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Document 62010CN0295

    Causa C-295/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Repubblica di Lituania) il 15 giugno 2010 — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, organizzazione d’interesse pubblico «Il movimento dei Verdi di Lituania» , Petras Girinskis e Laurynas Arimantas Lašas/Consiglio comunale del distretto di Pakruojas, Centro per la sanità pubblica di Šiauliai e Dipartimento regionale di Šiauliai per la tutela ambientale

    GU C 221 del 14.8.2010, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 221/29


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Repubblica di Lituania) il 15 giugno 2010 — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, organizzazione d’interesse pubblico «Il movimento dei Verdi di Lituania», Petras Girinskis e Laurynas Arimantas Lašas/Consiglio comunale del distretto di Pakruojas, Centro per la sanità pubblica di Šiauliai e Dipartimento regionale di Šiauliai per la tutela ambientale

    (Causa C-295/10)

    ()

    2010/C 221/47

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Corte suprema amministrativa di Lituania)

    Parti

    Appellanti: Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, organizzazione d’interesse pubblico «Il movimento dei Verdi di Lituania», Petras Girinskis e Laurynas Arimantas Lašas

    Appellati: Consiglio comunale del distretto di Pakruojas, Centro per la sanità pubblica di Šiauliai e Dipartimento regionale di Šiauliai per la tutela ambientale

    Altre parti nel procedimento: società private «Sofita» e «Oltas», Ufficio del governatore della regione di Šiauliai, Rimvydas Gasparavičius e Rimantas Pašakinskas

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se una disposizione come quella prevista dalla normativa della Repubblica di Lituania, in particolare al punto 3.4 del Decreto del governo della Repubblica di Lituania 18 agosto 2004, n. 967 «recante approvazione del Programma-quadro che disciplina la procedura per la valutazione strategica degli effetti ambientali dei piani e dei programmi», secondo la quale, nel caso di documenti relativi alla pianificazione territoriale a livello locale nei quali si faccia riferimento a un solo oggetto di attività economica, non si procede a una valutazione strategica degli effetti sull’ambiente, possa essere considerata come una determinazione dei tipi di piani e programmi ai sensi dell’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (1).

    2)

    Se le disposizioni di diritto nazionale applicabili nella presente causa, ai sensi delle quali, senza che sia stabilita in ciascun caso specifico la potenziale rilevanza degli effetti sull’ambiente, non occorre procedere a una valutazione strategica degli effetti sull’ambiente di documenti di pianificazione territoriale relativi a piccole porzioni di territorio a livello locale, come quelli di cui al caso di specie, allorché in tali documenti si fa riferimento ad un solo oggetto di attività economica, siano compatibili con le prescrizioni di cui agli artt. 3, n. 2, lett. a), n. 3, e n. 5, della direttiva 2001/42.

    3)

    Se le disposizioni della direttiva 2001/42, incluso il suo art. 11, n. 1, debbano essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, quando viene effettuata una valutazione di impatto ambientale a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, le prescrizioni di cui alla direttiva 2001/42 non sono applicabili.

    4)

    Se l’ambito di applicazione dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 ricomprenda la direttiva 85/337.

    5)

    Qualora la questione n. 4) debba essere risolta in senso affermativo, se il fatto che una valutazione sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337 comporti che l’obbligo di effettuare una valutazione degli effetti sull’ambiente in conformità delle prescrizioni della direttiva 2001/42, in una situazione come quella del caso di specie, dovrebbe essere considerato costitutivo di una duplicazione della valutazione ai sensi dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42.

    6)

    Qualora la questione n. 5 debba essere risolta in senso affermativo, se la direttiva 2001/42, incluso il suo art. 11, n. 2, imponga agli Stati membri l’obbligo di introdurre nel diritto nazionale procedure comuni o coordinate volte a disciplinare la valutazione che dev’essere effettuata in conformità delle prescrizioni della direttiva 2001/42 e della direttiva 85/337, allo scopo di evitare una duplicazione della valutazione.


    (1)  GU 2001, L 197, pag. 30.


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