Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TB0452

    Causa T-452/10: Ordinanza del Tribunale 6 settembre 2011 — ClientEarth/Consiglio ( Ricorso di annullamento — Rappresentanza tramite un avvocato non avente la qualità di terzo — Irricevibilità manifesta )

    GU C 319 del 29.10.2011, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 319/22


    Ordinanza del Tribunale 6 settembre 2011 — ClientEarth/Consiglio

    (Causa T-452/10) (1)

    (Ricorso di annullamento - Rappresentanza tramite un avvocato non avente la qualità di terzo - Irricevibilità manifesta)

    2011/C 319/47

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Hockman, QC, e P. Kirch, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: C. Fekete e B. Driessen, agenti)

    Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Vang e S. Juul Jørgensen, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: H. Leppo e M. Pere, agenti), e Regno di Svezia (rappresentanti: K. Petkovska, A. Falk, S. Johannesson e C. Meyer-Seitz, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 26 luglio 2010 che nega alla ricorrente l’accesso integrale ad un parere redatto dal servizio giuridico del Consiglio (documento n. 6865/09) sul progetto di emendamenti del Parlamento europeo alla proposta di regolamento della Commissione recante modifica al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

    2)

    La ClientEarth è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

    3)

    Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 328 del 4.12.2010.


    Top