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Document 62010CN0337

    Causa C-337/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main il 7 luglio 2010 — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main

    GU C 301 del 6.11.2010, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 301/4


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main il 7 luglio 2010 — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main

    (Causa C-337/10)

    ()

    2010/C 301/05

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

    Parti

    Ricorrente: Georg Neidel

    Convenuto: Stadt Frankfurt am Main

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (1) sia applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego.

    2)

    Se l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE comprenda anche diritti alle ferie annuali ovvero al congedo ordinario per riposo qualora la normativa nazionale sancisca un siffatto diritto di durata superiore a 4 settimane.

    3)

    Se siano soggetti all’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/EG anche i diritti all’astensione dal lavoro conferiti secondo la normativa nazionale a causa di una ripartizione discontinua dell’orario di lavoro, per compensare le festività oltre alle ferie annuali ovvero al congedo ordinario per riposo.

    4)

    Se un pubblico dipendente in pensione possa fondare un diritto ad un’indennità finanziaria sostitutiva del congedo ordinario per riposo ovvero delle ferie annuali direttamente sull’art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88/CE, qualora non abbia prestato servizio per motivi di salute e, pertanto, non sia stato in grado di fruire delle ferie sotto forma di astensione dal servizio.

    5)

    Se ad un siffatto diritto ad un’indennità finanziaria sostitutiva possa essere eccepita, almeno in parte, la decadenza anticipata dal diritto al congedo ordinario prescritta dalla normativa nazionale.

    6)

    Se la portata del diritto ad un’indennità finanziaria sostitutiva fondato sull’art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88/CE si estenda esclusivamente alle ferie minime di quattro settimane garantite dall’art. 7, n. 1, della medesima direttiva o se valga anche per i diritti alle ferie ulteriormente previsti dalla normativa nazionale. Se fra questi diritti ampliati alle ferie siano annoverabili anche quelli in cui il diritto ad astenersi dal lavoro risulti solo da una particolare ripartizione dell'orario di lavoro.


    (1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).


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