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Document 62010CN0494

    Causa C-494/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen (Germania) il 15 ottobre 2010 — Dr. Biner Bähr/Hamburg-Bramfeld B.V. 1

    GU C 30 del 29.1.2011, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.1.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 30/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Essen (Germania) il 15 ottobre 2010 — Dr. Biner Bähr/Hamburg-Bramfeld B.V. 1

    (Causa C-494/10)

    ()

    2011/C 30/20

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Essen

    Parti

    Ricorrente: Dr. Biner Bähr

    Resistente: HIDD Hamburg-Bramfeld B.V. 1

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la Corte di giustizia dell’Unione europea, in linea di principio, confermi la giurisprudenza derivante dalla sua sentenza nella causa C-339/07, Seagon/Deko, anche nel caso in cui, ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (1), i giudici dello Stato membro sul territorio del quale la procedura di insolvenza sia stata avviata siano competenti a statuire su un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta contro un resistente avente la sua sede societaria in un altro Stato membro, qualora a latere di una domanda revocatoria fondata sull’insolvenza vengano fatte valere, in primo luogo, domande fondate sulle norme relative alla salvaguardia dell’integrità del capitale e basate sul diritto societario nazionale, le quali tendano a conseguire il medesimo risultato dal punto di vista economico ovvero un quid pluris rispetto alla revocatoria fondata sull’insolvenza, e prescindano dall’avvio di una procedura di insolvenza.

    2)

    Nel caso di soluzione negativa alla prima questione: se un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza, avente ad oggetto contestualmente ed in via principale una domanda indipendente dal procedimento di insolvenza, basata dal curatore fallimentare su un fondamento di diritto societario e volta a conseguire il medesimo risultato dal punto di vista economico ovvero un quid pluris, ricada nella deroga settoriale di cui all’art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) ovvero se la relativa competenza giurisdizionale internazionale debba essere determinata in base al detto regolamento, diversamente da quanto stabilito nella sentenza della Corte di giustizia, causa C-339/07, Seagon/Deko.

    3)

    Se la materia contrattuale costituisca oggetto del procedimento ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. a), del regolamento n. 44/2001 anche qualora il collegamento tra le parti della controversia sia da ricondurre esclusivamente ad una relazione indiretta, consistente nella partecipazione totalitaria della capogruppo a ciascuna delle società in causa.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).


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