This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010FA0023
Case F-23/10: Judgment of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 28 September 2011 — Allen v Commission (Civil service — Social security — Serious illness — Article 72 of the Staff Regulations — Extension of sickness cover under the JSIS — Criterion of absence of insurance under another scheme)
Causa F-23/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 settembre 2011 — Allen/Commissione (Funzione pubblica — Previdenza sociale — Malattia grave — Art. 72 dello Statuto — Proroga della copertura dei rischi di malattia da parte del RCAM — Criterio attinente all'assenza di copertura da parte di un altro regime)
Causa F-23/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 settembre 2011 — Allen/Commissione (Funzione pubblica — Previdenza sociale — Malattia grave — Art. 72 dello Statuto — Proroga della copertura dei rischi di malattia da parte del RCAM — Criterio attinente all'assenza di copertura da parte di un altro regime)
GU C 362 del 10.12.2011, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/23 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 28 settembre 2011 — Allen/Commissione
(Causa F-23/10) (1)
(Funzione pubblica - Previdenza sociale - Malattia grave - Art. 72 dello Statuto - Proroga della copertura dei rischi di malattia da parte del RCAM - Criterio attinente all'assenza di copertura da parte di un altro regime)
2011/C 362/38
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Allen (Armacão de Pera, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)
Convenuta: Commissione (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
Ricorso volto all'annullamento della decisione di respingere la domanda di riconoscimento della malattia grave della ricorrente.
Dispositivo
1) |
Le decisioni 30 giugno 2009, 17 luglio 2009 e 7 gennaio 2010, con le quali la Commissione europea si è rifiutata di riconoscere che la sig.ra Allen soffriva di una malattia grave e di prorogare la sua copertura dei rischi di malattia, sono annullate. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione europea sopporterà la totalità delle spese. |
(1) GU C 161 del 19.6.2010, pag. 58.