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Document 62010TJ0273

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 maggio 2012.
Olive Line International, SL contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo O·LIVE - Marchi comuitari e spagnoli figurativi e denominativi anteriori Olive line - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.
Causa T-273/10.

Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:246





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 maggio 2012 —
Olive Line International / UAMI — Umbria Olii International (O LIVE)

(causa T‑273/10)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo O LIVE — Marchi comunitario e spagnoli figurativi e denominativo anteriori Olive line — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 40‑42, 76‑83)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 14 aprile 2010 (procedimento R 4/2009‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Olive Line International, SL e la O. International Srl.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 aprile 2010 (procedimento R 4/2009‑4) è annullata nella parte che riguarda, da un lato, l’insieme dei prodotti indicati nella domanda di marchio e rientranti nella classe 3, vale a dire: «[p]reparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici», e, dall’altro, «cure d’igiene e di bellezza per l’uomo e gli animali» oggetto della domanda di marchio e rientranti nella classe 44.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

L’UAMI e l’Umbria Olii International Srl sono condannate a sopportare i tre quarti delle proprie spese, nonché, ciascuno, i tre ottavi delle spese sostenute dalla Olive Line International, SL.

4)

La Olive Line International, SL è condannata a sopportare, oltre ad un quarto delle proprie spese, un quarto delle spese sostenute dall’UAMI e dall’Umbria Olii International Srl.

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