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Document 62010CN0545

Causa C-545/10: Ricorso proposto il 23 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ceca

GU C 38 del 5.2.2011, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 38/5


Ricorso proposto il 23 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-545/10)

2011/C 38/06

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Šimerdová, e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi per essa derivanti dagli artt. 4, n. 1, 6, n. 2, 7, n. 3, 11 e 30, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (1),

dichiarare che la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi per essa derivanti dall’art. 10, n. 7 della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (2),

condannare Repubblica ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ceca ha violato l’art. 4, n. 1, della direttiva 2001/14/CE, avendo determinato l’importo massimo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, che non può essere superato dall’operatore dell’infrastruttura. Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della stessa direttiva, il gestore dell'infrastruttura determina i diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e procede alla loro riscossione. Gli Stati membri possono istituire un quadro per l'imposizione dei diritti dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura.

La Repubblica ceca ha violato l’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/14/CE, non avendo adottato le misure in base alle quali dovrebbero essere concessi incentivi ai gestori per ridurre i costi di fornitura dell'infrastruttura e il livello dei diritti di accesso.

La Repubblica ceca ha violato l’art. 7, n. 3, della direttiva 2001/14/CE, in quanto non ha assicurato che i diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso ai servizi sulla linea siano stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.

La Repubblica ceca ha violato l’art. 11, della direttiva 2001/14/CE, in quanto non ha istituito un sistema di prestazioni che incoraggi le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria.

La Repubblica ceca ha violato l’art. 30, n. 5, della direttiva 2001/14/CE, non avendola correttamente trasposta nel proprio ordinamento giuridico.

La Repubblica ceca ha violato l’art. 10, n. 7 della direttiva 91/440/CE, non avendo assicurato che nella Repubblica ceca fosse istituito un organismo che possa essere considerato organismo ai sensi di detto articolo e che svolga le funzioni che sono previste in tale disposizione.


(1)  GU L 75, pag. 29

(2)  GU L 237, pag. 25


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