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Document 62010CA0095

    Causa C-95/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Strong Segurança SA/Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança (Appalti pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Art. 47, n. 2 — Effetto diretto — Applicabilità ai servizi che ricadono nell’allegato II B della direttiva)

    GU C 139 del 7.5.2011, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 139/11


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Strong Segurança SA/Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

    (Causa C-95/10) (1)

    (Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Art. 47, n. 2 - Effetto diretto - Applicabilità ai servizi che ricadono nell’allegato II B della direttiva)

    2011/C 139/17

    Lingua processuale: il portoghese

    Giudice del rinvio

    Supremo Tribunal Administrativo

    Parti

    Ricorrente: Strong Segurança SA

    Convenuti: Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Interpretazione degli artt. 21, 23, 35, n. 4, e 47, n. 2, e dell’allegato II B della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Capacità economico finanziaria degli offerenti — Possibilità per un operatore economico di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti — Effetto diretto di una direttiva trasposta tardivamente

    Dispositivo

    Dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non discende l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare l’art. 47, n. 2, di detta direttiva anche agli appalti aventi ad oggetto i servizi menzionati all’allegato II B della direttiva medesima. Tuttavia, tale direttiva non impedisce che gli Stati membri e, eventualmente, le amministrazioni aggiudicatrici prevedano tale applicazione, rispettivamente, nella loro normativa e nei documenti relativi all’appalto.


    (1)  GU C 113 del 1.5.2010.


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