Questa ordinanza ha respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente non fondato un ricorso avente per oggetto il rifiuto della Convenuta di prendere a carico il 100 % delle spese mediche del ricorrente.
A sostegno delle proprie pretensioni il ricorrente fa valere l'erronea interpretazione ed applicazione della nozione di motivazione di una decisione promanante da un'istituzione dell'Unione europea, del concetto di integrazione di una motivazione di una decisione, nonché dei principi di diritto inerenti alla formazione e alla valutazione della prova.
Il ricorrente fa anche valere l'erronea interpretazione ed applicazione delle nozioni di atto impugnabile ed altresì di decisione meramente confermativa di una precedente.