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Document 62010FN0045

    Causa F-45/10: Ricorso proposto l’ 11 giugno 2010 — Kaser/Commissione

    GU C 221 del 14.8.2010, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 221/60


    Ricorso proposto l’11 giugno 2010 — Kaser/Commissione

    (Causa F-45/10)

    ()

    2010/C 221/96

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Ferdinand Kaser (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Schober, lawyer)

    Convenuta: Commissione europea

    Oggetto e descrizione della controversia

    In primo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione europea CMS 07/046 che prevede la cessazione del servizio del ricorrente senza riduzione dei suoi diritti a pensione, con effetti a decorrere dal 15 agosto 2009, nonché l’annullamento di tutte le decisioni adottate nei confronti del ricorrente nel periodo tra il settembre 2003 e la data di cessazione del servizio e, in secondo luogo, la domanda di risarcimento.

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione CMS 07/046 per molestie psicologiche, carenze amministrative e violazione del diritto fondamentale del ricorrente al contraddittorio;

    annullare tutte le decisioni adottate dall’APN nei confronti del ricorrente nel periodo tra il settembre 2003 e la data di cessazione del servizio per molestie psicologiche e carenze amministrative dovute alla violazione del diritto fondamentale del ricorrente al contraddittorio;

    imporre che il ricorrente sia sentito conformemente agli artt. 7, n. 1 e 24 dello Statuto dei funzionari e in riferimento alle richieste presentate nei mesi di febbraio e marzo 2008;

    condannare la convenuta al pagamento di 1 euro simbolico al ricorrente per risarcire il danno morale e professionale subito nella presente controversia, in quanto il presente ricorso non mira al risarcimento finanziario, bensì a ristabilire la dignità e la reputazione professionale del ricorrente.


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