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Document 62010TA0176

Causa T-176/10: Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2011 — Seven/UAMI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND) [ Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SEVEN FOR ALL MANKIND — Marchi comunitari e internazionale figurativi anteriori contenenti l’elemento denominativo seven — Impedimento relativo alla registrazione — Somiglianza dei segni — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 ]

GU C 340 del 19.11.2011, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 340/18


Sentenza del Tribunale 6 ottobre 2011 — Seven/UAMI — Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND)

(Causa T-176/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SEVEN FOR ALL MANKIND - Marchi comunitari e internazionale figurativi anteriori contenenti l’elemento denominativo “seven” - Impedimento relativo alla registrazione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 340/35

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Seven SpA (Leinì, Italia) (rappresentante: avv. L. Trevisan)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Seven for all mankind LLC (Vernon, California, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. ti A. Gautier-Sauvagnac, B. Guimberteau, M. Choukroun)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 28 gennaio 2010 (procedimento R 1514/2008-2), relativa al procedimento di opposizione tra la Seven SpA e la Seven for all mankind LLC.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 gennaio 2010 (procedimento R 1514/2008-2) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’UAMI è condannato alle spese sostenute dalla Seven SpA nel procedimento dinanzi al Tribunale nonché a quelle che la stessa ha sostenuto ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

4)

La Seven for all mankind LLC sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


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