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Document 62010TB0153

    Causa T-153/10: Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2012 — Schneider España de Informática/Commissione [ «Unione doganale — Importazione di apparecchi riceventi per la televisione a colori assemblati in Turchia — Recupero a posteriori di dazi all’importazione — Domanda di non contabilizzazione a posteriori e di sgravio dei dazi — Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Decisione di rigetto della Commissione — Annullamento da parte del giudice nazionale delle decisioni delle autorità nazionali di contabilizzazione a posteriori dei dazi — Non luogo a provvedere» ]

    GU C 126 del 28.4.2012, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.4.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 126/16


    Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2012 — Schneider España de Informática/Commissione

    (Causa T-153/10) (1)

    (Unione doganale - Importazione di apparecchi riceventi per la televisione a colori assemblati in Turchia - Recupero a posteriori di dazi all’importazione - Domanda di non contabilizzazione a posteriori e di sgravio dei dazi - Articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 - Decisione di rigetto della Commissione - Annullamento da parte del giudice nazionale delle decisioni delle autorità nazionali di contabilizzazione a posteriori dei dazi - Non luogo a provvedere)

    2012/C 126/33

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Schneider España de Informática, SA (Torrejón de Ardoz, Spagna) (rappresentanti: P. De Baere e P. Muñiz, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e L. Bouyon, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 18 gennaio 2010, C(2010) 22 def., che dichiara giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione e non giustificato procedere allo sgravio di tali dazi in un caso particolare (caso REM 02/08)

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

    2)

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 148 del 5.6.2010.


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